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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30390/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. 2,4 Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione senza, peraltro, specificare il punto della decisione privo di un supporto argomentativo.

Trattasi, dunque, di un motivo che esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisa mente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf usi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. 2,4 Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione senza, peraltro, specificare il punto della decisione privo di un supporto argomentativo. Trattasi, dunque, di un motivo che esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisa mente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf usi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris