CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 novembre 1992
Cassazione n. 19646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1992 avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 7 luglio 2020 del Tribunale di Palermo, ha revocato la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], già condannato nel primo giudizio alla pena di anni tre di reclusione ed euro 5500 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo illogicità di motivazione, ha lamentato la mancata assunzione del teste di p.g., che avrebbe dovuto giustificare più compiutamente l'assenza di stupefacente tanto nell'abitazione dello stesso Serio quanto in quella di altri residenti nell'immobile (nel quale, in tesi accusatoria, si recavano gli acquirenti di sostanze, colà entrando ad un segnale che il Serio si incaricava di palesare da un balcone dell'edificio). Al contrario, il mancato rintraccio di stupefacente - nonostante le perquisizioni avvenute anche in orari antelucani nell'alloggio del Serio - era stato illogicamente spiegato col richiamato ruolo dell'imputato, che dall'alto controllava la situazione e, dal balcone, poteva rendersi conto di quel che stava accadendo nei dintorni dell'abitazione, dando o meno il via libera all'ingresso. Oltre a ciò, la motivazione doveva considerarsi illogica in quanto la richiesta era stata giudicata generica e tardiva. 2.2. Col secondo motivo, sempre adducendo vizio motivazionale, il ricorrente ha lamentato la mancata formale contestazione di alcuna ipotesi concorsuale, laddove non erano in ogni caso emersi collegamenti tra lo stesso Serio e gli altri soggetti che abitavano all'interno dello stabile. In tal modo era stata così considerata in modo assiomatico la realizzazione di un'attività di spaccio da parte dell'imputato. Oltre a ciò, ed in considerazione delle denunciate carenze motivazionali, non erano state compiutamente accertate le attività dei soggetti rimasti ignoti, ossia se essi avessero avuto contatti col ricorrente, e le ragioni per le quali erano avvenuti tutti gli ingressi nell'edificio, tenuto conto che erano state fermate solamente due persone con stupefacente a fronte di otto ingressi complessivi nello stabile durante il servizio di osservazione. 2.3. Col terzo motivo infine, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 28 maggio 2013 del Tribunale di Palermo, detta revoca avrebbe dovuto essere disposta nell'ipotesi di commissione del delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna. In specie non si erano verificati i presupposti, dal momento che i fatti che giustificavano la predetta revoca erano quelli di cui alla sentenza del 29 gennaio 2020 della Corte di Appello di Napoli, mentre in detto procedimento non era stata affrontata la relativa questione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per la ritenuta non corretta applicazione, in primo grado, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di doglianza, è nozione comune che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974). A questo principio si è correttamente richiamata la Corte territoriale, dando non illogico conto della superfluità della richiesta istruttoria alla luce di quanto direttamente verificato dagli operanti circa i movimenti delle persone e l'attività direttamente riconducibile all'odierno ricorrente, inteso a regolare il flusso degli accessi allo stabile e ancor prima a controllare la situazione ambientale. Tant'è che il mancato rinvenimento dello stupefacente era elemento processualmente acquisito, ma inidoneo a sovvertire la valutazione di colpevolezza che, al contrario, ritraeva la sua giustificazione dall'attività di osservazione di polizia giudiziaria, dalla ripetitività delle condotte dell'imputato, dalla stessa efficacia del suo operato, che aveva all'evidenza consentito l'occultamento delle sostanze ancora non distribuite agli avventori dell'edificio. Né, per quanto evidenziato dal primo Giudice, assume parimenti rilievo decisivo la circostanza che nell'alloggio del Serio non sia mai stata rintracciata droga, proprio per il ruolo rivestito dal ricorrente, che non era quello di consegnare - e quindi di detenere - la sostanza.D'altronde la prova indiziaria risulta correttamente formulata, i Giudici del merito avendo posto in coerente seguito la gestualità del Serio nei riguardi degli avventori, l'ingresso di costoro nello stabile dove si trovava l'imputato, il rinvenimento dell'hashish e del cd. crack nella disponibilità di due acquirenti visti entrare e uscire dall'edificio, la protratta ripetizione delle condotte siccome osservate. Laddove, tra l'altro, l'imputato non ha inteso - legittimamente - fornire un'eventuale differente ipotesi ricostruttiva. In proposito, infatti, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti ìn addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, già espresso sulla base delle prove acquisite (ad es. Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682). 4.2. In relazione al secondo motivo di censura, che in larga misura si interseca con i profili di doglianza già evidenziati supra, è nozione del tutto consolidata che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv 250072) 4.2.1. Ciò posto, in tema di giudizio di cassazione sono altresì precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ult. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Al riguardo, tutt'altro che manifestamente illogica si presenta così la motivazione somministrata, che ha tratto spunto dalle dirette osservazioni degli operanti, da quanto desumibile dalle incerte e contraddittorie dichiarazioni dei soggetti trovati in possesso dello stupefacente, dalla ripetizione della gestualità dell'imputato nei riguardi di tutti coloro che dovevano fare ingresso nello stabile. Sì che il mancato rinvenimento della droga - per quanto già rilevato - è stato correttamente ritenuto non decisivo al fine di invalidare l'ipotesi accusatoria, invero ricondotta ad un procedimento indiziario non censurabile. 4.3. In relazione al terzo motivo di impugnazione, già il Tribunale di Palermo aveva disposto la revoca della pregressa sospensione condizionale, concessa con sentenza irrevocabile il 12 luglio 2013, all'uopo assumendo che nel quinquennio successivo era stato commesso ulteriore reato il 17 giugno 2018.4.3.1. In proposito, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, landoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156). 4.3.2. In specie non è contestato di per sé che fosse intervenuta causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già a suo tempo disposto in favore dell'odierno ricorrente. In proposito il Giudice della cognizione, preso atto, ha provveduto a disporre quanto, comunque, era in suo potere rilevare. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre