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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02381/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 27/1/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Gip del Tribunale di Alessandria che, in data 15/6/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina aggravata, condannandolo alla pena di giustizia in continuazione con quella irrogata dal Gip di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 29/10/2017.

2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate in punto di valutazione della prova sono inammissibili per manifesta infondatezza.

La Corte territoriale a pag. 6 ha confutato i rilievi difensivi in questa sede riproposti in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico con motivazione corretta e priva di criticità logiche, esponendo i molteplici elementi che fondano la piena affidabilità del teste Bruno, facendo così esatta applicazione del principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (tra molte,Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01).

Attesa la natura di prova atipica dell'atto risulta erronea la tesi difensiva in ordine all'applicazione dello statuto probatorio ex art. 192, comma 2 e 3, cod.proc.pen. e incensurabile in questa sede la valutazione operata dai giudici territoriali siccome adeguatamente giustificata alla luce delle risultanze processuali.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 27/1/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Gip del Tribunale di Alessandria che, in data 15/6/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina aggravata, condannandolo alla pena di giustizia in continuazione con quella irrogata dal Gip di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 29/10/2017. 2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate in punto di valutazione della prova sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte territoriale a pag. 6 ha confutato i rilievi difensivi in questa sede riproposti in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico con motivazione corretta e priva di criticità logiche, esponendo i molteplici elementi che fondano la piena affidabilità del teste Bruno, facendo così esatta applicazione del principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (tra molte,Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01). Attesa la natura di prova atipica dell'atto risulta erronea la tesi difensiva in ordine all'applicazione dello statuto probatorio ex art. 192, comma 2 e 3, cod.proc.pen. e incensurabile in questa sede la valutazione operata dai giudici territoriali siccome adeguatamente giustificata alla luce delle risultanze processuali. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris