CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050JBJL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Alessandria il 15 luglio 2024, previa parziale assoluzione da alcune imputazioni, ha rideterminato in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.200 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai residui episodi del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta il difetto di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto generico, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni in punto di pena della sentenza impugnata (cfr. pagina 27), avendo la Corte di appello già mitigato in maniera significativa la pena irrogata dal primo giudice, illustrando compiutamente i criteri di computo della rideterminazione della pena, che non risultano affatto ispirati da particolare rigore. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M