Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05639/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 15.4.2022 confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ohaberi alias BATANAGOVA Kakhaberi, di nazionalità georgiana, già dichiarato irreperibile e quindi latitante e sottoposto a MAE che veniva eseguito con successiva consegna da parte delle autorità greche, in relazione al reato di associazione per delinquere di cui all'art.416 commi 1, 2, 3 e 5 cod.pen. diretta al compimento di reati contro il patrimonio e in particolare di furti in appartamento con il rilievo transnazionale di cui all'art.61 bis cod.pen..

Il ricorrente risulta altresì indagato per uno specifico episodio di concorso in furto in luogo di privata dimora. 2.Premesse le fonti investigative rappresentate essenzialmente da intercettazioni telefoniche e ambientali il Tribunale del Riesame delineava la struttura organizzativa della compagine criminale che, suddivisa in varie cellule dislocate nel territorio italiano e tra di esse collegate e, per quanto di interesse all'interno del comune di [OSCURATO:PERSONA], erano dedite alla commissione di furti seriali in appartamenti, riciclaggio e ricettazione, che presentavano soggetti con funzione di coordinamento e capo area all'interno del territorio di riferimento, avevano un codice criminale di regole cui gli associati dovevano attenersi, specializzazioni e ruoli diversi all'interno del gruppo criminale quali soggetti che curavano la intestazione di beni e la stipula di contratti, canali sicuri per la ricettazione dei beni sottratti, specialisti nell'effrazione e nella detenzione e utilizzazione di strumenti necessari all'apertura delle serrature.

Con particolare riferimento alla veste assunta dal ricorrente all'interno della batteria d sodali che operavano sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] i giudici della cautela ne delineavano la sua sfera operativa di sostegno, anche in qualità di palo, alle attività preparatorie ed esecutive dei reati fine, evidenziandone la titolarità di un'utenza telefonica la cui riconducibilità all'imputato era stata accertata all'esito di un controllo molto ravvicinato rispetto alle operazioni delittuose monitorate e coevo al suo arresto, dal cui ascolto risultava evidente la assidua dedizione alle finalità criminose del sodalizio, il desiderio del [OSCURATO:PERSONA] di affinarsi nelle tecniche di introduzione degli appartamenti da depredare, la partecipazione ad una serie di attività prodromiche alla commissione dei reati fine, la adesione all'abituale modus operandi del sodalizio nelle fasi di avvicinamento dell'obiettivo preso di mira e nelle successive fasi di allontanamento e di dispersione.

Quanto alle esigenze cautelati veniva posto in evidenza lo spessore criminale del ricorrente il quale risultava segnalato, anche con diversi nomi, dal Servizio di Cooperazione Internazionale, per fatti-reato della stessa specie commessi in Polonia e in Grecia ove, al momento della cattura risultava recluso per l'espiazione di una pena superiore agli undici anni di reclusione per associazione per delinquere e furti.

Sotto questo profilo veniva altresì rappresentato il pericolo di fuga del cautelato a fronte dell'assenza di un radicamento stabile in territorio nazionale ma della ricorrenza di collegamenti in territorio nazionale e in ambito internazionale che avrebbero consentito agevolmente all'imputato di sottrarsi alla pretesa punitiva per i reati per cui era procedimento.

3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Kakhaberi denunciando violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla gravità indiziarla per il delitto associativo, nonché con riferimento alla identificazione del ricorrente per mezzo della utenza telefonica rinvenuta nella sua disponibilità.

Sotto questo ultimo profilo rileva come l'apparato motivazionale del giudice del riesame risultasse del tutto congetturale atteso che il possesso della utenza intercettata all'esito di un controllo di P.G. non poteva fornire evidenza dell'utilizzazione di tale utenza da parte del ricorrente in maniera esclusiva, così da potersi riconoscere che il "Bughi" cui si faceva riferimento nelle interlocuzioni intercettate corrispondesse con sicurezza alla persona dell'imputato. 3.1 Sotto diverso profilo rileva che la brevità del tempo dell'ascolto della suddetta utenza telefonica e la subaltemità dei contributi forniti dal ricorrente alle operazioni criminose, non accompagnati da significativi collegamenti con soggetti diversi da quelli con i quali venivano poste in essere le attività delittuose, rendevano del tutto insussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, in ragione della assenza di consapevolezza del ricorrente di fare parte di un sodalizio criminoso e di condividerne le finalità e il programma delittuosi.

All'uopo gli esiti delle intercettazioni telefoniche non erano in grado di fornire alcun valido conforto alla prospettazione accusatoria rilevando semmai la posizione defilata del prevenuto, che aveva interesse adl apprendere le tecniche per introdursi negli appartamenti, mentre privi di valenza indiziarla erano le interlocuzioni nelle quali la comunità georgiana, insediata nel territorio emiliano, prendeva atto dell'intervenuto arresto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato E? va dichiarato inammissibile.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso rnotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (cfr. ex plurimis Cass.

S.U. 27/09/1995, Serafino; sez.2, n.1083 del 20/02/1998, Martorana).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6 n.11194 del 8/03/2012, Lupo) con la conseguenza che in questa sede non può procedersi a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulla interpretazione degli episock furtivi alla stregua del materiale intercettivo.2.

Orbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione, sia in relazione allo spazio riservato alla figura del ricorrente all'interno dell'associazione criminosa specializzata nella perpetrazione di una pluralità di reati di furto, sia nel passare in rassegna i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato„ attraverso un apparato motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, come l'odierno ricorrente sia stato partecipe della struttura organizzativa, fondata su solidi legami di colleganza extra nazionale (georgiana, ucraina, russa) con sede operativa nel comune di [OSCURATO:PERSONA], dotata di mezzi finanziari in comune e di una base ove nascondere lai refurtiva provento dai reati commessi, con continua fungibilità delle schede telefoniche utilizzate per i contatti e con intensi collegamenti tra i sodali; del tutto logica risulta la motivazione utilizzata per collegare l'odierno ricorrente agli altri correi e ai singoli reati, attraverso le utenze telefoniche impiegate, mediante la localizzazione Gps in coincidenza con i singoli episodi furtivi e pertanto risalendo alla di lui presenza sui luoghi ove vi trovavano le abitazioni prese di mira, anche in un contesto di mera preparazione dei furti e di verifica degli obiettivi da colpire.

3. In termini altrettanto coerenti e logici il giudice del riesame ha poi riconosciuto che il "Bughi" cui facevano riferimento le conversazioni telefoniche intercettate nell'indicare uno dei sodali appartenente alla consorteria dedita al furto in appartamenti si identificasse con l'odierno ricorrente.

Sotto un primo profilo ha tratto elementi logici dal fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], in data 24 Maggio 2016 e cioè in epoca prossima alle condotte furtive e a quelle preparatorie, all'esito di un controllo di PG venne trovato in possesso dell'utenza telefonica oggetto di intercettazione il cui ascolto aveva dato luogo alle conversazioni indizianti.

In tale contesto il ricorrente veniva tratto in arresto per il reato di cui all'art.13 comma 13 TU 286/98 e, sottoposto a giudizio direttissimo veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, sostituita con l'espulsione dallo Stato per anni

5. A conforto di tale acquisizione il Tribunale del riesame evidenziava un rilevante elemento a riscontro, tanto della riconducibilità all'[OSCURATO:PERSONA] della utenza telefonica anche in epoca antecedente al suo rinvenimento, quanto della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, costituito da una intercettazione ambientale all'interno del veicolo del capo del gruppo criminoso in cui il CUJBA, in data 28 Maggio 2016 "facendo espresso riferimento ad un gruppo organizzato„ indicava tra gli altri, anche BUGHI come uno dei sodali che era stato arrestato ed espulso dal territorio italiano".

Risulta pertanto logica e priva di contraddizioni l'inferenza in base alla quale il Tribunale del Riesame, anche mediante il riferimento a tale ultima intercettazione ha ritenuto in primo luogo dimostrata la riconducibilità all'odierno ricorrente della utenza telefonica intercettata peraltro rinvenuta nel suo possesso in data 24 Maggio 2016 e, conseguentemente l'identificazione nell'[OSCURATO:PERSONA] del "Bughi" nominato nelle conversazioni telefoniche e, sotto diverso profilo, ha ritenuto confermata l'appartenenza del Bughi - [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo di riferimento, in sostanza ammesso dallo stesso vertice dell'associazione. 3.1 Sul punto i motivi di ricorso omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata e risultano privi di confronto con gli argomenti in essa sviluppati, del tutto carente di analisi censoria e meramente ripropositivi di censure considerate dal Tribunale del Riesame e disattese con ragionamento lineare (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Seguono da dispositivo i provvedimenti relativi alla comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento adottato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 15.4.2022 confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ohaberi alias BATANAGOVA Kakhaberi, di nazionalità georgiana, già dichiarato irreperibile e quindi latitante e sottoposto a MAE che veniva eseguito con successiva consegna da parte delle autorità greche, in relazione al reato di associazione per delinquere di cui all'art.416 commi 1, 2, 3 e 5 cod.pen. diretta al compimento di reati contro il patrimonio e in particolare di furti in appartamento con il rilievo transnazionale di cui all'art.61 bis cod.pen.. Il ricorrente risulta altresì indagato per uno specifico episodio di concorso in furto in luogo di privata dimora. 2.Premesse le fonti investigative rappresentate essenzialmente da intercettazioni telefoniche e ambientali il Tribunale del Riesame delineava la struttura organizzativa della compagine criminale che, suddivisa in varie cellule dislocate nel territorio italiano e tra di esse collegate e, per quanto di interesse all'interno del comune di [OSCURATO:PERSONA], erano dedite alla commissione di furti seriali in appartamenti, riciclaggio e ricettazione, che presentavano soggetti con funzione di coordinamento e capo area all'interno del territorio di riferimento, avevano un codice criminale di regole cui gli associati dovevano attenersi, specializzazioni e ruoli diversi all'interno del gruppo criminale quali soggetti che curavano la intestazione di beni e la stipula di contratti, canali sicuri per la ricettazione dei beni sottratti, specialisti nell'effrazione e nella detenzione e utilizzazione di strumenti necessari all'apertura delle serrature. Con particolare riferimento alla veste assunta dal ricorrente all'interno della batteria d sodali che operavano sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] i giudici della cautela ne delineavano la sua sfera operativa di sostegno, anche in qualità di palo, alle attività preparatorie ed esecutive dei reati fine, evidenziandone la titolarità di un'utenza telefonica la cui riconducibilità all'imputato era stata accertata all'esito di un controllo molto ravvicinato rispetto alle operazioni delittuose monitorate e coevo al suo arresto, dal cui ascolto risultava evidente la assidua dedizione alle finalità criminose del sodalizio, il desiderio del [OSCURATO:PERSONA] di affinarsi nelle tecniche di introduzione degli appartamenti da depredare, la partecipazione ad una serie di attività prodromiche alla commissione dei reati fine, la adesione all'abituale modus operandi del sodalizio nelle fasi di avvicinamento dell'obiettivo preso di mira e nelle successive fasi di allontanamento e di dispersione. Quanto alle esigenze cautelati veniva posto in evidenza lo spessore criminale del ricorrente il quale risultava segnalato, anche con diversi nomi, dal Servizio di Cooperazione Internazionale, per fatti-reato della stessa specie commessi in Polonia e in Grecia ove, al momento della cattura risultava recluso per l'espiazione di una pena superiore agli undici anni di reclusione per associazione per delinquere e furti. Sotto questo profilo veniva altresì rappresentato il pericolo di fuga del cautelato a fronte dell'assenza di un radicamento stabile in territorio nazionale ma della ricorrenza di collegamenti in territorio nazionale e in ambito internazionale che avrebbero consentito agevolmente all'imputato di sottrarsi alla pretesa punitiva per i reati per cui era procedimento. 3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Kakhaberi denunciando violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla gravità indiziarla per il delitto associativo, nonché con riferimento alla identificazione del ricorrente per mezzo della utenza telefonica rinvenuta nella sua disponibilità. Sotto questo ultimo profilo rileva come l'apparato motivazionale del giudice del riesame risultasse del tutto congetturale atteso che il possesso della utenza intercettata all'esito di un controllo di P.G. non poteva fornire evidenza dell'utilizzazione di tale utenza da parte del ricorrente in maniera esclusiva, così da potersi riconoscere che il "Bughi" cui si faceva riferimento nelle interlocuzioni intercettate corrispondesse con sicurezza alla persona dell'imputato. 3.1 Sotto diverso profilo rileva che la brevità del tempo dell'ascolto della suddetta utenza telefonica e la subaltemità dei contributi forniti dal ricorrente alle operazioni criminose, non accompagnati da significativi collegamenti con soggetti diversi da quelli con i quali venivano poste in essere le attività delittuose, rendevano del tutto insussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, in ragione della assenza di consapevolezza del ricorrente di fare parte di un sodalizio criminoso e di condividerne le finalità e il programma delittuosi. All'uopo gli esiti delle intercettazioni telefoniche non erano in grado di fornire alcun valido conforto alla prospettazione accusatoria rilevando semmai la posizione defilata del prevenuto, che aveva interesse adl apprendere le tecniche per introdursi negli appartamenti, mentre privi di valenza indiziarla erano le interlocuzioni nelle quali la comunità georgiana, insediata nel territorio emiliano, prendeva atto dell'intervenuto arresto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato E? va dichiarato inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso rnotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27/09/1995, Serafino; sez.2, n.1083 del 20/02/1998, Martorana). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6 n.11194 del 8/03/2012, Lupo) con la conseguenza che in questa sede non può procedersi a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulla interpretazione degli episock furtivi alla stregua del materiale intercettivo.2. Orbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione, sia in relazione allo spazio riservato alla figura del ricorrente all'interno dell'associazione criminosa specializzata nella perpetrazione di una pluralità di reati di furto, sia nel passare in rassegna i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato„ attraverso un apparato motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, come l'odierno ricorrente sia stato partecipe della struttura organizzativa, fondata su solidi legami di colleganza extra nazionale (georgiana, ucraina, russa) con sede operativa nel comune di [OSCURATO:PERSONA], dotata di mezzi finanziari in comune e di una base ove nascondere lai refurtiva provento dai reati commessi, con continua fungibilità delle schede telefoniche utilizzate per i contatti e con intensi collegamenti tra i sodali; del tutto logica risulta la motivazione utilizzata per collegare l'odierno ricorrente agli altri correi e ai singoli reati, attraverso le utenze telefoniche impiegate, mediante la localizzazione Gps in coincidenza con i singoli episodi furtivi e pertanto risalendo alla di lui presenza sui luoghi ove vi trovavano le abitazioni prese di mira, anche in un contesto di mera preparazione dei furti e di verifica degli obiettivi da colpire. 3. In termini altrettanto coerenti e logici il giudice del riesame ha poi riconosciuto che il "Bughi" cui facevano riferimento le conversazioni telefoniche intercettate nell'indicare uno dei sodali appartenente alla consorteria dedita al furto in appartamenti si identificasse con l'odierno ricorrente. Sotto un primo profilo ha tratto elementi logici dal fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], in data 24 Maggio 2016 e cioè in epoca prossima alle condotte furtive e a quelle preparatorie, all'esito di un controllo di PG venne trovato in possesso dell'utenza telefonica oggetto di intercettazione il cui ascolto aveva dato luogo alle conversazioni indizianti. In tale contesto il ricorrente veniva tratto in arresto per il reato di cui all'art.13 comma 13 TU 286/98 e, sottoposto a giudizio direttissimo veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, sostituita con l'espulsione dallo Stato per anni 5. A conforto di tale acquisizione il Tribunale del riesame evidenziava un rilevante elemento a riscontro, tanto della riconducibilità all'[OSCURATO:PERSONA] della utenza telefonica anche in epoca antecedente al suo rinvenimento, quanto della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, costituito da una intercettazione ambientale all'interno del veicolo del capo del gruppo criminoso in cui il CUJBA, in data 28 Maggio 2016 "facendo espresso riferimento ad un gruppo organizzato„ indicava tra gli altri, anche BUGHI come uno dei sodali che era stato arrestato ed espulso dal territorio italiano". Risulta pertanto logica e priva di contraddizioni l'inferenza in base alla quale il Tribunale del Riesame, anche mediante il riferimento a tale ultima intercettazione ha ritenuto in primo luogo dimostrata la riconducibilità all'odierno ricorrente della utenza telefonica intercettata peraltro rinvenuta nel suo possesso in data 24 Maggio 2016 e, conseguentemente l'identificazione nell'[OSCURATO:PERSONA] del "Bughi" nominato nelle conversazioni telefoniche e, sotto diverso profilo, ha ritenuto confermata l'appartenenza del Bughi - [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo di riferimento, in sostanza ammesso dallo stesso vertice dell'associazione. 3.1 Sul punto i motivi di ricorso omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata e risultano privi di confronto con gli argomenti in essa sviluppati, del tutto carente di analisi censoria e meramente ripropositivi di censure considerate dal Tribunale del Riesame e disattese con ragionamento lineare (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Seguono da dispositivo i provvedimenti relativi alla comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento adottato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
Sentenza Cassazione n. 05639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris