CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 45413/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 12/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e due mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo vizio di motivazione per non avere il Giudice motivato in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Xassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.