CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1493/2021depositata il 23/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA] ha sottoscritto il 16/3/2009 contratto con cuiha concesso in affitto a [OSCURATO:SOCIETA] il ramo di azienda costituitodall’impianto di distribuzione carburanti, bar e ristorante insistente su areasita nel comune di Poggibonsi, con la previsione dell’obbligo perNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’affittuario di corrispondere un canone di importo variabile, oltre alversamento una tantum di €.900.000.Successivamente, dopo che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva emessodell’impianto la corresponsione di royalties superiori a quelle previsteprecedentemente (nel 2006), sia NCA che [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato ilprovvedimento di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tar e [OSCURATO:SOCIETA] ha anche instauratoprocedimento arbitrale per chiedere la riduzione del canone d’affitto aisensi dell’art. 1623 c.c., sostenendo che il suddetto provvedimento diAnas avesse inciso sul rapporto negoziale in modo da alterare ilsinallagma originario.Il collegio arbitrale, con lodo del 21/12/2012, ha accolto le tesi diSirtam e ha disposto la riduzione dei canoni variabili; NCA ha impugnatoper nullità tale lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze e questa, consentenza n. 144/2014 del 24/1/2014, notificata il 4/3/2014, haconfermato il lodo, tranne che circa la spese legali; NCA ha poi impugnatotale sentenza con ricorso in Cassazione e questa Corte, con ordinanza n.5122/2018, ha respinto sia il ricorso principale che quello incidentale.Nel frattempo NCA, con atto notificato in data 20/6/2016, haimpugnato per revocazione il lodo arbitrale, sostenendo di essere venuta aconoscenza, successivamente all’instaurazione del giudizio di legittimità,che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai pagato per intero le royalties originarie, comerisultante da comunicazione 27/3/2015 di [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]Anas aveva, con delibera consiliare, revocato retroattivamente le royaltiesoriginarie del 2010, fissando nuove royalties di minore entità, e che indata 15/5/2015 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un accordo transattivo,con cui veniva prevista l’applicazione delle nuove royalties e limitatipagamenti forfettari per il passato.NCA ha sostenuto che il lodo era revocabile, ai sensi dell’art. 395 n. 3c.p.c., essendo emersi, dopo la definizione del giudizio arbitrale,Numero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026documenti decisivi che non era stato possibile produrre nell’ambito di talegiudizio, e ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c., perché [OSCURATO:SOCIETA], con dolo, avevaoriginarie e quindi non stava subendo un effettivo squilibrio economico.[OSCURATO:SOCIETA] ha contestato l’impugnazione per revocazione, eccependo cheera inammissibile, perché doveva essere proposta contro la sentenza dellaCorte d’Appello n. 144/2014, e che comunque era tardiva, per violazionedel termine di cui all’art. 326 c.p.c., avendo la NCA affermato di averrinvenuto i su citati documenti in data 27/3/2015 e in data 7/10/2015 eavendo essa ricollegato la scoperta dell’asserito dolo al rinvenimento didetti documenti; nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato la sussistenza deipresupposti di cui all’art. 395 n. 1 e 3 c.p.c.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 23/7/2021, hadichiarato inammissibile la revocazione, oltre alla condanna al pagamentodelle spese processuali e alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.La Corte, in primo luogo, ha respinto l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che l’art. 831 c.p.c. fa riferimentoall’impugnazione per revocazione del lodo, non della sentenza di appelloche abbia pronunciato sulla nullità, e che la suddetta eccezione farebbepiuttosto riferimento alla normativa antecedente alla riforma di cui alla l.25/1994, quando l’art. 831 c.p.c. prevedeva l’alternatività dei rimedidell’impugnazione del lodo per nullità e di quella per revocazione (“Quando non può proporsi l’impugnazione per nullità, la sentenza…èsoggetta a revocazione…”) e poteva residuare il rimedio della revocazioneavverso la sentenza di nullità.La Corte ha poi, però, rilevato la tardività della proposizione dell’azionedi revocazione, ai sensi dell’art. 831, co. 2, c.p.c., osservando che il datonormativo fa riferimento alla comunicazione della sentenza che hapronunciato sulla nullità e non al passaggio in giudicato di essa; ilrichiamo è alla decisione del giudice d'appello in unico grado di cuiNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026all'articolo 830, co. 1, c.p.c., a prescindere dall’intervenuta o meno suaimpugnazione e quindi dal suo eventuale passaggio in giudicato; “il corsodel processo di impugnazione per nullità”, cui fa riferimento l’art. 831 co.2, non è pertanto il giudizio per Cassazione, che ha ad oggetto non lanullità del lodo, ma la sentenza del giudice d'appello in unico grado.La Corte rileva che nel presente caso, al momento della proposizionedell’azione di revocazione, il giudizio di nullità in appello si era giàconcluso, per cui il termine di cui all’art. 326 c.p.c. non godeva di alcunasospensione ed era già decorso.La Corte ha anche osservato che i documenti indicati dalla NCA nonavrebbero comunque potuto costituire ragione giustificatrice dellarevocazione, perché non erano coevi alla pronuncia del lodo, masuccessivi.2) Con ricorso notificato il 2/11/2021 [OSCURATO:SOCIETA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, proponendo tremotivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 831, co. 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove essa sostieneche l’art. 831, co. 2, c.p.c., si riferirebbe alla “comunicazione dellasentenza che abbia pronunciato sulla nullità” e non al suo “passaggio ingiudicato”.La ricorrente afferma che tale lettura puramente letterale della normaè errata, dovendo essere adottata una interpretazione di caratteresistematico, specificando che, avendo la riforma del 1994 consentito ilcumulo tra i due mezzi dell’impugnazione per nullità del lodo e direvocazione straordinaria del lodo (che prima della riforma erano previstiNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026invece come alternativi), ha senso riconoscere alla parte interessataall’impugnazione del lodo la possibilità di attendere la conclusione delgiudizio di nullità e valutare a quel punto, in base all’esito del medesimo,se proporre la revocazione.La ricorrente osserva che, infatti, ove il motivo di revocazione siascoperto in pendenza del giudizio di nullità, ma non risulti possibile riunirele due impugnazioni ai sensi dell’art. 831, ult. co., c.p.c., la sospensionedel termine di revocazione ex art. 831 co. 1 evita il concorso tra duerimedi che potrebbero entrambi portare alla demolizione del lodo, conconseguente dispendio dell’attività giurisdizionale.Pertanto, afferma che, in tale prospettiva, l’ordinamento favorisce ilcumulo tra i mezzi di impugnazione (con la riunione), ma ove tale cumulonon risulti possibile, attribuisce preferenza all’esaurimento del primo(impugnazione del lodo per nullità) - con il passaggio in giudicato dellasentenza d’appello o la pronuncia definitiva in sede di legittimità-, primadell’instaurazione del secondo (impugnazione del lodo per revocazione).La ricorrente ritiene anche che, in caso di mantenimentodell’interpretazione di cui alla sentenza impugnata, si potrebbe giungere alparadosso che, in caso di sentenza d’appello che rigetti l’impugnazione dellodo per nullità, il termine per agire in revocazione (trenta giorni)all’apparenza spirerebbe prima della decorrenza dei sessanta giorni perricorrere in sede di legittimità.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che l’interpretazione letterale dell’art. 831, co. 2,c.p.c. (“Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso delprocesso di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione delladomanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenzache abbia pronunciato sulla nullità”) data dalla Corte d’Appello ècondivisibile e va ritenuta l’unica corretta.Numero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026Infatti, l’espressione di cui al citato articolo letteralmente si riferiscealla “comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità” enon al suo passaggio in giudicato, per cui una diversa interpretazione(priva di alcun appiglio letterale nell’ambito della norma) andrebbe controil dettato della disposizione.Si nota, fra l’altro, che, oltre al dato letterale inequivoco, il riferimentoalla comunicazione della sentenza che pronuncia sulla nullità (e non al suopassaggio in giudicato) deriva anche dalla collocazione della normadell’art. 831, co. 2, di seguito alle norme di cui agli artt. 828, 829 e 830c.p.c., che si occupano proprio della decisione della Corte d’Appellosull’impugnazione del lodo per nullità.Né l’uso del termine “processo” nella disposizione in esame induce adiversa conclusione (come sostenuto da parte ricorrente nella memoria16/3/2026), poiché non vi è nella norma alcuna specificazione chepassaggio in giudicato della sentenza”.1.2) Si osserva, poi, che l’argomento “sistematico” addotto dallaricorrente non è accettabile, considerato che la riforma del 1994 haaccentuato il carattere di autonomia e indipendenza esistente tral’impugnazione per motivi di nullità e la revocazione del lodo, consentendola proposizione della domanda di revocazione in ogni momento, aprescindere dalla pendenza del giudizio di nullità.Infatti, l’art, 831, co. 4, c.p.c. (“La corte d’appello può riunire leimpugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nellostesso processo, se lo stato della causa preventivamente propostaconsente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause”)presuppone con evidenza la possibilità di simultanea pendenza dei relativigiudizi.Si nota altresì, che una disposizione analoga al co. 2 dell’art. 831 sirinviene nell’art. 398, co. 4, c.p.c. (“La proposizione della revocazione nonNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o ilprocedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta larevocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino allacomunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta”),il quale, in tema di concorso tra revocazione e ricorso in cassazione,prevede che il termine per proporre ricorso per cassazione resta sospesosino alla comunicazione della sentenza che decide sulla revocazione, inmodo che l'eventuale impugnazione contro la sentenza di revocazione nonimpedisca la proposizione o la prosecuzione del ricorso per Cassazione.Diversamente, quando il legislatore ha inteso far decorrere o farricominciare a decorrere un termine processuale dal passaggio in giudicatodi una sentenza, lo ha detto espressamente (per es.: art. 297, co. 21,c.p.c.).Né i paradossi citati dalla ricorrente appaiono aver alcun senso, nonessendovi alcun problema di fronte al decorso contemporaneo del termineper impugnare in cassazione la sentenza della corte d’appello che abbiarigettato l’impugnazione per nullità del lodo e del termine per proporre ladomanda di revocazione del lodo, secondo la diversa misura di tali terminiprescritta dalla legge.Si osserva, infine, che proprio a proposito del caso analogo di cuiall’art. 398, co. 4, c.p.c., questa Corte ha affermato: “In base al dispostodell'art. 398 comma 4 c.p.c., l'istanza di revocazione sospende il termineper proporre (o proseguire) ricorso in Cassazione fino alla comunicazionedella sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione e non fino alpassaggio in giudicato di questa” (Cass. civ., sez. II, 9/08/1996, n. 7361;Cass. civ., sez. I, 26/02/1988, n. 2044).E anche in tema di art. 831, co. 2, c.p.c., questa Corte, puraffrontando un profilo diverso da quello oggetto di esame in questa sede,ha espressamente affermato: “L'art. 831 c.p.c. non prevede laNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026pregiudizialità dell'impugnazione per nullità rispetto a quella perrevocazione: non è cioè stabilito, come in passato, che il rimedio dellarevocazione possa esperirsi solo quando non può proporsi l'impugnazioneper nullità, mentre è previsto che se i casi indicati nell'art. 395, nn. 1, 2, 3e 6 si verificano durante il corso dell'impugnazione per nullità, il termineper la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino allacomunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità…Sotto ilprofilo dei rapporti con l'impugnazione per nullità non trova applicazione,vista la peculiarità di quest'ultima rispetto all'appello, la disciplina di cuiall'art. 396 c.p.c., comma 2, atteso che l'art. 831, comma 2 contempla orala sospensione del termine per proporre la revocazione "fino allacomunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità", senzache si faccia alcun cenno al passaggio in giudicato della sentenza (Cass.civ., sez. I, 07/11/2022, n. 32641).Si enuncia il seguente principio di diritto:“In base al disposto dell’art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenzadel processo di impugnazione del lodo per nullità è sospeso il termine perproporre la domanda di revocazione per i casi, di cui al primo commadell’art. 831 c.p.c., che si siano verificati durante il corso di tale processo,fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullitàe non fino al passaggio in giudicato di questa”.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione die principi in materia di responsabilità aggravata di cuiall’art. 96, co. 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per averla condannata aisensi dell’art. 96, co.3, c.p.c. e sostiene l’assenza dei relativi presupposti.Il motivo è inammissibile.Come si afferma nel controricorso, la Corte d’Appello ha ritenuto lasussistenza dell’abuso del processo, affermando che “la reiterazione diazioni infondate comporta l’applicazione del co. 3 dell’art. 96 c.p.c. nellaNumero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026misura pari alle spese liquidate”. La valutazione concernente l’esistenzadei presupposti di fatti inerenti all’applicazione dell’art. 96 competono algiudice del merito.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente sottolinea che l’accoglimento del ricorso travolge lastatuizione d’appello sulle spese.La censura è inammissibile, perché non configura un motivo, ma solouna conseguenza dell’accoglimento o meno degli altri motivi di ricorso.4) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.8.000, oltre €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% suicompensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 28219/2021Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 12231/2026Data pubblicazione 01/05/2026Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]