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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12842/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per assenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui ai capi 2) e 3) e alla qualificazione giuridica dei fatti sussumibili nell'alveo di cui all'art. 712 cod. pen ed altresì l'omessa motivazione in ordine al posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; che tali doglianze sono è manifestamente infondato: la Corte di appello ha infatti valutato, sul piano logico, che entrambi gli orologi Rolex presentavano il numero di matricola abraso , non erano corredati dai certificati di proprietà e che gli imputati avevano omesso di fornire giustificazione circa le modalità con le quali erano venuti in possesso di tali beni, così correttamente riconducendo i fatti rispettivamente contestati agli odierni ricorrenti alla fattispecie di ricettazione e non a quella di incauto acquisto ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che l'unico motivo del secondo ricorso, con il quale si denuncia che il verbale di sequestro redatto in data 15 agosto 2016 attesta la disponibilità in capo all'imputa [OSCURATO:PERSONA] di un orologio Rolex di modello diverso da quello oggetto di contestazione è del tutto generico in quanto non corredato dalla allegazione dell'atto in questione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.Menso te Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] periali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per assenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui ai capi 2) e 3) e alla qualificazione giuridica dei fatti sussumibili nell'alveo di cui all'art. 712 cod. pen ed altresì l'omessa motivazione in ordine al posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; che tali doglianze sono è manifestamente infondato: la Corte di appello ha infatti valutato, sul piano logico, che entrambi gli orologi Rolex presentavano il numero di matricola abraso , non erano corredati dai certificati di proprietà e che gli imputati avevano omesso di fornire giustificazione circa le modalità con le quali erano venuti in possesso di tali beni, così correttamente riconducendo i fatti rispettivamente contestati agli odierni ricorrenti alla fattispecie di ricettazione e non a quella di incauto acquisto ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che l'unico motivo del secondo ricorso, con il quale si denuncia che il verbale di sequestro redatto in data 15 agosto 2016 attesta la disponibilità in capo all'imputa [OSCURATO:PERSONA] di un orologio Rolex di modello diverso da quello oggetto di contestazione è del tutto generico in quanto non corredato dalla allegazione dell'atto in questione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.Menso te Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] periali
Sentenza Cassazione n. 12842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris