CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25131-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che per le tasse automobilistiche il termine di prescrizione è triennale e decorre dalla data di notifica dell'accertamento, cosicché, una volta ricevuta la cartella, il decorso di un 'ulteriore termine triennale comporta la prescrizione in assenza di un altro atto interruttivo e nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata quando era decorso il nuovo termine triennale di prescrizione della tassa de qua, ex art. 2945 c.c.; la regione Abruzzo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986 in relazione all'ari:. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione si compie sempre con il decorso del terzo Ric. 2020 n. 25131 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e quindi anche nel caso, come quello di specie, di ingiunzione di pagamento. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità, contenuta nel controricorso, secondo cui, contrariamente a quanto affermato nel ricorso in Cassazione della regione Abruzzo, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata sarebbe stata notificata alla regione Abruzzo in data 9 marzo 2020 cosicchè il ricorso di quest'ultima„ poiché notificato a mezzo PEC in data 2 ottobre 2020, risulta irrimediabilmente tardivo. L'eccezione è fondata. Come infatti dettagliatamente illustrato e documentato dalla parte contribuente nel controricorso, la sentenza impugnata è stata notificata via PEC (e risultano agli atti sia la ricevuta di accettazione che quella di consegna sia una attestazione che le suddette ricevute sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nelle PEC inviate il 9 marzo 2020) sia all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] indicato negli atti processuali della regione Abruzzo quale indirizzo di posta elettronica certificata anche se non presente nel registro IPA (indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) sia all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] della regione Abruzzo quale indirizzo di posta elettronica certificata presente nel registro IPA (indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi). Alla presente questione si applica dunque il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., che, pur rimasto sospeso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 in virtù del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. Ric. 2020 n. 25131 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- 83, (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40: Cass. n. 6912 del 2022), è comunque spirato il 10 luglio 2020 e quindi il ricorso notificato in data 2 ottobre 2020, risulta tardivo. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la regione Abruzzo al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 510,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsi a favore de( legale dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà -ffizzi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deee_ ricorrente 1~ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~ré, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]