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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26959/2026

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Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 24 giugno 2026 (trasmessa telematicamente inpari data) contenente contro deduzioni rispetto ai motivi di ricorso dell’imputatoa firma del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conallegata nota spese delle quali si è chiesta la liquidazione;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 25gennaio 2024 dal Tribunale di Ravenna città con la quale era stata affermata lapenale responsabilità dell’imputato in relazione a due delitti di rapina impropria(art. 628, comma 2, cod. pen.) commessi in data 13 luglio 2023.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge per omessa riqualificazione della condotta comeviolazione dell’art. 393 cod. pen. avendo la persona offesa riconosciutol’esistenza di un debito tra le parti e che lo stesso venisse per prassi estintomediante la dazione di merce;2.

Errata qualificazione giuridica del fatto;3.

Mancata valutazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. oquantomeno dell’art. 47 cod. pen. quantomeno nella sua forma putativa eomessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, tutti meritevoli di trattazione congiuntastante il loro intrinseco collegamento, che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la corretta qualificazionegiuridica del fatto, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, la Corte di appello con motivazione congrua, logica e rispondente aiprincipi di diritto in materia (indicati a pag. 5 della sentenza impugnata e qui daintendersi integralmente richiamati), ha correttamente spiegato (pagg. 5 e 6) leregioni per i quali non è possibile la riqualificazione della condotta dell’imputatocome violazione dell’art. 393 cod. pen. e, del resto, aveva altrettantocongruamente motivato sul punto anche il Tribunale;che, sempre per le ragioni illustrate dai giudici di merito, appare di paleseevidenza che non ci si trova in presenza della scriminante di cui all’art. 51 cod.pen. o che ricorre la condizione di cui all’art. 47 cod. pen.;che, di conseguenza, appare del tutto corretta la qualificazione giuridicacome rapina della condotta tenuta dall’imputato;che, infine, la decisione assunta dai giudici di merito involge anchel’elemento soggettivo del reato (di fatto valutato nel momento in cui la condottadell’imputato è stata qualificata come violazione dell’art. 628 cod. pen. e nonriqualificata nella violazione dell’art. 393 cod. pen.).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rilevato, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione dellespese sostenute per il presente grado di giudizio dalle sopra indicate parti civili inquanto detta richiesta, in uno con la memoria difensiva, è pervenuta oltre iltermine di legge di 15 giorni di cui all’art. 611, comma 1, prima parte, cod. proc.pen. non trattandosi di memoria (ancorché così qualificata) di “replica” allememorie od alle conclusioni (peraltro inesistenti) delle altre parti processuali madi memoria contenente mere contro deduzioni rispetto agli argomenti di cui aglioriginari motivi di ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 24 giugno 2026 (trasmessa telematicamente inpari data) contenente contro deduzioni rispetto ai motivi di ricorso dell’imputatoa firma del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conallegata nota spese delle quali si è chiesta la liquidazione;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 25gennaio 2024 dal Tribunale di Ravenna città con la quale era stata affermata lapenale responsabilità dell’imputato in relazione a due delitti di rapina impropria(art. 628, comma 2, cod. pen.) commessi in data 13 luglio 2023.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge per omessa riqualificazione della condotta comeviolazione dell’art. 393 cod. pen. avendo la persona offesa riconosciutol’esistenza di un debito tra le parti e che lo stesso venisse per prassi estintomediante la dazione di merce;2. Errata qualificazione giuridica del fatto;3. Mancata valutazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. oquantomeno dell’art. 47 cod. pen. quantomeno nella sua forma putativa eomessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, tutti meritevoli di trattazione congiuntastante il loro intrinseco collegamento, che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la corretta qualificazionegiuridica del fatto, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, la Corte di appello con motivazione congrua, logica e rispondente aiprincipi di diritto in materia (indicati a pag. 5 della sentenza impugnata e qui daintendersi integralmente richiamati), ha correttamente spiegato (pagg. 5 e 6) leregioni per i quali non è possibile la riqualificazione della condotta dell’imputatocome violazione dell’art. 393 cod. pen. e, del resto, aveva altrettantocongruamente motivato sul punto anche il Tribunale;che, sempre per le ragioni illustrate dai giudici di merito, appare di paleseevidenza che non ci si trova in presenza della scriminante di cui all’art. 51 cod.pen. o che ricorre la condizione di cui all’art. 47 cod. pen.;che, di conseguenza, appare del tutto corretta la qualificazione giuridicacome rapina della condotta tenuta dall’imputato;che, infine, la decisione assunta dai giudici di merito involge anchel’elemento soggettivo del reato (di fatto valutato nel momento in cui la condottadell’imputato è stata qualificata come violazione dell’art. 628 cod. pen. e nonriqualificata nella violazione dell’art. 393 cod. pen.).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rilevato, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione dellespese sostenute per il presente grado di giudizio dalle sopra indicate parti civili inquanto detta richiesta, in uno con la memoria difensiva, è pervenuta oltre iltermine di legge di 15 giorni di cui all’art. 611, comma 1, prima parte, cod. proc.pen. non trattandosi di memoria (ancorché così qualificata) di “replica” allememorie od alle conclusioni (peraltro inesistenti) delle altre parti processuali madi memoria contenente mere contro deduzioni rispetto agli argomenti di cui aglioriginari motivi di ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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