CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione sul fatto di lieve entità ex art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n.110 - in parte sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede, e in parte sono manifestamente infondate. Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di non lieve entità, considerato che le caratteristiche delle armi improprie, quale quella portata da Colombo fuori dell'abitazione, non consentono di ritenere irrilevante né tantomeno esiguo il pericolo connesso al porto d'armi ingiustificato, apparendo non conferente la circostanza, del tutto casuale, che l'imputato si trovasse al momento del controllo nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Si rileva, inoltre, che per le medesime ragioni non può essere concessa l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta e sull'esiguità del pericolo e lamenta vizio di motivazione con riguardo all'attenuante - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio