CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e di semilibertà presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] PIAZZA, ritenuto pericoloso alla luce anche delle recenti pendenze giudiziarie e privo della necessaria consapevolezza della gravità delle proprie condotte, elementi rappresentativi della mancata revisione critica che impedisce l'accesso alle misure alternative. 2. [OSCURATO:PERSONA] PIAZZA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché non sono stati presi in considerazione, al fine di concedere l'affidamento, il contesto familiare e la disponibilità lavorativa, in violazione delle finalità rieducative della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si appunta unicamente sulla mancata concessione dell'affidamento al servizio sociale, è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; recentemente Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato. 3. Il Tribunale di Sorveglianza, con un iter logico-motivazionale lucido e coerente, considera e sottopone a vaglio tutti gli elementi (compresa l'indagine socio-familiare) richiesti per valutare l'affidabilità e la meritevolezza della richiesta per espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3.1. Occorre premettere che tale valutazione si rivela frutto di un processo decisionale che, in quanto ancorato a solidi elementi di fatto, non è sindacabile in questa sede. Nel provvedimento impugnato è stato persuasivamente messo in luce che non è ravvisabile l'avvio di un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione da parte di PIAZZA, considerando molteplici elementi (dettagliatamente descritti pp. 4-5), tra i quali la circostanza che egli ha continuato ad utilizzare il medesimo modus operandi, inserendosi in contesti articolati di procacciamento illecito di guadagni, di cui sono indici sintomatici le pendenze per fatti commessi sino al 2019. 3.2. Il ricorso è finalizzato a fornire una diversa lettura degli elementi analizzati dal Tribunale di sorveglianza che ha evidenziato la reiterazione di condotte devianti (bancarotta; falsa fatturazione; reati fiscali; appropriazione indebita) come risulta dai carichi pendenti e da processi in corso per condotte analoghe a quelle per le quali è stato condannato, ma relative a periodi più recenti, la ingiustificata disponibilità di beni di rilevante valore, una fluidità dell'attività lavorativa che gravita sempre attorno a quelle attività economiche che hanno fatto da sfondo al comportamento criminale, la strumentalità dell'impegno sociale allegato, l'incertezza dei legami famigliari; tutti elementi dai quali il Tribunale non ha motivatamente potuto desumere una prognosi positiva di futuri comportamenti. È infatti emerso, senza che il ricorso muova critiche specifiche sul punto, che il condannato è stato recentemente coinvolto in varie indagini per gravi fatti di criminalità economica, rinviato a giudizio, sottoposto a perquisizione, a dimostrazione del rischio di reiterazione e della effettiva esistenza di indici di mancato reinserimento e socializzazione che giustificano l'adozione della misura alternativa richiesta. 4. In conclusione, con riferimento all'eventuale applicazione di misure alternative, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla base dei sopra richiamati elementi di fatto, che sono soltanto assertivamente contestati dal ricorso, ha formulato, con un giudizio affatto illogico, una prognosi negativa sui futuri comportamenti del condannato che impedisce l'applicazione di qualsiasi misura alternativa, risultando non contraddetta la coerente deduzione circa la mancanza di revisione critica da parte del condannato alla luce dei comportamenti poste in essere dopo i fatti per i quali è stato emesso il titolo detentivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila