CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39495/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 i-i1LANYD Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di rAtZror. che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso — che lamentano vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza— sono inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello ha dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"._(Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018 Ud.; Rv. 274018 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]