CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2997/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. n. 52/2023, in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -interveniente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 2934 /20 2 1 , pubblicata in data23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviava una procedura arbitrale, in virtù di clausola contenuta nella convenzione di trasporto intercorsa con [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che venisse accertato che il credito da quest’ultima vantato nei confronti della attrice, in relazione ai trasporti effettuati dal 2009 fino al 2012, ammontava ad euro 53.792,50; costituendosi nel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma dovuta a titolo di differenza tra i corrispettivi pattuiti e quelli minimi previsti dall’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2018; il Collegio arbitrale, con lodo del 9 dicembre 2015, dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era debitrice dell’importo di euro 53.792,50, quale corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture n. 14/2012 e 16/2012, condannandola al relativo pagamento, ma che nulla dovevaa titolo di differenza tra corrispettivi corrisposti e quelli minimi previsti dal citato art. 83-bis; 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il lodo, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di euro 560.020,95,ai sensi dell’art. 83- bis d.l. n. 112/2008 , e la Corte d’appello di Bologna, disattese le eccezioni preliminari sollevate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha respinto l’impugnazione avverso il lodo arbitrale; nel premettere che la clausola arbitrale era contenuta nelle convenzioni di trasporto del 20 agosto 2009 e del 20 febbraio 2012 e che la impugnazione era disciplinata dall’art. 829 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, ha osservato che le clausole arbitrali de quibus non contemplavano espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e che la denunciata erronea applicazione o interpretazione dell’art. 83-bis d.l. n. 112/208 costituiva motivo di impugnazione non ammesso dal terzo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., sottolineando al riguardo che la nozione di ordine pubblico, cui rinviava tale ultima disposizione normativa, non coincideva con le norme inderogabili dell’ordinamento; 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede; 4. il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale è intervenuta in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n. 52/2023, che ha pure depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ. e dell’art. 83-bis d.l. n. 112/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato, anche alla luce della giurisprudenza unionale, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014 e della successiva sentenza del 21 giugno 2016, che la norma di cui al richiamato art. 83-bis ha natura inderogabile, con la conseguenza che sarebbe ammissibile l’impugnazione della decisione arbitrale per error in iudicando, risultando del tutto ininfluente la circostanza che le parti non l’abbiano espressamente stabilito nella clausola arbitrale; 2. il presente ricorso verte in tema di impugnazione di lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico, materia riservata alla competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte (cod. 086); 3. la causa deve, pertanto essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Sezione tabellarmente competente alla sua trattazione; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo.