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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27007/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della precedente sentenza di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, ferme restando le statuizioni irrevocabili maturate per effetto delle precedenti sentenze, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato per il delitto di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermava le statuizioni civili anche con riferimento al capo B, estinto per prescrizione, e confermava nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. perché, in qualità di comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Rose e nell'esercizio delle sue funzioni, formava un atto pubblico falso, in particolare falsificando il verbale di notifica del provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari, in sostituzione del divieto di dimora, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contraffacendo la firma di due ufficiali di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la medesima Stazione, che non erano presenti alla redazione del verbale (capo A).

Al capo B è contestato all'imputato il delitto di cui all'art. 328 cod. pen., essendosi l'imputato indebitamente rifiutato di compiere un atto del suo ufficio, inoltrando la comunicazione della misura cautelare al Comando della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], competente per il controllo, utilizzando solo la posta ordinaria a fronte dell'estrema urgenza della comunicazione, necessaria per l'attivazione dei controlli della misura.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 15/9/2015, aveva condannato l'imputato per i due reati, riuniti per continuazione, alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen.; lo aveva assolto per insussistenza del fatto dal delitto di omessa denuncia (art. 361 cod. pen.) contestato al capo C, avente ad oggetto una vicenda differente.

Con la sentenza del 7/12/2017, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati contestati ai capi A e B per insussistenza del fatto.

Con la sentenza n. 23891 del 2019 adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione penale di questa Corte, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 328 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione; aveva annullato agli effetti penali la sentenza con riferimento all'imputazione di cui all'art. 476 cod. pen. nonché agli effetti civili quanto al delitto di cui all'art. 328 cod. pen.

Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte imponeva la rivalutazione del delitto di cui al capo A, ritenendo non adeguata la motivazione, che aveva ritenuto il falso "innocuo".

Con riferimento al delitto di omissioni di atti di ufficio, la Corte riteneva che la Corte territoriale avesse omesso di valutare prove decisive presenti agli atti e avesse travisato prove emergenti dall'istruttoria dibattimentale, producendo una motivazione parziale ed illogica.

2. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte territoriale rigettava le questioni preliminari e la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come la richiesta di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 517, 518 e 521, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte confermava, agli effetti civili, la responsabilità per il delitto di rifiuto di atti di ufficio, osservando che l'ordinanza del giudice di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emesso nella mattina del 15/1/2010, doveva essere comunicato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] che avevano la delega di controllare la misura, essendo competenti con riferimento alla dimora dell'indagato; la comunicazione era stata effettuata via fax solo il 19/1/2010, con la conseguenza che il cautelato era stato libero di circolare nel territorio per tre giorni.

Si trattava di ritardo attribuibile a Cozzitorto, che non aveva effettuato tempestivamente le comunicazioni, pur avendone la possibilità materiale e tecnica.

L'imputato aveva mascherato l'omissione redigendo in data 16/1/2010 una lettera di trasmissione ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], di cui era ignota l'uscita dalla Caserma di Rose e che, comunque, la stazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto successivamente al 19/1/2010.

Si trattava di banale espediente per precostituirsi una scappatoia in caso di contestazioni, trattandosi di mezzo inidoneo a rendere la Stazione di [OSCURATO:PERSONA] edotta degli obblighi di sorveglianza sulla esecuzione della misura.

Era stato ritardato anche l'inserimento nello S.D.I. (che, comunque, non era equipollente alla comunicazione dell'ordinanza restrittiva).

In definitiva, l'imputato aveva consapevolmente ritardato ed omesso le tempestive comunicazioni, lasciando ineseguito il provvedimento cautelare nella parte in cui delegava il controllo della misura ai carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte riteneva provata la falsità delle firme dei [OSCURATO:PERSONA] e Romano apposte sul verbale di notifica del provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva che l'opera di falsificazione dovesse essere addebitata a Cozzitorto, unico presente in Caserma, salvo il piantone.

Prima di lasciare la Caserma, il maresciallo Sabba aveva predisposto il verbale di notifica a nome proprio e dei colleghi; Cozzitorto, giunto in Caserma dove vi era ad attenderlo Celico, aveva ristampato lo stesso atto o utilizzato la stampa esistente, lasciando l'indicazione della presenza dei due Marescialli e apponendo la propria firma; aveva redatto il verbale di notifica a nome proprio, apponendola in calce al provvedimento cautelare.

L'ipotesi che le firme false fossero state apposte da altro militare al fine di nuocere all'imputato costituiva una mera congettura: Cozzitorto aveva mantenuto l'indicazione della presenza dei colleghi e, coerentemente, aveva apposto la loro firma nella convinzione che fossero consenzienti.

Il falso non poteva ritenersi innocuo: l'innocuità del falso deve valutarsi con riferimento all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica.

Non era irrilevante, sotto il profilo documentale, la circostanza che un documento pubblico fosse stato posto in essere da un soggetto o da un altro, né che l'atto risulti proveniente anche da altri soggetti che, in realtà, ad esso non avevano partecipato.

La Corte rideterminava la pena in conseguenza della declaratoria di estinzione del delitto sub B per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la richiesta di trattazione orale in presenza con ordinanza del 25/11/2020; tuttavia, non aveva tenuto l'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'assenza del Consigliere relatore, rinviandola a quella del 9/12/2020.

Il difensore eccepisce di non avere ricevuto la comunicazione del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendone derivare una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

Il mancato avviso violava il diritto di difesa, in quanto, in conseguenza del rinvio, la difesa avrebbe potuto espletare altre attività, restando irrilevante la circostanza del deposito delle conclusioni in vista dell'udienza poi rinviata.

Per di più, la richiesta di trattazione orale doveva ritenersi tempestiva con riferimento alla data della nuova udienza.

Inoltre, il difensore dell'imputato non aveva avuto conoscenza per tempo delle conclusioni delle parti civili.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avessero firmato la bozza di verbale: non si poteva escludere, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il verbale già sottoscritto e redatto dal maresciallo Sabba.

Si trattava l'ipotesi più verosimile.

La versione di Sabba era smentita dall'esito dell'istruttoria dibattimentale: in particolare, egli aveva saputo della falsità delle firme già prima del suo rientro in caserma.

La sentenza era basata su un'erronea valutazione dei fatti e sul travisamento di alcune specifiche risultanze probatorie nonché sulla mancata considerazione delle argomentazioni difensive.

I testi Sabba e Gorga avevano posto in essere una testimonianza inattendibile, come del resto, anche se solo parzialmente, il Tribunale e la Corte territoriale avevano riconosciuto.

La Corte territoriale, tuttavia, aveva prestato fede assoluta a Sabba, anche quando aveva riferito che Cozzitorto gli aveva confessato di aver apposto lui le firme apocrife.

In particolare, era del tutto smentita la versione di Sabba di avere conosciuto la contraffazione delle firme solo il lunedì, quando era rientrato in Caserma, atteso che di tale contraffazione avevano parlato telefonicamente il Sabba e il Romano nei giorni precedenti.

Il ricorrente ricorda che i consulenti grafologi avevano escluso che le sottoscrizioni apocrife fossero state apposte da Cozzitorto.

La motivazione era carente, non supportata da alcun elemento di prova ma da semplici presunzioni e da una lettura infelice e distorta delle risultanze probatorie.

La redazione di un nuovo verbale di notifica in calce al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari si spiegava con i chiarimenti offerti dall'imputato: il [OSCURATO:PERSONA] l'aveva realizzato in quanto la prima, contenente le sottoscrizioni di Sabba e Romano, che egli riteneva autentiche, riportava un orario e un luogo di notifica non rispondente al vero: in sostanza, l'imputato aveva posto in essere l'ulteriore notificazione non per mascherare la notificazione oggetto di falso, quanto per annullarne gli effetti.

Ciò permetteva di escludere il dolo del delitto contestato.

Il ricorrente ricorda le condanne del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per falso ideologico e per calunnia.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata; in via subordinata per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore delle parti civili Gorga e Sabba ha depositato memoria scritta con la quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, per le quali deposita nota spese.5.

I difensori del ricorrente hanno depositato memoria con la quale insistono e approfondiscono le considerazioni esposte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

A seguito del rigetto dell'istanza di trattazione orale del processo, presentata tardivamente dalla difesa dell'appellante - la tardività dell'istanza non è contestata - la trattazione del processo era irrevocabilmente scritta.

Tale forma era stata integralmente rispettata, con deposito delle conclusioni e anche di una memoria da parte della difesa dell'imputato: di conseguenza, il rinvio ad altra udienza non aveva prodotto alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato che si era potuta dispiegare per intero.

L'affermazione che, in conseguenza del rinvio, la difesa avrebbe potuto avanzare altre istanze (ad esempio, chiedere un patteggiamento in appello) è decisamente generica; per di più, il rinvio non avrebbe permesso alcun mutamento del rito.

Inoltre, il difensore aveva l'onere di attivarsi per conoscere l'esito dell'udienza già fissata: se si fosse attivato, avrebbe potuto avanzare le istanze che indica, sia pure del tutto genericamente.

2. Si deve sottolineare che il secondo motivo di ricorso attiene esclusivamente al delitto contestato al capo A e non a quello di rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 cod. pen., contestato al capo B, rispetto al quale la Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili adottate dal Tribunale di Cosenza.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare per intero il materiale probatorio, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione relativa al delitto di falso e quindi evadendo dai limiti posti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

La ricostruzione dei fatti, comunque, non appare affatto illogica, emergendo alcuni punti fermi, già sottolineati dalla sentenza di primo grado.

Il verbale contenente le firme apocrife era stato sicuramente sottoscritto dall'imputato e dall'interessato cui era notificato l'atto: il verbale dava come presenti Sabba e Romano che, invece, erano sicuramente assenti (circostanza pacifico: avevano lasciato la Caserma prima che giungessero Cozzitorto e Celico).

Le firme di Sabba e Romano erano sicuramente apocrife, come aveva dimostrato la consulenza tecnica esperita su incarico del Pubblico Ministero.

La difesa ha evidenziato, con le proprie consulenze, che vi sarebbe la prova che non era stato Cozzitorto ad effettuare la falsificazione: ma, a parte che l'esito di una perizia in tal senso è molto meno certa (ben diverso è dimostrare che la firma non è di mano di chi appare essere il firmatario rispetto a dimostrare che un determinato soggetto non può essere autore della falsificazione), la prova che fosse stato l'imputato ad effettuare la falsificazione viene ricavata dalle sentenze di merito dalla successione temporale dei fatti: nel momento in cui Cozzitorto e Celico avevano firmato il verbale, nella tarda serata di venerdì 15/1/2010, in Caserma non c'era nessuno altro, se non il piantone (che nessuno sostiene potesse essere l'autore della falsificazione).

Negli interrogatori, Cozzitorto aveva sostenuto due versioni differenti: nel primo, aveva sostenuto di avere trovato la bozza di verbale di notifica già predisposta da Sabba, con le firme di Sabba e Romano, di avere firmato e fatto firmare a Celico quel verbale senza chiedersi se le firme presenti fossero autentiche; nel secondo aveva sostenuto, invece, che sul verbale fatto firmare a Celico non c'erano le firme di Sabba e Romano (ipotizzando che fossero state apposte successivamente); successivamente aveva fatto firmare un altro "verbalino" di notifica a Celico in cui erano presenti solo la sua firma e quella di Celico.

Tuttavia, era stato il primo verbale (quello che conteneva le firme apocrife) ad essere stato trasmesso all'Ufficio G.I.P. per dare prova della notifica dell'ordinanza.

Il ricorrente sostiene che il nuovo verbale di notifica era stato redatto per annullare gli effetti del precedente, facendone derivare la mancanza di dolo del delitto contestato: ma - si deve ribadire - il precedente verbale contenente le firme apocrife di Sabba e Romano non fu affatto annullato (come pure sarebbe stato possibile) e fu inviato all'Ufficio del Giudice per dimostrare che il provvedimento di applicazione della misura cautelare era stato notificato all'indagato.

Le ulteriori considerazioni concernenti i procedimenti penali che hanno riguardato i [OSCURATO:PERSONA] e Gorga non scalfiscono la ricostruzione degli eventi effettuata dai giudici di merito.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

Benché, nella memoria di conclusioni ritualmente depositata, le parti civili siano indicate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], in realtà solo il primo si è costituito parte civile; del resto, il [OSCURATO:PERSONA] non è indicato come persona offesa del delitto oggetto della sentenza di condanna: nel corso del processo è stato sentito come testimone e, da quanto si evince, è stato coinvolto in vicende diverse, anche come imputato.

La sua indicazione da parte del difensore, quindi, è dovuta ad errore materiale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della precedente sentenza di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, ferme restando le statuizioni irrevocabili maturate per effetto delle precedenti sentenze, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato per il delitto di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermava le statuizioni civili anche con riferimento al capo B, estinto per prescrizione, e confermava nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. perché, in qualità di comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Rose e nell'esercizio delle sue funzioni, formava un atto pubblico falso, in particolare falsificando il verbale di notifica del provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari, in sostituzione del divieto di dimora, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contraffacendo la firma di due ufficiali di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la medesima Stazione, che non erano presenti alla redazione del verbale (capo A). Al capo B è contestato all'imputato il delitto di cui all'art. 328 cod. pen., essendosi l'imputato indebitamente rifiutato di compiere un atto del suo ufficio, inoltrando la comunicazione della misura cautelare al Comando della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], competente per il controllo, utilizzando solo la posta ordinaria a fronte dell'estrema urgenza della comunicazione, necessaria per l'attivazione dei controlli della misura. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 15/9/2015, aveva condannato l'imputato per i due reati, riuniti per continuazione, alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen.; lo aveva assolto per insussistenza del fatto dal delitto di omessa denuncia (art. 361 cod. pen.) contestato al capo C, avente ad oggetto una vicenda differente. Con la sentenza del 7/12/2017, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati contestati ai capi A e B per insussistenza del fatto. Con la sentenza n. 23891 del 2019 adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione penale di questa Corte, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 328 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione; aveva annullato agli effetti penali la sentenza con riferimento all'imputazione di cui all'art. 476 cod. pen. nonché agli effetti civili quanto al delitto di cui all'art. 328 cod. pen. Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte imponeva la rivalutazione del delitto di cui al capo A, ritenendo non adeguata la motivazione, che aveva ritenuto il falso "innocuo". Con riferimento al delitto di omissioni di atti di ufficio, la Corte riteneva che la Corte territoriale avesse omesso di valutare prove decisive presenti agli atti e avesse travisato prove emergenti dall'istruttoria dibattimentale, producendo una motivazione parziale ed illogica. 2. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte territoriale rigettava le questioni preliminari e la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come la richiesta di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 517, 518 e 521, comma 2, cod. proc. pen. La Corte confermava, agli effetti civili, la responsabilità per il delitto di rifiuto di atti di ufficio, osservando che l'ordinanza del giudice di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emesso nella mattina del 15/1/2010, doveva essere comunicato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] che avevano la delega di controllare la misura, essendo competenti con riferimento alla dimora dell'indagato; la comunicazione era stata effettuata via fax solo il 19/1/2010, con la conseguenza che il cautelato era stato libero di circolare nel territorio per tre giorni. Si trattava di ritardo attribuibile a Cozzitorto, che non aveva effettuato tempestivamente le comunicazioni, pur avendone la possibilità materiale e tecnica. L'imputato aveva mascherato l'omissione redigendo in data 16/1/2010 una lettera di trasmissione ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], di cui era ignota l'uscita dalla Caserma di Rose e che, comunque, la stazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto successivamente al 19/1/2010. Si trattava di banale espediente per precostituirsi una scappatoia in caso di contestazioni, trattandosi di mezzo inidoneo a rendere la Stazione di [OSCURATO:PERSONA] edotta degli obblighi di sorveglianza sulla esecuzione della misura. Era stato ritardato anche l'inserimento nello S.D.I. (che, comunque, non era equipollente alla comunicazione dell'ordinanza restrittiva). In definitiva, l'imputato aveva consapevolmente ritardato ed omesso le tempestive comunicazioni, lasciando ineseguito il provvedimento cautelare nella parte in cui delegava il controllo della misura ai carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte riteneva provata la falsità delle firme dei [OSCURATO:PERSONA] e Romano apposte sul verbale di notifica del provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva che l'opera di falsificazione dovesse essere addebitata a Cozzitorto, unico presente in Caserma, salvo il piantone. Prima di lasciare la Caserma, il maresciallo Sabba aveva predisposto il verbale di notifica a nome proprio e dei colleghi; Cozzitorto, giunto in Caserma dove vi era ad attenderlo Celico, aveva ristampato lo stesso atto o utilizzato la stampa esistente, lasciando l'indicazione della presenza dei due Marescialli e apponendo la propria firma; aveva redatto il verbale di notifica a nome proprio, apponendola in calce al provvedimento cautelare. L'ipotesi che le firme false fossero state apposte da altro militare al fine di nuocere all'imputato costituiva una mera congettura: Cozzitorto aveva mantenuto l'indicazione della presenza dei colleghi e, coerentemente, aveva apposto la loro firma nella convinzione che fossero consenzienti. Il falso non poteva ritenersi innocuo: l'innocuità del falso deve valutarsi con riferimento all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. Non era irrilevante, sotto il profilo documentale, la circostanza che un documento pubblico fosse stato posto in essere da un soggetto o da un altro, né che l'atto risulti proveniente anche da altri soggetti che, in realtà, ad esso non avevano partecipato. La Corte rideterminava la pena in conseguenza della declaratoria di estinzione del delitto sub B per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la richiesta di trattazione orale in presenza con ordinanza del 25/11/2020; tuttavia, non aveva tenuto l'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'assenza del Consigliere relatore, rinviandola a quella del 9/12/2020. Il difensore eccepisce di non avere ricevuto la comunicazione del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendone derivare una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Il mancato avviso violava il diritto di difesa, in quanto, in conseguenza del rinvio, la difesa avrebbe potuto espletare altre attività, restando irrilevante la circostanza del deposito delle conclusioni in vista dell'udienza poi rinviata. Per di più, la richiesta di trattazione orale doveva ritenersi tempestiva con riferimento alla data della nuova udienza. Inoltre, il difensore dell'imputato non aveva avuto conoscenza per tempo delle conclusioni delle parti civili. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che era pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avessero firmato la bozza di verbale: non si poteva escludere, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il verbale già sottoscritto e redatto dal maresciallo Sabba. Si trattava l'ipotesi più verosimile. La versione di Sabba era smentita dall'esito dell'istruttoria dibattimentale: in particolare, egli aveva saputo della falsità delle firme già prima del suo rientro in caserma. La sentenza era basata su un'erronea valutazione dei fatti e sul travisamento di alcune specifiche risultanze probatorie nonché sulla mancata considerazione delle argomentazioni difensive. I testi Sabba e Gorga avevano posto in essere una testimonianza inattendibile, come del resto, anche se solo parzialmente, il Tribunale e la Corte territoriale avevano riconosciuto. La Corte territoriale, tuttavia, aveva prestato fede assoluta a Sabba, anche quando aveva riferito che Cozzitorto gli aveva confessato di aver apposto lui le firme apocrife. In particolare, era del tutto smentita la versione di Sabba di avere conosciuto la contraffazione delle firme solo il lunedì, quando era rientrato in Caserma, atteso che di tale contraffazione avevano parlato telefonicamente il Sabba e il Romano nei giorni precedenti. Il ricorrente ricorda che i consulenti grafologi avevano escluso che le sottoscrizioni apocrife fossero state apposte da Cozzitorto. La motivazione era carente, non supportata da alcun elemento di prova ma da semplici presunzioni e da una lettura infelice e distorta delle risultanze probatorie. La redazione di un nuovo verbale di notifica in calce al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari si spiegava con i chiarimenti offerti dall'imputato: il [OSCURATO:PERSONA] l'aveva realizzato in quanto la prima, contenente le sottoscrizioni di Sabba e Romano, che egli riteneva autentiche, riportava un orario e un luogo di notifica non rispondente al vero: in sostanza, l'imputato aveva posto in essere l'ulteriore notificazione non per mascherare la notificazione oggetto di falso, quanto per annullarne gli effetti. Ciò permetteva di escludere il dolo del delitto contestato. Il ricorrente ricorda le condanne del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per falso ideologico e per calunnia. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata; in via subordinata per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore delle parti civili Gorga e Sabba ha depositato memoria scritta con la quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, per le quali deposita nota spese.5. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria con la quale insistono e approfondiscono le considerazioni esposte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. A seguito del rigetto dell'istanza di trattazione orale del processo, presentata tardivamente dalla difesa dell'appellante - la tardività dell'istanza non è contestata - la trattazione del processo era irrevocabilmente scritta. Tale forma era stata integralmente rispettata, con deposito delle conclusioni e anche di una memoria da parte della difesa dell'imputato: di conseguenza, il rinvio ad altra udienza non aveva prodotto alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato che si era potuta dispiegare per intero. L'affermazione che, in conseguenza del rinvio, la difesa avrebbe potuto avanzare altre istanze (ad esempio, chiedere un patteggiamento in appello) è decisamente generica; per di più, il rinvio non avrebbe permesso alcun mutamento del rito. Inoltre, il difensore aveva l'onere di attivarsi per conoscere l'esito dell'udienza già fissata: se si fosse attivato, avrebbe potuto avanzare le istanze che indica, sia pure del tutto genericamente. 2. Si deve sottolineare che il secondo motivo di ricorso attiene esclusivamente al delitto contestato al capo A e non a quello di rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 cod. pen., contestato al capo B, rispetto al quale la Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili adottate dal Tribunale di Cosenza. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare per intero il materiale probatorio, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione relativa al delitto di falso e quindi evadendo dai limiti posti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La ricostruzione dei fatti, comunque, non appare affatto illogica, emergendo alcuni punti fermi, già sottolineati dalla sentenza di primo grado. Il verbale contenente le firme apocrife era stato sicuramente sottoscritto dall'imputato e dall'interessato cui era notificato l'atto: il verbale dava come presenti Sabba e Romano che, invece, erano sicuramente assenti (circostanza pacifico: avevano lasciato la Caserma prima che giungessero Cozzitorto e Celico). Le firme di Sabba e Romano erano sicuramente apocrife, come aveva dimostrato la consulenza tecnica esperita su incarico del Pubblico Ministero. La difesa ha evidenziato, con le proprie consulenze, che vi sarebbe la prova che non era stato Cozzitorto ad effettuare la falsificazione: ma, a parte che l'esito di una perizia in tal senso è molto meno certa (ben diverso è dimostrare che la firma non è di mano di chi appare essere il firmatario rispetto a dimostrare che un determinato soggetto non può essere autore della falsificazione), la prova che fosse stato l'imputato ad effettuare la falsificazione viene ricavata dalle sentenze di merito dalla successione temporale dei fatti: nel momento in cui Cozzitorto e Celico avevano firmato il verbale, nella tarda serata di venerdì 15/1/2010, in Caserma non c'era nessuno altro, se non il piantone (che nessuno sostiene potesse essere l'autore della falsificazione). Negli interrogatori, Cozzitorto aveva sostenuto due versioni differenti: nel primo, aveva sostenuto di avere trovato la bozza di verbale di notifica già predisposta da Sabba, con le firme di Sabba e Romano, di avere firmato e fatto firmare a Celico quel verbale senza chiedersi se le firme presenti fossero autentiche; nel secondo aveva sostenuto, invece, che sul verbale fatto firmare a Celico non c'erano le firme di Sabba e Romano (ipotizzando che fossero state apposte successivamente); successivamente aveva fatto firmare un altro "verbalino" di notifica a Celico in cui erano presenti solo la sua firma e quella di Celico. Tuttavia, era stato il primo verbale (quello che conteneva le firme apocrife) ad essere stato trasmesso all'Ufficio G.I.P. per dare prova della notifica dell'ordinanza. Il ricorrente sostiene che il nuovo verbale di notifica era stato redatto per annullare gli effetti del precedente, facendone derivare la mancanza di dolo del delitto contestato: ma - si deve ribadire - il precedente verbale contenente le firme apocrife di Sabba e Romano non fu affatto annullato (come pure sarebbe stato possibile) e fu inviato all'Ufficio del Giudice per dimostrare che il provvedimento di applicazione della misura cautelare era stato notificato all'indagato. Le ulteriori considerazioni concernenti i procedimenti penali che hanno riguardato i [OSCURATO:PERSONA] e Gorga non scalfiscono la ricostruzione degli eventi effettuata dai giudici di merito. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Benché, nella memoria di conclusioni ritualmente depositata, le parti civili siano indicate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], in realtà solo il primo si è costituito parte civile; del resto, il [OSCURATO:PERSONA] non è indicato come persona offesa del delitto oggetto della sentenza di condanna: nel corso del processo è stato sentito come testimone e, da quanto si evince, è stato coinvolto in vicende diverse, anche come imputato. La sua indicazione da parte del difensore, quindi, è dovuta ad errore materiale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz
Sentenza Cassazione n. 27007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris