CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 32278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22002/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Grosseto, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71P25 G088N) , rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] M artini d el Foro di Grosseto (C.F.: MRTMHL64T08E202 Z) dello S tu dio legale associato [OSCURATO:PERSONA] - Martini ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e d elettivamente domiciliato presso il suo studio inGrosseto alla [OSCURATO:PERSONA] n. 72; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in Rom a presso Revocazione ex art.391 bis c.p.c. lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Nicola M aria Tamburro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), come da procura in calce al controricorso e da delibera G.M. n. 292 del 26.9.2019; -controricorrente – -avverso l’ordinanza n. 17092 / 20 2 1 emessa dalla Cassazione, V Sezione civile,il 16/06/2021 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., fondato su due motivi, avverso l’ordinanza n. 17092/21 del 16.6.2021 con la quale la Sesta sezione civile tributaria ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla società contro la sentenza n. 628/5/2019 della CTR Toscana depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandola altresì al rimborso delle spese di lite. Il Comune di Orbetello ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione alla omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti e documenti di causa, per non aver la CTR tenuto conto che la stessa Sesta Sezione aveva, con ordinanza interlocutoria del 30.3.2021 (debitamente depositata nel giudizio in esame in allegato alla memoria ex art. 380 bis c.p.c.), rimesso un’altra causa avente ad oggetto la medesima questione decisiva (la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello alla richiesta Tarsu in un porto sede di [OSCURATO:PERSONA]) alla pubblica udienza della V sezione civile, ravvisando l’opportunità di una decisione nomofilattica sulla questione. 1.1. Il motivo è inammissibile. L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (cfr., di recente, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022). In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione,presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021). Orbene, nel caso di specie, pur avendo la ricorrente, con la seconda memoria ex art. 380 bis c.p.c. trasmessa in data 30.3.2021, rappresentato che altro collegio e nell’ambito di un altro giudizio (iscritto a ruolo con il n. 27574/2019 rg.) aveva, con ordinanza interlocutoria depositata lo stesso giorno, rimesso la causa alla pubblica udienza della V sezione civile sulla questione principale (legittimazione impositiva del Comune di Orbetello alla richiesta Tarsu in un porto sede di [OSCURATO:PERSONA]) comune ad entrambe le cause, nella sentenza qui impugnata non è contenuta l’affermazione circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), del detto documento (i.e., l’ordinanza interlocutoria) che, invece, risultava esservi incontestabilmente inserito (evenienza –configurabile nel caso in cui se ne sia esclusa l’esistenza, e non già nell’evenienza in cui non se ne sia tenuto conto - che avrebbe integrato gli estremi di una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.,), avendo la S.C. semplicemente ritenuto di poter decidere la controversia prescindendo dalla eventuale pronuncia con valenza nomofilattica della V sezione. In quest’ottica, la SC ha fatto applicazione del principio affermato in materia da Cass., Sez. V, 30/11/2018, n. 31058, la quale ha statuito che “in tema di TARSU, resta ferma la generale competenza dei Comuni anche per le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la illegittimità della sentenza della CTR per violazione degli artt. 16 l. n. 84/1994 e 2 e 3 d.lgs. n. 182/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver affermato la legittimazione impositiva Tarsu del Comune di Orbetello nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], nonostante lo stesso fosse sede di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Invero, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, come detto, in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione (in diritto) delle risultanze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018; conf. Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022) e sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018).Nel caso di specie si è, invece, in presenza di una interpretazione, più o meno condivisibile, che non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015), che a tutto concedere potrebbe integrare gli estremi di un errore di giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 26/09/2013). 4.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese relative al presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5 . 25 0,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per spese, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –b