CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2681/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] A, n. 1287/2015,depositata il 16 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p.di Forlì che aveva rigettatoii ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 200 6 , era no stat i accertati maggiori ricavi , derivanti dalla vendita di immobili. 2. L’Ufficio accertava che la società, esercente l’attività di costruzioni di edifici, aveva venduto tre immobili, costituenti un complesso immobiliare in Longiano (FC), ad un prezzo di euro 3.932.444,17 maggiore (per l’importo di euro 1.097.444,17 ripreso a tassazione) rispetto a quello dichiarato di euro 2.835.000,00 . L’accertamento conseguiva ad indagini finanziarie compiute nei confronti dei tre acquirenti che portavano ad acquisire i preliminari di vendita e gli atti dell’istruttoria per la concessione dei mutuifunzionali all’acquisto. L’atto impositivo precisava che la pretesa tributaria era ulteriormente supportata dall’applicazione dello studio di settore in ragione del quale dovevano presumersi ricavi per euro 3.640.561,00. 3. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso determinando i maggiori ricavinella misura ridotta di euro 202.229,00. La C.t.r., invece –disposta ctu volta ad accertare il valore venale degli immobili al momento della compravendita – affermava che il metodo usato dall’Ufficio per determinare il valore medio dei tre immobili oggetto della cessione non era attendibile in quanto si fondava sulle somme prese a mutuo dagli acquirenti, le quali, tuttavia, potevano essere state utilizzare anche ad altri fini, e su un’indagine relativa ad altri immobili del medesimo complesso; per l’effetto, in ragione di quanto emerso della c.t.u.,accertava e che la società aveva addirittura dichiarato ricavi (per euro 3.229.576,00) maggiori rispetto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 al più probabile valore di mercato accertato dal consulente (indicato in sentenza come pari ad euro 3.033.160,00). Di conseguenza, dichiarava l’illegittimità dell’accertamento. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112cod. proc. civ. Assume che la sentenza pronuncia su un motivo non dedotto dalla società. Evidenzia che la C.t.r. ha confrontato dati – ovvero i ricavi complessivi, pari ad euro 3.229.576,00, ed i ricavi desunti dagli studi di settore, pari ad euro 3.640.561,00 – che non erano oggetto di contestazione di parte; che, infatti, i ricavi oggetto di contestazione erano solo quelli, pari ad euro 2.835.000,00, relativi al complesso immobiliare in Longiano (FC). Precisa che la C.t.r. avrebbe dovuto confrontare il presumibile valore di mercato accertatodal ctu in euro 3.022.160,00 (e n on in euro 2.033.160,00 come dichiarato erroneamente in sentenza) con i ricavi dichiarati relativamente alla compravendita delle sole tre unità immobiliari su cui era caduto l’accertamento. Aggiunge che la C.t.r. ha errato anche nel ritenere che l’avviso di accertamento si fondasse sul disposto di cui all’art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993. 2. Con il secondo m otivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. Con il motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, deduce, con riferimento a quanto già esposto , che la C.t.r. ha comunque reso motivazione illogica ed apparente avendo preso in considerazione dati del tutto irrilevanti ai fini della decisione.Aggiunge che, dalla motivazione dell’atto impositivo, emergeva chiaramente che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 gli studi di settore erano stati richiamati al solo fine di corroborare i risultati dell’accertamento analitico. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Con il motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi in cui si ritenga che il travisamento dei fatti è censurabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5. Cod. proc. civ.,censura la sentenza impugnata per non aver consideratoil fatto decisivo che la rettifica fiscale riguardava i soli ricavi relativi al complesso immobiliare in Longiano (FC) per un importo di euro 2.835.000,00, e non gli interi ricavi dichiarati. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n, 331 e dell’art. 39, primo comma, lett. c) e d) d.P.R. 29 settembre 1973n. 600. In ulteriore subordine censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’accertamento non si fondava sull’applicazione degli studi di settore, bensì sulla ricostruzione analitica dei ricavi. 5. Il secondo motivo è fondato, dovendosi rigettare il primo, e restando assorbiti tutti gli ulteriori. 5.1. La C.t.r. ha posto a confronto il più probabile valore di mercato, indicato dal ctu in euro 3.033.160,00, con i ricavi dichiarati dalla società, pari ad euro 3.229.576,00 , ed ha concluso per l’illegittimità dell’accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. 5.2. La motivazione è del tutto illogica in quanto l’unico rapporto ragionevole era tra i ricavi accertati dal ctu con riferimento ai tre immobili oggetto dell’accertamento e quelli dichiarati dalla contribuente con riferimento a detti ultimi i quali erano pari ad euro 2.835.000,00 e non ad euro 3.229.576,00 , importo che includeva anche ulteriori ricavi. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Il vizio da cui è affetta la sentenza è ravvisabile, invece, come dedotto nel secondo motivo, nell’illogicità della motivazione sottesa al decisumin quanto basata sul confronto tra dati disomogenei, avendo la C.t.r. comparato i ricavi stimati dal ctu con riferimento ai soli tre immobili oggetto di accertamento con i ricavi complessivi dichiarati dalla società. Tale anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza stessa della motivazione che, benché graficamente esistente, appare obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053e 8054). 5.3. Viceversa, va escluso il vizio di ultra-petizionedenunciato con il primo motivo. La sentenza si è pronunciata su quanto oggetto del contendere, ovvero la determinazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tre immobili di cui all’atto impositivo. 5.4. Deve, altresì, escludersi, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente,che la C.t.r. abbia ritenuto che l’accertamento trovasse titolo negli studi di settore. La sentenza, infatti, riferisce esattamente che l’accertamento si era fondato sulle somme chieste a mutuo dagli acquirenti e con il confronto dei prezzi di acquisto di altri immobili, sebbene ha ritenuto inattendibili entrambi gli elementi. 6. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli ulteriori, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata in relazione al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr