CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23389/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello diPalermo per il giudizio;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 ottobre 2024, il Tribunale di Marsala avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 1mese di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dallacontinuazione, previsti dall’art. 4, legge n. 110 del 1975 (capo A) e dall’art. 495cod. pen. (capo B); fatti commessi in Marsala il 13 ottobre 2020.1.2. Con sentenza in data 23 settembre 2025, la Corte di appello di Palermoha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc.pen., l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che ildifensore non era munito di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo lasentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distintimotivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 581, comma1-quater, cod. proc. pen. Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024,in caso di imputato giudicato in assenza sarebbe necessario depositare unospecifico mandato a impugnare, contenente la dichiarazione o l’elezione didomicilio dell’imputato, soltanto ove il difensore sia nominato d’ufficio, mentre, nelcaso di specie, il difensore sarebbe stato di fiducia.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appellocon i quali erano state chieste l’applicazione della particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod. pen. in relazione al capo A), l’assoluzione nel merito conriferimento al delitto contestato al capo B), la sua qualificazione ai sensi dell’art.496 cod. pen. o l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché il riconoscimentodelle attenuanti generiche e, in ogni caso, l’applicazione di una pena più mite.3. In data 31 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli attialla Corte di appello di Palermo per il giudizio.4. In data 8 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse dell’imputato, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Le censure difensive sono fondate.Infatti, con la legge 9 agosto 2024, n. 114, la suddetta norma processuale èstata modificata, venendo limitato l’obbligo di deposito del mandato a impugnarecontenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ove l’imputato sia statogiudicato in assenza, al solo caso in cui l’impugnazione sia stata proposta daldifensore di ufficio. Tale nuova previsione si applica alle impugnazioni che, comeavvenuto nel caso di specie, sono state proposte a partire dalla data di entrata invigore della legge n. 114 del 2024, ossia dal 25 agosto 2024 (Sez. 5, n. 23680 del06/06/2025, Rv. 288203 – 01).Nel caso di specie, dal momento che l’imputato era assistito da un difensore difiducia, la predetta disposizione processuale è stata erroneamente applicata, di talche l’inammissibilità dell’appello è stata illegittimamente dichiarata.3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva che le questioni poste con ilsecondo motivo devono ritenersi assorbite ma non precluse nel giudizio di rinvio.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.Così deciso il 17/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]