CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 21927/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALTINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con pronuncia di annullamento n. 12456 - 20, del 28 novembre 2019, della sentenza della Corte di appello di L'Aquila, ha rideterminato la durata delle pena accessorie fallimentari di cui alla condanna disposta dal Tribunale di Chieti, in data 19 gennaio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli al capo c) (artt. 216, comma 1, legge fall.), alla pena di anni tre di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, per la durata di anni dieci. Il provvedimento impugnato ha rideterminato dette pene accessorie nella misura di anni tre, per una durata pari a quella della pena principale irrogata all'imputato. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. T. Aloè, denunciando vizio di motivazione, posto che la pronuncia non ha indicato alcun parametro di cui all'art. 133 cod. pen. cui ancorare l'indicata durata delle pene accessorie, richiamando Sez. U„ ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quanto all'indicato obbligo di motivazione sul punto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.t noto che con la sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'eserci2:io di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. A seguito della pronunzia del Giudice delle leggi, il massimo consesso di questa Corte si è pronunziato sul tema, nel solco dei principi in essa enucleati, anche con riguardo alla ribadita natura delle pene accessorie, per lo più orientate a fini di prevenzione speciale, richiedendosi una loro modulazione personalizzata con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile. Si è così affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 1.2.In ossequio a detti principi, la sentenza rescinderite ha annullato, di ufficio, quella della Corte di appello di L'Aquila, per avere questa determinato, nella durata fissa di anni dieci, quella delle pene accessorie fallimentari, pena divenuta illegale quanto all'indicata misura, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale citata ed in assenza di motivazione che giustificasse detta entità (cfr. pag. 19 e ss. della pronuncia rescindente della sezione Quinta penale), indicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed espressamente specificando che detta pena non può essere rapportata alla durata della pena principale irrogata, ex art. 37 cod. pen. (cfr. pag. 20 della sentenza rescindente). 1.3. Orbene, a fronte di detta indicazione, manca da parte del giudice del rinvio una, sia pur sintetica, motivazione (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Infatti, la Corte di appello di limita ad affermare che le pene accessorie di cui alla legge fallimentare dovranno essere graduate in relazione alla gravità effettiva del reato ed alle peculiarità del caso di specie, parametri in ragione dei quali, nel caso in esame si ritiene di disporre le pene accessorie per una durata pari a quella della pena principale, cioè anni tre. La Corte di appello, dunque, circa la durata delle pene accessorie fallimentari, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fa riferimento esclusivamente alla gravità del fatto, così esponendo una motivazione senz'altro apparente perché non in linea con il principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994). Infatti, il richiamo alla gravità del fatto in sede di rinvio è solo enunciato in assenza della indicazione di ulteriori argomenti, utilizzando una mera formula di stile che, in sostanza, non tiene conto che, per il fatto per il quale si procede, indicato come grave senza ulteriore specificazione, la pena principale irrogata è stata determinata nel minimo edittale di anni tre di reclusione. 2.Segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'ultimo comma dell'art. 216 Legge fai!. con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appello indicata in dispositivo perché integri la motivazione nel senso enunciato al § 1.3. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Così deci