CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 09402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20 maggio 2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), nonché dai terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revocazione della confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, dei buoni postali fruttiferi e dei depositi postali cointestati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nonché difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e di mancanza o apparenza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso il carattere di prova nuova degli elementi offerti dai ricorrenti, e in particolare, della consulenza tecnica sul valore dell'immobile, redatta dal geom. Russo attraverso analitico computo metrico, e dell'attestazione del pagamento dei ratei del mutuo relativo all'acquisto dell'immobile da parte della Gatto, moglie del Rao, dal 2011 ad oggi, con proventi economici della sua attività lavorativa di insegnante. Quanto alla consulenza si deduce che quella redatta dal CTU nel procedimento di prevenzione non aveva indicato il metodo tecnico-matematico adottato per stimare il valore dell'immobile. Quanto al pagamento del mutuo si deduce l'idoneità della prova offerta a dimostrare la liceità dell'acquisto dell'immobile, quanto meno per la quota facente capo alla Gatto. Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge, in particolare l'art. 7, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, e di mancanza o apparenza della motivazione relativa al rigetto dell'istanza di revocazione della confisca dei buoni postali fruttiferi. Si deduce al riguardo che la documentazione attestante la cointestazione dei buoni tra il proposto e la madre era stata già prodotta nel giudizio principale di prevenzione ma, per una svista, ignorata dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla confisca dei buoni in questione.3. I ricorrenti hanno depositato memoria, illustrando ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso con particolare riferimento alla rilevanza della prova del pagamento dei ratei del mutuo; hanno altresì depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, vertendo entrambi sulla configurabilità o meno di una prova nuova in relazione ai documenti prodotti dai ricorrenti, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2. In via preliminare, appare utile ricostruire l'iter del presente procedimento. Risulta, infatti, dal decreto impugnato che con decreto del Tribunale di Messina del 9/4/2014 è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nonché la confisca di beni mobili ed immobili intestati ai suoi familiari; con successivo decreto del 7/7/2016 la Corte di appello di Messina riduceva la durata della sorveglianza speciale e revocava parzialmente la confisca in relazione ad un immobile sito a Castroreale, via Giudecca, alla quota del 50% di altro immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e ad un'autovettura; con sentenza della Quinta Sezione di questa Corte, n. 32688 del 31/1/2018, è stato disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento di confisca del conto corrente e dei buoni postali intestati ai familiari del Rao, mentre sono stati dichiarati inammissibili sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alle residue questioni) che quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dal decreto impugnato e dall'esame della sentenza rescindente che con tale ricorso il Rao aveva lamentato a) la mancanza di motivazione in merito all'acquisto dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con un mutuo onorato dalla Gatto e che il valore degli accrescimenti era stato sovrastimato a fronte di un preciso calcolo effettuato dal consulente di parte; b) l'omessa motivazione in merito alla confisca dei buoni postali cointestati anche alla madre del proposto. Le doglianze relative alla confisca dell'immobile sono state ritenute inammissibili da questa Corte, in quanto si risolvevano in una mera contestazione della consistenza indiziarla posta a fondamento della confisca del bene riconducibile al proposto. Risulta inoltre, dalla sentenza rescindente che la Corte territoriale, nel confermare la misura ablativa dell'immobile, aveva considerato anche l'ammontare del mutuo destinato a coprire una parte del valore dell'immobile e già valutato le rate di circa 500 euro mensili in relazione ai saldi negativi della situazione finanziaria del proposto, reputandole connesse a disponibilità economiche derivanti dalle attività imprenditoriali mafiose e ad introiti di non lecita provenienza. Con riferimento, invece, al motivo concernente la confisca dei buoni postali e dei conti correnti, mentre in relazione a [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata l'inammissibilità della doglianza per difetto di legittimazione, non risultando cointestatario degli stessi, è, stata, invece ritenuta fondata la censura proposta dai terzi interessati relativa al difetto di motivazione. 3. Così ricostruito l'iter che ha portato alla formazione del giudicato di prevenzione, venendo all'esame del primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge nell'escludere che le prove dedotte possano costituire prova nuova ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Muovendosi nel solco ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, il decreto impugnato ha fatto propria una nozione di prova nuova coerente con quella recentemente affermata dalle Sezioni Unite secondo cui la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U , n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707). Alla strega di tale nozione è stata, pertanto, legittimamente esclusa tale natura in relazione alla consulenza di parte "integrativa" perché deducibile nel corso del procedimento di prevenzione, ma anche perché volta a rivalutare un elemento già esaminato in detto procedimento. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte territoriale anche in relazione al pagamento delle rate del mutuo, trattandosi di un elemento già noto e valutato nel corso del procedimento principale. Il decreto impugnato ha, inoltre, reputato di valenza "neutra" il provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Messina che non ha ammesso al passivo l'istituto di credito, considerando che la circostanza relativa al regolare ammortamento del mutuo ipotecario non può costituire "elemento nuovo" tale da scardinare il giudizio di illiceità dei redditi utilizzati per l'acquisto.Infine, quanto alla questione della cointestazione dei buoni postali, è stato ineccepibilmente escluso che la documentazione prodotta costituisca "prova nuova". A ciò va aggiunto, come evidenziato dalla Corte di appello, che sulla questione, sia pure con riferimento alle posizioni dei terzi, risulta ancora pendente il giudizio di rinvio. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di