CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1435/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'S -intimato- avverso SENTENZA di C ORTE D'APPELLO ROMA n. 3818/2021 depositata il25/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché di Assicuratori dei Lloyds che hanno assunto il rischio di cui alle polizze nn. 1776608, 1728187 e 1814742 presso il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyds, contro la sentenza del 25 maggio 2021, con cui la Corte d’appello di Roma ha per quanto rileva respinto la sua impugnazione per nullità di un lodo rituale che lo aveva condannato, quale ex amministratore delegato della società, al risarcimento del danno cagionato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quantificato in € 6.629.369,67, oltre accessori. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria. 3. ― Assicuratori dei Lloyds che hanno assunto i l rischio di cui alle polizze nn. 1776608, 1728187 e 1814742 presso il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyds non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Questi i motivi: Primo motivo. Nullità della sentenza per carenza e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sottoscrittori del Lloyds per la polizza A113A27355 e di AlG [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di impugnazione del lodo in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. Sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d'Appello di Roma degli art. 101 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo motivo. Erroneità ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la Corte d'Appello di Roma estromesso i Sottoscrittori dei Lloyd's delle polizze nn. 1728187, 1775608 e 1814742. Terzo motivo. Erroneità ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la Corte d'Appello di Roma rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e competenza del Collegio arbitrale, trattandosi nel merito di domande riferite alla carica di amministratore ricoperta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] antecedentemente all'approvazione dell'art. 20 dello Statuto vigente di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intervenuta in data 24 settembre 2014. Quarto motivo. Violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d'Appello di Roma dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sotto ulteriore profilo erroneità ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la Corte d'Appello di Roma rigettato la domanda di nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2967 c.c. Sotto ulteriore profilo, nullità della sentenza della Corte d'appello di Roma per motivazione formale ed apparente, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Quinto motivo. Violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d'appello di Roma dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sotto ulteriore profilo erroneità ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la Corte d'Appello di Roma rigettato la domanda di nullità del Lodo. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso va r espinto. 5.1. ― Il primo mezzo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto in arbitrato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui egli aveva coperto la carica di amministratore delegato, per danni arrecati alla società. In sede arbitrale il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in manleva alcuni assicuratori. Il collegio arbitrale ha autorizzato la chiamata in causa, a seguito della quale gli Assicuratori dei Lloyds sottoscrittori di tre polizze stipulate dallo [OSCURATO:PERSONA], numeri 1775608, 1728187 e 1814742, hanno depositato comparsa con la quale hanno chiesto di essere estromessi, in quanto estranei alla convenzione di arbitrato. Il collegio arbitrale ha disposto l’estromissione come richiesta, non essendo stata accettata «la competenza di codesto Collegio a statuire in ordine alla domanda di manleva formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]». Nell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, lo [OSCURATO:PERSONA] ha in sintesi lamentato che il giudizio arbitrale non si fosse svolto nei confronti di tutti quanti i litisconsorti necessari, ed in particolare degli assicuratori che egli aveva inteso chiamare in causa, e cioè non soltanto quelli che avevano chiesto di essere estromessi, ma anche dei Lloyds che avevano assunto il rischio di cui alla polizza A113A27355 nonché di AIG [OSCURATO:PERSONA], riguardo ai quali il Collegio arbitrale nulla aveva statuito. Il motivo è stato disatteso dalla Corte d’appello sul rilievo che l’assicuratore chiamato in manleva, com’è del resto ovvio, non è litisconsorte necessario. Ciò premesso, la tesi sostenuta in questa sede si riassume in ciò, che la Corte d’appello si sarebbe erroneamente limitata a guardare al problema dal punto di vista del litisconsorzio sostanziale, mentre la chiamata in causa avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inscindibilità di cause per dipendenza e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale (così a pagina 13 del ricorso, attraverso il richiamo a massime giurisprudenziali, concernenti peraltro fattispecie tutt’affatto diverse: ed invero Cass. n. 4722/2018 e Cass.n. 11946/2003 riguardano la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile; Cass. n. 13397/2001 e Cass. n. 3114/1999 riguardano la situazione analoga della domanda proposta nei confronti di due soggetti ove tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, il che non ha nessuna anche lontana parentela con la chiamata in causa dell’assicuratore in manleva). Orbene, considerato che pacificamente la convenzione arbitrale posta a base del giudizio di arbitrato conclusosi con la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] non si estendeva agli assicuratori, che erano terzi rispetto ad essa, è appena il caso di osservare che, ai sensi dell’articolo 816 quinquies c.p.c., l a chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l'accordo del terzo, oltre che delle parti e con il consenso degli arbitri: ed è intuitivo che il chiamato il quale non risponda alla chiamata non manifesta certo di voler partecipare al giudizio arbitrale, di guisa che è del tutto fuor di luogo attribuirgli non tanto la veste di litisconsorte necessario, ma, a monte, anche soltanto quella di semplice parte di detto giudizio. Ovvio dunque che i Lloyds che avevano assunto il rischio di cui alla polizza A113A27355 nonché AIG [OSCURATO:PERSONA] non avessero acquisito la veste di parti del giudizio arbitrale, come neppure l’avevano acquisita, altrettanto ovviamente, i Lloyds sottoscrittori di tre polizze stipulate dallo [OSCURATO:PERSONA], numeri 1775608, 1728187 e 1814742, avendo essi espressamente manifestato di non voler partecipare al giudizio in questione. Egualmente ovvio, per elementare conseguenza, è che i menzionati soggetti non rivestissero affatto la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione per nullità, per la scontata considerazione che il giudizio di impugnazione ― salvo il verificarsi di fenomeni successori estranei al campo del procedimento in esame, ovvero la pretermissione di un litisconsorte necessario ― ha da svolgersi nei confronti dei medesimi soggetti, e non altri, che sonostati parte del giudizio a quo. 5.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Il sindacato concernente la sufficienza della motivazione è stato espunto dall’articolo 360 c.p.c. oltre 10 anni fa, con la novella del numero 5 di detta disposizione, disposta con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. Solo ad abundantiam si osserva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale, la quale ha confermato l’esattezza della statuizione del Collegio arbitrale, secondo cui gli assicuratori che avevano chiesto di essere estromessi avevano spiegato difese di merito solo in via subordinata, e dunque non avevano consentito allo svolgimento del giudizio arbitrale nei loro confronti, lungi dall’apparire errata o insufficiente, è assistita invece dalla forza dell’evidenza cartesiana: a differenza del giudice, che ripete il proprio potere dalla legge, il potere dell’arbitro discende dalle parti, che con la convenzione di arbitrato l’hanno investito appunto della potestas iudicandi, il che impedisce che al giudizio arbitrale possano essere applicate sic et simpliciter le regole dettate per il giudizio ordinario in tema di intervento e chiamata in causa, sicché tanto l’uno quanto l’altra possono aver luogo ― e solo dopo l’introduzione dell’articolo 816 quinquies c.p.c. ― solo nella misura in cui il terzo manifesti ex post una propria volontà inequivoca sostanzialmente adesiva, ora per allora, alla convenzione di arbitrato. 5.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile, giacché nuovamente diretto a denunciare erroneità ed insufficienza della motivazione, ed è altresì inammissibile al tempo stesso perché consiste nella mera riproposizione della tesi sostenuta dinanzi alla Corte d’appello, e prima ancora in sede arbitrale, secondo cui gli arbitri non avrebbero potuto giudicare sulla vicenda in contestazione in forza dello statuto societario approvato il 24 settembre 2014, dal momento che i fatti contestati allo [OSCURATO:PERSONA] erano antecedenti, senza curarsi affatto della motivazione addotta dal giudice di merito, il quale ha osservato che lo statuto societario recava una analoga clausola compromissoria anche all’epoca dei fatti, con l’ulteriore conseguenza che gli arbitri erano in forza di essa dotati di potestas iudicandi. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. È lo stesso ricorrente a ricordare che ricorre la motivazione apparente in ipotesi in cui essa non renda percepibili le ragioni della decisione, il che non ha nulla a che vedere con il caso in esame, in cui la Corte territoriale è stata chiarissima nel richiamare la motivazione svolta dagli arbitri e nel manifestare la propria condivisione di essa. 5.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo cui: -) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867 ex permultis); -) la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), ovviamente nei limiti in cui il sindacato motivazionale è oggi consentito. Nulla di tutto ciò è dedotto nel motivo in esame, con il quale si lamenta che gli arbitri avrebbero «adottato una costruzione logico- giuridica non compatibile con le risultanze istruttorie», il che non ha nulla a che vedere né con l’articolo 115 c.p.c., né con l’articolo 2697 c.c., risolvendosi anzi nel rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio, cosa inibita tanto alla Corte di cassazione, quanto, in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale, alla Corte d’appello, nella fase rescindente. 6. ― In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al rimborso , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della s