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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 13483/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 7524-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4147/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso la decisione n. 4147 del 2020 della Corte di appello di Roma esponendo che: -aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un pignoramento presso terzi per il mancato pagamento di 61 cartelle; -il debitore esecutato aveva reagito con opposizione all'esecuzione deducendo, davanti al Tribunale, la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti sottesi; - la pignorante si era costituita controdeducendo il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a pretesa tributaria, l'incompetenza per quelle concernenti le violazioni al codice stradale e i crediti previdenziali, la tempestività dell'azione esattoriale conseguente alla notifica delle cartelle, non opposte per tempo, prima dello spirare della prescrizione; -il Tribunale, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza, aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'esattore non avesse provato la notifica utile delle cartelle; - la Corte di appello, pronunciando sul gravame interposto dalla deducente Agenzia, lo aveva dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, cod. proc. civ.; non ha svolto difese la parte intimata; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si evidenzia l'annullamento dei debiti fino a 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con conseguente RG n 7524 del 2021 Cons. rel.

Paolo ca cessazione della materia del contendere a séguito dell'intervenuto provvedimento di discarico amministrativo relativo alle specificate cartelle; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di vagliare l'eccezione di difetto di giurisdizione, di tempestività dell'opposizione rispetto alle singole cartelle e pretese, ai sensi della legge n. 689 del 1981 se non ex artt. 615 o 617 o ancora 442, cod. proc. civ., oppure nei 60 giorni dalla notifica per i ricorsi davanti alle Commissioni tributarie, così come l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi inerenti alle iscrizioni a ruolo spettando agli enti impositori e non all'esattore, e, infine, di rituale e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente cristallizzazione delle pretese, non prescritte, per mancata opposizione nei termini, non potendosi dire generico l'appello per rimando a tutta la documentazione, trattandosi di mezzo d'impugnazione ordinariamente devolutivo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare il difetto di giurisdizione quanto alle pretese documentalmente tributarie; con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di motivare sull'interruzione della prescrizione per intervenuta notifica delle cartelle non opposta tempestivamente, senza vagliare la documentazione prodotta; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, quanto alla deduzione articolata come primo motivo di ricorso, è evidente che l'amministrazione impugnante ha desistito dalla pretesa per sopravvenuta normativa di estinzione legale del debito, con conseguente RG n 7524 del 2021 Cons. r [OSCURATO:PERSONA] cessazione della materia del contendere, senza doversi disporre sulle spese - altrimenti suscettibili di compensazione in ragione di quanto appena evidenziato - stanti le mancate difese di parte intimata (cfr. Cass., 30/04/2019, n. 11410); il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti; questa Corte ha chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U., 16/11/2017, n. 27:199 e succ. conf.); in altri termini, è stata ribadita con nettezza la differenza tra impugnazioni qual è il ricorso per cassazione, su catalogo tipizzato di motivi e con il perimetro fissato dall'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., rispetto all'appello; la seconda ipotesi, che rimane a critic:a libera e pienamente devolutiva, l'appellante che intenda dolersi anche solo di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli per rimando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti, per ciò solo, l'inammissibilità dell'appello (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3115); nel ricorso in scrutinio (a pag. 10) l'amministrazione ha riportato quanto dedotto in appello, dimostrando in particolare: -di aver reiterato la richiesta di difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella tributaria, per le cartelle documentalmente correlate a pretese RG n 7524 del 2021 44 erariali ovvero diverse da quelle cui erano sottese violazioni al codice stradale, così sanzionate, e pretese previdenziali relative a ruoli INPS e INAIL; -di aver eccepito la tardività dell'opposizione al pignoramento per mancata opposizione tempestiva alle cartelle di cui aveva documentato la notificazione; -di aver eccepito la carenza di legittimazione passiva per i vizi riferiti all'attività d'iscrizione a ruolo e non a quella di riscossione; la Corte territoriale, sul punto, non poteva dunque rispondere, come ha fatto (pag. 7 della decisione gravata, primo capoverso), chiedendo, come se fosse in un giudizio a critica vincolata, specifiche argomentazioni ulteriori che confutassero la motivazione del giudice di prime cure sulla giurisdizione, così come poi sulla carenza di legittimazione passiva, e, inoltre, la confutazione analitica, cartella per cartella per cartella, delle statuizioni del primo giudice; il Collegio di merito avrebbe invece dovuto affermare o negare la giurisdizione, e - una volta esclusa una critica utile all'incompetenza per materia e territorio (non oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione in esame, letto alla luce dei requisiti di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in relazione a quanto riportato in specie alla menzionata pag. 10: cfr. Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469) - affermare o negare la tempestività dell'opposizione alle pretese contenute nelle singole cartelle, dunque negando o affermando, rispettivamente, la cristallizzazione delle pretese stesse, anche in relazione ai tempi di prescrizione in tesi successiva, quali presupposte dal pignoramento; il giudice di seconde cure, come anticipato, non poteva dire generico l'appello solo perché «consistente, in sostanza, in un rimando a tutta la documentazione prodotta» (pag. 8 della sentenza, primo rigo); analogamente avrebbe dovuto statuire sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva in discussione; resta così assorbito il terzo motivo concernente la negazione della giurisdizione ordinaria per le pretese tributarie, e il quarto che deduce RG n 7524 del 2021 Cons. .

Paolo n-eca l'apparenza della motivazione in ordine alla questione della notifica delle cartelle e correlata (in)deducibilità utile della prescrizione delle pretese; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto alle cartelle di cui al primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle relative spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7524-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4147/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso la decisione n. 4147 del 2020 della Corte di appello di Roma esponendo che: -aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un pignoramento presso terzi per il mancato pagamento di 61 cartelle; -il debitore esecutato aveva reagito con opposizione all'esecuzione deducendo, davanti al Tribunale, la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti sottesi; - la pignorante si era costituita controdeducendo il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a pretesa tributaria, l'incompetenza per quelle concernenti le violazioni al codice stradale e i crediti previdenziali, la tempestività dell'azione esattoriale conseguente alla notifica delle cartelle, non opposte per tempo, prima dello spirare della prescrizione; -il Tribunale, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza, aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'esattore non avesse provato la notifica utile delle cartelle; - la Corte di appello, pronunciando sul gravame interposto dalla deducente Agenzia, lo aveva dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, cod. proc. civ.; non ha svolto difese la parte intimata; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si evidenzia l'annullamento dei debiti fino a 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con conseguente RG n 7524 del 2021 Cons. rel. Paolo ca cessazione della materia del contendere a séguito dell'intervenuto provvedimento di discarico amministrativo relativo alle specificate cartelle; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di vagliare l'eccezione di difetto di giurisdizione, di tempestività dell'opposizione rispetto alle singole cartelle e pretese, ai sensi della legge n. 689 del 1981 se non ex artt. 615 o 617 o ancora 442, cod. proc. civ., oppure nei 60 giorni dalla notifica per i ricorsi davanti alle Commissioni tributarie, così come l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi inerenti alle iscrizioni a ruolo spettando agli enti impositori e non all'esattore, e, infine, di rituale e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente cristallizzazione delle pretese, non prescritte, per mancata opposizione nei termini, non potendosi dire generico l'appello per rimando a tutta la documentazione, trattandosi di mezzo d'impugnazione ordinariamente devolutivo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare il difetto di giurisdizione quanto alle pretese documentalmente tributarie; con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di motivare sull'interruzione della prescrizione per intervenuta notifica delle cartelle non opposta tempestivamente, senza vagliare la documentazione prodotta; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, quanto alla deduzione articolata come primo motivo di ricorso, è evidente che l'amministrazione impugnante ha desistito dalla pretesa per sopravvenuta normativa di estinzione legale del debito, con conseguente RG n 7524 del 2021 Cons. r [OSCURATO:PERSONA] cessazione della materia del contendere, senza doversi disporre sulle spese - altrimenti suscettibili di compensazione in ragione di quanto appena evidenziato - stanti le mancate difese di parte intimata (cfr. Cass., 30/04/2019, n. 11410); il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti; questa Corte ha chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27:199 e succ. conf.); in altri termini, è stata ribadita con nettezza la differenza tra impugnazioni qual è il ricorso per cassazione, su catalogo tipizzato di motivi e con il perimetro fissato dall'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., rispetto all'appello; la seconda ipotesi, che rimane a critic:a libera e pienamente devolutiva, l'appellante che intenda dolersi anche solo di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli per rimando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti, per ciò solo, l'inammissibilità dell'appello (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3115); nel ricorso in scrutinio (a pag. 10) l'amministrazione ha riportato quanto dedotto in appello, dimostrando in particolare: -di aver reiterato la richiesta di difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella tributaria, per le cartelle documentalmente correlate a pretese RG n 7524 del 2021 44 erariali ovvero diverse da quelle cui erano sottese violazioni al codice stradale, così sanzionate, e pretese previdenziali relative a ruoli INPS e INAIL; -di aver eccepito la tardività dell'opposizione al pignoramento per mancata opposizione tempestiva alle cartelle di cui aveva documentato la notificazione; -di aver eccepito la carenza di legittimazione passiva per i vizi riferiti all'attività d'iscrizione a ruolo e non a quella di riscossione; la Corte territoriale, sul punto, non poteva dunque rispondere, come ha fatto (pag. 7 della decisione gravata, primo capoverso), chiedendo, come se fosse in un giudizio a critica vincolata, specifiche argomentazioni ulteriori che confutassero la motivazione del giudice di prime cure sulla giurisdizione, così come poi sulla carenza di legittimazione passiva, e, inoltre, la confutazione analitica, cartella per cartella per cartella, delle statuizioni del primo giudice; il Collegio di merito avrebbe invece dovuto affermare o negare la giurisdizione, e - una volta esclusa una critica utile all'incompetenza per materia e territorio (non oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione in esame, letto alla luce dei requisiti di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in relazione a quanto riportato in specie alla menzionata pag. 10: cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469) - affermare o negare la tempestività dell'opposizione alle pretese contenute nelle singole cartelle, dunque negando o affermando, rispettivamente, la cristallizzazione delle pretese stesse, anche in relazione ai tempi di prescrizione in tesi successiva, quali presupposte dal pignoramento; il giudice di seconde cure, come anticipato, non poteva dire generico l'appello solo perché «consistente, in sostanza, in un rimando a tutta la documentazione prodotta» (pag. 8 della sentenza, primo rigo); analogamente avrebbe dovuto statuire sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva in discussione; resta così assorbito il terzo motivo concernente la negazione della giurisdizione ordinaria per le pretese tributarie, e il quarto che deduce RG n 7524 del 2021 Cons. . Paolo n-eca l'apparenza della motivazione in ordine alla questione della notifica delle cartelle e correlata (in)deducibilità utile della prescrizione delle pretese; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto alle cartelle di cui al primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle relative spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA])