CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha par-zialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale locale del 2 aprile 2025, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: a) Violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della destinazione all'uso personale della sostanza stu-pefacente rivenuta; b) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al man-cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibile in questa sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova indiziaria in ordine alla responsabilità del prevenuto, i quali, in un quadro di valutazione globale di insieme e in assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, si presentano chiari precisi e convergenti per la loro uni-voca significazione, in conformità al dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Invero, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporte-rebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tra-dursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 30/01/2014; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). Ebbene nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente dato conto degli elementi da cui desumere che la sostanza stupefacente rinvenuta non fosse 2riconducibile ad un uso esclusivamente personale. I giudici di merito, in partico-lare, hanno correttamente valorizzato il rinvenimento di un bilancino di precisione, la preparazione in singole dosi preconfezionate di sostanza stupefacente, nonchè il ritrovamento di due quaderni inerenti all'attività di commercio esercitata. 2.2. Riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che nessun ele-mento positivo è stato a tal fine dedotto dalla difesa. Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con-solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura-tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Inoltre, nel caso in esame, i precedenti penali dell'imputato e le specifiche modalità del fatto, in particolare, l'ostinata affermazione di un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente a fronte di un ingente quantitativo oggetto di sequestro, unitamente ai suddetti rinvenimenti nell'abitazione del condannato, hanno complessivamente fondato una prognosi negativa sulla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis c.p. 2.3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, occorre osservare che una spe-cifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella deter-minazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 3pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte-[OSCURATO:PERSONA] e ini DEPOSITATA I N CANCELLER:A Sezione VII P,9,7:ie 01 ET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] me te 4