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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38755/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn - • i \P,' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non era stata l'indicazione nel contratto di una ditta individuale con partita IVA cessata a determinare Meloni a stipulare il contratto, bensì la ditta con l'esposizione e rivendita per diversi anni di moduli abitativi, ombrelloni e attrezzature varie; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto che le casette esposte non sarebbero state altro che una sorta di "specchietto per le allodole" e che con la costante presenza delle Riitano nel luogo fossero una messa in scena per frodare l'acconto di 3.500 euro a Meloni, quando invece tutti i testi escussi avevano dichiarato di aver visto da sempre la Riitano lavorare nel suddetto luogo e la parte civile aver riferito di aver visto "casette" esposte, ossia più moduli; quanto alla osservazione secondo la quale la Riitano non aveva provato di avere a disposizione operai, il difensore osserva che erano stati indicati nella lista testimoniale quali operai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che però non era stato possibile escutere perché non più reperibili presso il loro domicilio: la vicenda aveva, pertanto, esclusivamente risvolti civilistici, anche a fronte del fatto che alla Riitano, una volta comunicata la risoluzione del contratto, non era stata più data la possibilità di adempiere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364).

Nel caso in esame la ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello alle pagine 7 e seguenti della sentenza impugnata, proponendo una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dalla Corte di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziatoche la Riitano aveva indicato nel contratto di essere titolare di una ditta individuale che, al momento della contrattazione, era cancellata da tre anni ed aveva ad oggetto una attività di allevamento di bestiame e produzione di latte crudo, spacciando per sua l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", sconosciuta alla Camera di Commercio e al fisco; • che non °ft mai provato o dedotto prova di avere ordinato il materiale necessario alla esecuzione dell'opera commissionata dalla persona offesa 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn - • i \P,' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non era stata l'indicazione nel contratto di una ditta individuale con partita IVA cessata a determinare Meloni a stipulare il contratto, bensì la ditta con l'esposizione e rivendita per diversi anni di moduli abitativi, ombrelloni e attrezzature varie; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto che le casette esposte non sarebbero state altro che una sorta di "specchietto per le allodole" e che con la costante presenza delle Riitano nel luogo fossero una messa in scena per frodare l'acconto di 3.500 euro a Meloni, quando invece tutti i testi escussi avevano dichiarato di aver visto da sempre la Riitano lavorare nel suddetto luogo e la parte civile aver riferito di aver visto "casette" esposte, ossia più moduli; quanto alla osservazione secondo la quale la Riitano non aveva provato di avere a disposizione operai, il difensore osserva che erano stati indicati nella lista testimoniale quali operai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che però non era stato possibile escutere perché non più reperibili presso il loro domicilio: la vicenda aveva, pertanto, esclusivamente risvolti civilistici, anche a fronte del fatto che alla Riitano, una volta comunicata la risoluzione del contratto, non era stata più data la possibilità di adempiere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame la ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello alle pagine 7 e seguenti della sentenza impugnata, proponendo una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dalla Corte di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziatoche la Riitano aveva indicato nel contratto di essere titolare di una ditta individuale che, al momento della contrattazione, era cancellata da tre anni ed aveva ad oggetto una attività di allevamento di bestiame e produzione di latte crudo, spacciando per sua l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", sconosciuta alla Camera di Commercio e al fisco; • che non °ft mai provato o dedotto prova di avere ordinato il materiale necessario alla esecuzione dell'opera commissionata dalla persona offesa 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il
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