CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1972
Cassazione n. 09513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24/04/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha pienamente motivato alle pp. 3-4 della Szc sentenza impugnata) circa la sussistenza del dolo iniziale, ove" richiamate le rassicurazioni del Marafioti alla vittima circa l'invio, a seguito del pagamento, del bene di cui non aveva disponibilità o che non si voleva inviare, le quali hanno, con artifizi e raggiri, indotto la vittima al versamento dell'integrale prezzo; ritenuto che il giudice di appello ha motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della renet a pagina 4 della sentenza impugnata con riferimento ai rilevanti precedenti penali in capo all'imputato, al non irrisorio danno economico cagionato, nonché alla mitezza della pena inflitta in primo grado; considerato, inoltre, che il giudice di appello ha assolto al dovere argomentativo in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131- bis cod. pen. a pagina 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui sottolinea l'apprezzabile valore del danno economico causato alla vittima; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbra