Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 30332/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diCosenza.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che chiede l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto in esame il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cosenza hadichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.), proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento disciplinare con il quale gli veniva irrogata la sanzionedell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni, per aspecificitàdei motivi in esso rappresentati e precisamente per avere il reclamantecontestato genericamente la decisione, senza tuttavia fare alcunospecifico riferimento alle valutazioni in proposito espresse nellastatuizione contestata.2.

Avverso detto decreto viene proposto reclamo (-impugnazione) alTribunale di sorveglianza di Catanzaro, correttamente qualificato dallostesso Tribunale come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc., e trasmesso a questo Ufficio.Si duole la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza abbia dichiaratoinammissibile il reclamo(-istanza) del detenuto volto ad ottenere unacompiuta ricostruzione dei fatti, rispetto ai quali il suddetto si è dichiaratototalmente estraneo.

Rileva che tale richiesta è pienamente ammissibilein rapporto al tipo di sanzione applicata, ricorrendo uno di quei casi in cuiil controllo del giudice si estende al merito, per il quale, vertendosi sullaricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione, non sussiste onere dispecificità dei motivi.

Insiste per l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.La sanzione disciplinare oggetto di contestazione è quella di cuiall’art. 39, comma 1, n. 5 Ord. pen. e, ai sensi dell’art. 69, comma 6,stesso ordinamento, il sindacato del magistrato di sorveglianza si estendeanche alla valutazione del merito dei provvedimenti adottati.Da tale assetto normativo, come ben evidenziato nella requisitoriadel P.g. presso questa Corte, ne deriva che l’atto di reclamo ben puòcontenere, come appunto nel caso in esame, una richiesta di attivazionedei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.E’ di chiara evidenza che con simile richiesta il soggetto destinatario dellasanzione ne contesta il fondamento in fatto, e ciò risulta consentito dalladisposizione di legge applicabile, data la tipologia di sanzione irrogata.Se è vero che in tema di provvedimenti disciplinari a carico deidetenuti, il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deveessere corredato da motivi specifici che consentano l'emersione dei profilidi illegittimità dell'atto censurato (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021,Moulai, Rv. 281444), è anche vero che tale attribuzione si riferisceessenzialmente alla dimensione di necessaria contestazione di un profilospecifico di illegalità dell’atto o del procedimento amministrativo, laddovela legge preveda esclusivamente simile tipologia di controllogiurisdizionale (nei casi in cui sia stata applicata una sanzione diversadall’isolamento durante la permanenza esterna o dalla esclusione dallemerito, l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto ancheladdove il reclamante contesti esclusivamente la ricostruzione del fatto dacui è derivata la sanzione.La motivazione del provvedimento impugnato non si rapporta alladiversa conformazione del potere giurisdizionale di sindacatosull’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare, nel caso in esameesteso al merito, e va ritenuta, pertanto, illegittima.2.

Si impone l’annullamento del decreto impugnato ed il rinvio pernuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Cosenza.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alMagistrato di sorveglianza di Cosenza.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diCosenza.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che chiede l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in esame il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cosenza hadichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.), proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento disciplinare con il quale gli veniva irrogata la sanzionedell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni, per aspecificitàdei motivi in esso rappresentati e precisamente per avere il reclamantecontestato genericamente la decisione, senza tuttavia fare alcunospecifico riferimento alle valutazioni in proposito espresse nellastatuizione contestata.2. Avverso detto decreto viene proposto reclamo (-impugnazione) alTribunale di sorveglianza di Catanzaro, correttamente qualificato dallostesso Tribunale come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc., e trasmesso a questo Ufficio.Si duole la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza abbia dichiaratoinammissibile il reclamo(-istanza) del detenuto volto ad ottenere unacompiuta ricostruzione dei fatti, rispetto ai quali il suddetto si è dichiaratototalmente estraneo. Rileva che tale richiesta è pienamente ammissibilein rapporto al tipo di sanzione applicata, ricorrendo uno di quei casi in cuiil controllo del giudice si estende al merito, per il quale, vertendosi sullaricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione, non sussiste onere dispecificità dei motivi. Insiste per l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.La sanzione disciplinare oggetto di contestazione è quella di cuiall’art. 39, comma 1, n. 5 Ord. pen. e, ai sensi dell’art. 69, comma 6,stesso ordinamento, il sindacato del magistrato di sorveglianza si estendeanche alla valutazione del merito dei provvedimenti adottati.Da tale assetto normativo, come ben evidenziato nella requisitoriadel P.g. presso questa Corte, ne deriva che l’atto di reclamo ben puòcontenere, come appunto nel caso in esame, una richiesta di attivazionedei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.E’ di chiara evidenza che con simile richiesta il soggetto destinatario dellasanzione ne contesta il fondamento in fatto, e ciò risulta consentito dalladisposizione di legge applicabile, data la tipologia di sanzione irrogata.Se è vero che in tema di provvedimenti disciplinari a carico deidetenuti, il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deveessere corredato da motivi specifici che consentano l'emersione dei profilidi illegittimità dell'atto censurato (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021,Moulai, Rv. 281444), è anche vero che tale attribuzione si riferisceessenzialmente alla dimensione di necessaria contestazione di un profilospecifico di illegalità dell’atto o del procedimento amministrativo, laddovela legge preveda esclusivamente simile tipologia di controllogiurisdizionale (nei casi in cui sia stata applicata una sanzione diversadall’isolamento durante la permanenza esterna o dalla esclusione dallemerito, l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto ancheladdove il reclamante contesti esclusivamente la ricostruzione del fatto dacui è derivata la sanzione.La motivazione del provvedimento impugnato non si rapporta alladiversa conformazione del potere giurisdizionale di sindacatosull’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare, nel caso in esameesteso al merito, e va ritenuta, pertanto, illegittima.2. Si impone l’annullamento del decreto impugnato ed il rinvio pernuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Cosenza. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alMagistrato di sorveglianza di Cosenza.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris