CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 11 novembre 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con la prescrizione di portare con sé la carta di permanenza, veniva controllato in Pavia, il 04/03/2019, sprovvisto del suddetto documento. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulata in atto di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere indicato con esattezza i motivi di gravame, tra i quali quello relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze innominate, lo ha implicitamente disatteso, dal momento che, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, nell'escludere la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato l'abitualità della condotta del Morello, gravato da plurimi precedenti penali. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual