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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:113
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0038

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 6 DICEMBRE 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, La ditta tedesca Arend van de Poll, che commercia in cereali, tra l'11 maggio e il 21 giugno 1965 importava 14 partite di merce a prelievo prefissato.

I prodotti importati venivano definiti nelle licenze d'importazione «foraggio preparato, non melassato, né zuccherato ed altri alimenti preparati per animali con una percentuale di amido superiore al 50 %, non contenenti latte».

Miscelati con altri ingredienti, tali prodotti erano destinati all'alimentazione del pollame.

La composizione del prodotto non é indicata sulle fatture del fornitore francese, la società Sommer, successore R. Robinet, Moulin de Ham-sous-Varsberg (Mosella) che ha come motto la frase «Tutto per l'alimentazione degli animali, granaglie, farine, derivati».

In alcuni casi vi sono vaghe indicazioni, nelle quali la composizione dei prodotti varia sensibilmente, le percentuali sono talvolta 87 % di grano denaturato mondato, 10 % di orzo mondato e 3 % di olio di fegato di merluzzo, in altri casi rimangono invariate le percentuali del grano e dell'olio, però vi è solo il 5 % di orzo mondato e il 5 % di avena spuntata, oppure il 7 % di orzo mondato e il 3 % di avena spuntata, cioè le percentuali di grano denaturato (87 %), di cereali diversi dal grano (10 %) e di olio di pesce (3 %) sono rimaste costanti.

Le dichiarazioni dell'importatore e l'odore caratteristico emanante dalle partite inducevano la dogana di Treviri a classificare il prodotto alla voce 23.07 B.I.d.1 della tariffa doganale comune e ad applicare il prelievo corrispondente.

Tuttavia alcuni campioni venivano fatti analizzare dall'ufficio tecnico doganale di Francoforte sul Meno, che constatava una percentuale di grano tenero pari al 77 %. 7 % di avena spuntata e 16 % di orzo — 92 % di grano e 8 % di orzo — ed infine 96 % di grano e 4 % di orzo.

I risultati dell'analisi venivano integrati con la specificazione che la percentuale di olio di fegato di merluzzo riscontrata nei campioni era pari allo 0,76 - 0,87 %.

L'ufficio doganale tedesco modificava perciò la classificazione dei prodotti, all'importazione veniva applicato un supplemento di prelievo per colmare la differenza di onere tra le voci 23.07 e 10.01 B (semplice miscela di chicchi di cereali).

Il prelievo totale ammontava quindi a 5433,70 DM.

L'opposizione della Arend van de Poll al provvedimento che modificava il prelievo veniva respinta con decisione 20 aprile 1967.

L'atto è stato impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza 3 maggio 1972, sospendeva il procedimento per deferirvi le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l'allegato del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62, in relazione alla voce tariffaria «ex 23.07» ed all'art. 12 del regolamento del Consiglio CEE n. 55/62, vada interpretato nel senso che già una miscela di grano tenero e di orzo, o di questi più avena e granoturco, costituisce un foraggio preparato. 2) In caso affermativo: Se sia necessario che i vari cereali si trovino fra loro in un determinato rapporto percentuale (minimo).

Nell'affermativa, quale sia questo rapporto. 3) In caso di soluzione negativa della questione n. 1: Se l'allegato del regolamento 19/62 e l'art. 12 del regolamento 55/62 vadano interpretati nel senso che si ha un foraggio «preparato» solo nel caso in cui alla miscela di cereali siono stati aggiunti altri ingredienti (non cereali). 4) Nell'affermativa: Se lo 0,87 o lo 0,76 % di olio di fegato di merluzzo o di olio di pesce siano degli ingredienti del genere. 5) In caso di soluzione negativa della questione n. 3: Se si abbia un foraggio «preparato» anche nel caso in cui è stato aggiunto un denaturante.

Se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce siano dei denaturanti ai sensi del regolamento 178/64. 6) Nell'affermativa: In via generale, se sia necessaria per la denaturazione la presenza di una determinata percentuale di denaturante, ovvero sia sufficiente che la merce sia stata resa inservibile per l'alimentazione umana. 7) Qualora sia necessaria una determinata percentuale: Se, in una miscela di grano tenero, orzo ed eventualmente avena, sia sufficiente che detta percentuale sia contenuta nel grano tenero. 8) In caso di soluzione affermativa delle questioni 6 e 7: Se piccole differenze in meno siano tollerate.

Nell'affermativa: entro quali limiti.

Premetto subito che mi pare impossibile rispondere al secondo e al quarto punto, o almeno è impossibile rispondere in modo consono al tenore delle questioni.

Per classificare una miscela «foraggio preparato», quale dev'essere la percentuale minima delle componenti? (grano tenero, orzo, eventualmente avena e granoturco) ? L'aggiunta dello 0,87 e dello 0,76 % d'olio di fegato di merluzzo o di olio di pesce deve indurre a considerare la miscela, in quanto tale, come componente foraggera? Rispondendo a queste domande, applichereste la tariffa doganale ad una determinata fattispecie, in quanto le percentuali e le componenti indicate dal giudice nazionale sono, senza possibilità di dubbio, quelle indicate nelle perizie o nelle fatture oggetto della controversia di merito.

Esula dalla vostra competenza l'applicazione del trattato ad una fattispecie di cui dovete conoscere solo in via pregiudiziale.

Anzi, se le questioni deferite sono redatte in modo confuso, la Corte ne desume i problemi giuridici inerenti l'interpretazione del trattato.

Chiarito questo punto, mi pare opportuno considerare congiuntamente le prime due questioni deferite dal giudice a quo; la terza, la quarta e la quinta e sesta questione vanno pure esaminate insieme, mentre la settima rappresenta semplicemente una modalità.

L'ottava riguarda poi un problema di cui vi siete già occupati nella causa 26-72, Oliefabrieken.

I — Con la prima questione il giudice tedesco vi chiede di specificare quali cereali, secondo la disciplina allora vigente, dovevano comporre una miscela affinché questo prodotto costituisse un «foraggio preparato» e, posto che le componenti fossero grano tenero, orzo, avena e granoturco, in quali percentuali dovevano esser presenti.

Sul primo punto si deve tener conto del fatto che una miscela di cereali come quella di cui trattasi non costituisce automaticamente un foraggio preparato se non vi si aggiungono altre componenti, potrebbe essere invece anche una semplice miscela di cereali contemplata al capitolo 10 e come tale dovrebbe venir classificata in base al prodotto che la caratterizza, come prescrivono le norme generali sull'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU 20 dicembre 1960 pag. 1543, § 2, ultima frase e § 3 b); regolamento n. 139 del Consiglio del 14 novembre 1962, relativo ai prelievi applicabili alle miscele di cereali).

In secondo luogo un prodotto di questo tipo potrebbe venir classificato come foraggio preparato di cui al capitolo 23, pur se non è stato aggiunto olio di pesce, purché però la percentuale delle componenti indichi chiaramente che il prodotto deve servire a questo scopo.

Se nel prodotto sono presenti chicchi interi di grano, il prodotto potrebbe venir classificato sotto la voce 23.07 solo se la percentuale di chicchi di cereali diversi dal grano fosse superiore ad un minimo prefissato.

Non è comunque vostro compito stabilire quale debba essere la percentuale delle componenti di un prodotto.

A mo' d'esempio, noterò che in Francia, prima del 1 o aprile 1967, per venir classificato come preparazione di cui al capitolo 23, un prodotto doveva contenere al massimo il 90 % di chicchi di grano interi, mentre il rimanente 10 % era rappresentato da chicchi interi di orzo o di segala, miscela cui era stato aggiunto lo 0,3 % d'olio di pesce.

II — Il secondo gruppo di questioni (terza, quarta, quinta e sesta) deferito dal giudice tedesco si risolve nella richiesta di specificare in base a quali criteri si possa definire foraggio preparato un prodotto come quello contemplato nelle due prime questioni.

Con la quinta questione entra però in gioco una nuova nozione, cioè l'incidenza della denaturazione del grano.

Se una miscela di cereali, anche in percentuali chiare e indiscusse, non può venir classificata come tale «foraggio preparato» destinato all'alimentazione degli animali, si rende necessaria l'aggiunta di una o più sostanze diverse atte a denaturarla.

Per di più le sostanze denaturanti non devono essere inferiori ad una determinata percentuale.

Non dimentichiamo pero che, allora, la struttura dell'ordinamento del mercato dei cereali era ancora lacunosa, il che ci obbliga ad operare una distinzione.

Se il prodotto rimaneva nello Stato membro produttore, lo si poteva considerare foraggio preparato ai sensi della disciplina interna purché il prodotto fosse stato denaturato o fosse stata denaturata la componente di grano.

Se invece il prodotto veniva esportato verso altri Stati membri, detta denaturazione poteva anche essere insufficiente, secondo la disciplina dello Stato importatore, a farlo classificare foraggio preparato: era necessario che il prodotto usato come denaturante fosse stato impiegato in una proporzione superiore a quella prescritta per la denaturazione nello stato esportatore, in altri termini la sostanza aggiunta doveva costituire di per sé una componente foraggera autonoma.

Questo requisito non è prescritto esplicitamente nelle note esplicative della tariffa doganale, ma corrisponde al loro spirito.

L'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce sono sostanze normalmente impiegate per denaturare il grano, denaturazione che conferisce il diritto a riscuotere un premio comunitario; d'altro canto l'aggiunta d'olio di fegato di merluzzo consente di ottenere un'apprezzata componente foraggera almeno nella proporzione in cui quest'olio, se aggiunto nella percentuale minima, entra nella composizione dei foraggi preparati e a condizione che dette preparazioni siano normalmente destinate solo a determinate specie di animali: una percentuale troppo alta di olio di fegato di merluzzo conferirebbe alla carne del pollame caratteristiche sgradite (odore, colore, ecc.).

Si può rispondere al giudice di merito che, come sostanza denaturante dei cereali di base, si può impiegare l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce, anche se, pur costituendo un tipico prodotto di denaturazione ai sensi del regolamento n. 178/64, questo prodotto costituisce una componente foraggera, se miscelato in percentuale sufficiente, solo per l'alimentazione di alcuni animali, giacché la sua presenza è controindicata per l'alimentazione di altri animali.

L'antitesi presupposta nella sesta questione deferita dal giudice nazionale non sussiste: l'aggiunta d'olio di pesce (in percentuale minima) denatura il prodotto, che quindi non può più servire all'alimentazione umana, poiché scopo della denaturazione è esattamente quello di far sì che il cereale non possa venir venduto per fini alimentari, a condizione beninteso che il metodo di denaturazione sia sufficientemente efficace.

In effetti, il problema che deve risolvere il giudice tedesco è l'apparente contraddizione tra l'affermazione che non vi è denaturazione se non si aggiunge una quantità minima di olio di fegato di merluzzo, d'altra parte non si può definire foraggio preparato un prodotto in cui non è stata incorporata una percentuale di olio di fegato di merluzzo superiore alla precedente.

A che può servire un prodotto denaturato se non all'alimentazione degli animali? Si può rispondere che la denaturazione — effettuata correttamente — ha anzitutto lo scopo di evitare crisi sul mercato dei prodotti che incontrano difficoltà di collocamento se venduti secondo i criteri d'impiego più logici, ad esempio i cereali panificabili (grano tenero, segala) rifiutati dal ramo della panetteria-pasticceria.

Il cereale panificabile deve quindi venir denaturato sotto il controllo dell'organismo d'intervento, oppure, meglio ancora, dopo la denaturazione deve venir incorporato nei mangimi.

Affinché il grano denaturato mediante aggiunta di olio di fegato di merluzzo sia considerato tale, l'olio aggiunto non deve essere inferiore ad una percentuale minima; tale percentuale a quel tempo variava a seconda delle legislazioni nazionali e a seconda che il grano da denaturare fosse a sua volta miscelato con altri cereali.

Sara sufficiente richiamarsi ai considerandi e ai dispositivi del regolamento del Consiglio n. 172/67 del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione: «I metodi di denaturazione devono essere sufficientemente efficaci …» art. 2: «I mezzi impiegati… devono garantire che il grano e la segala denaturati non possono più essere utilizzati per il consumo umano»… per rilevare che denaturazione non è sinonimo di inidoneità all'utilizzazione per il consumo umano, né, a maggior ragione, di idoneità specifica ed esclusiva all'alimentazione degli animali ed in particolare del pollame.

In altri termini, tenuto conto delle disparità che ancora esistevano in quel tempo tra le discipline nazionali, è possibile che la percentuale di olio di pesce contenuta in uno dei cereali che componevano la miscela fosse sufficiente per considerare questo cereale inadeguato all'alimentazione umana nello Stato membro esportatore e quindi conferire il diritto al premio di denaturazione, senza per questo dover considerare il prodotto foraggio preparato tipico nello Stato membro importatore.

L'immissione dello 0,4 % d'olio di pesce in 100 kg di chicchi interi di grano o l'immissione dello 0,3 % d'olio di pesce ad una miscela di 90 kg di chicchi interi di grano e di 10 kg di chicchi interi di orzo o di segala era in quel tempo sufficiente a denaturare il grano ai sensi della disciplina francese, però non bastava per trasformare questo prodotto in un foraggio preparato sotto il profilo della classificazione comunitaria delle importazioni.

D'altro canto, allora, non vi era differenza di oneri fiscali all'importazione tra prodotti denaturati o meno, come non vi è differenza se il prodotto è o meno avariato, come avete stabilito nella vostra sentenza 15 dicembre 1970, causa 31-70.

La classificazione di un prodotto va effettuata secondo criteri tariffari e non in base ad altre disposizioni d'indole sanitaria o alimentare.

Non ha quindi importanza il fatto che l'Einfuhr- und Vorratsstelle, che aveva rilasciato le licenze d'importazione con prelievo prefissato abbia ritenuto, sulla scorta della perizia effettuata dall'ufficio federale delle ricerche sull'impiego dei cereali di Berlino, che il 24 giugno 1965 aveva comunicato l'esito delle analisi, che si trattava di una miscela di chicchi destinata all'alimentazione degli animali ai sensi della legge tedesca sui foraggi.

D'altro canto, la percentuale risultante dall'analisi di laboratorio dei campioni forniti dall'importatore, vale a dire 7,7 % di orzo non mondato (e non 10 %) e 0,3-0,4 % di olio di pesce è ancora meno favorevole all'importatore e il fatto che il laboratorio abbia giudicato che il prodotto costituisse comunque un foraggio miscelato in chicchi ai sensi della disciplina tedesca non esclude affatto che potesse trattarsi di una miscela semplice.

È infine superfluo prendere in considerazione la complicazione che ha dettato il settimo punto al giudice tedesco: il problema è stato sollevato, a quanto pare, poiché nelle fatture il fornitore francese affermava che il prodotto conteneva grano già denaturato cui sarebbe stato ulteriormente aggiunto il 3 % di olio di fegato di merluzzo.

Non ha importanza il fatto che l'olio di fegato di merluzzo sia stato aggiunto al grano tenero per denaturarlo e non alla miscela di cereali già composta, ciò che importa è che la percentuale di olio di fegato di merluzzo sia stata sufficiente a far classificare il prodotto finito come foraggio preparato.

Si può aggiungere che, se in base alla legge vigente in Francia a quel tempo era sufficiente che il grano tenero fosse già stato denaturato con l'1 % di olio di fegato di merluzzo per poterlo esportare come foraggio preparato, la miscela importata dall'attrice, pur supponendo che fosse composta di non più del 90 % di grano denaturato, avrebbe dovuto contenere una percentuale complessiva dello 0,9 % di olio di pesce.

Dalla perizia di Francoforte effettuata su due campioni risulta che questo prodotto, in entrambi i casi, conteneva oltre il 90 % di grano e ciononostante la percentuale di olio di pesce non superava lo 0,87 %.

III — Giungiamo quindi all'ultima questione: l'attrice ha affermato che la percentuale massima dello 0,87 % d'olio di fegato di merluzzo è dovuta all'essiccazione, all'assorbimento dell'olio da parte dei sacchi usati nell'imballaggio, alla scarsa razionalità con cui sono stati prelevati i campioni, ed ancora al difetta d'omogeneità della miscela.

Tale difesa però mira a portarvi su un terreno dal quale ho tentato di distogliervi già nelle conclusioni presentate nella causa 26-72, Oliefabrieken.

Poiché non è stabilito quale sia la percentuale minima di sostanza come l'olio di pesce o l'olio di fegato di merluzzo in base alla quale si possa classificare una miscela, spetta al giudice nazionale stabilire questa proporzione e valutare inoltre se essa possa venir modificata in base alle caratteristiche dell'imballo del prodotto.

Permettetemi infine di esprimere la mia opinione personale su un problema sollevato solo in udienza e che riguarda l'effettiva destinazione della miscela: se non era destinata all'alimentazione degli animali, a che avrebbe potuto servire? Il punto non è stato chiarito.

Se non è ora possibile stabilire come sia stato impiegato il prodotto importato, posso sempre immaginare che, trattandosi di un prodotto di valore relativamente alto, composto essenzialmente di grano tenero denaturato, ai sensi della disciplina francese, se non poteva venir impiegato come prodotto alimentare, dopo alcune edulcorazioni, avrebbe potuto venire utilizzato per la preparazione di una maggior quantità di alimenti foraggeri definitivi, quindi si sarebbe potuto definire una premiscela ai sensi dell'attuale versione delle note esplicative di Bruxelles alla voce 23.07-II-C.

Però all'epoca di cui ci occupiamo, la voce 23.07 comprendeva solo i prodotti ottenuti da un procedimento di trasformazione definitivo, come avete sancito nella vostra sentenza 23 marzo 1972 nella causa 36-71, Henck.

Propongo quindi che affermiate per diritto che, tenuto conto della disciplina allora vigente: 1 o Per classificare un prodotto alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, si deve tener conto delle componenti essenziali di una miscela di cereali, essendo pacifico che i cereali diversi dal grano tenero devono essere presenti in percentuale sufficiente, percentuale che il giudice nazionale è competente a determinare. 2 o Nell'ipotesi in cui una miscela di cereali, sulla semplice scorta delle sue componenti cerealicole non potesse venir classificata come foraggio preparato della voce 23.07, è necessario che alla miscela in questione vengano aggiunte sostanze diverse, come l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce che costituiscono elementi che compongono esclusivamente le preparazioni destinate all'alimentazione degli animali. 3 o La denaturazione di una delle componenti di una miscela cerealicola, specie mediante aggiunta di sostanze come l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce, può far sì che il prodotto venga classificato foraggio preparato di cui alla voce 23.07 sempreché la sostanza così incorporata, trattandosi di una componente foraggera tipica, raggiunga una percentuale che spetta al giudice nazionale determinare. 4 o Non ha importanza il fatto che la sostanza incorporata per la denaturazione sia stata aggiunta ad una delle componenti della miscela oppure al complesso delle componenti già miscelate. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0038 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 6 DICEMBRE 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , La ditta tedesca Arend van de Poll, che commercia in cereali, tra l'11 maggio e il 21 giugno 1965 importava 14 partite di merce a prelievo prefissato. I prodotti importati venivano definiti nelle licenze d'importazione «foraggio preparato, non melassato, né zuccherato ed altri alimenti preparati per animali con una percentuale di amido superiore al 50 %, non contenenti latte». Miscelati con altri ingredienti, tali prodotti erano destinati all'alimentazione del pollame. La composizione del prodotto non é indicata sulle fatture del fornitore francese, la società Sommer, successore R. Robinet, Moulin de Ham-sous-Varsberg (Mosella) che ha come motto la frase «Tutto per l'alimentazione degli animali, granaglie, farine, derivati». In alcuni casi vi sono vaghe indicazioni, nelle quali la composizione dei prodotti varia sensibilmente, le percentuali sono talvolta 87 % di grano denaturato mondato, 10 % di orzo mondato e 3 % di olio di fegato di merluzzo, in altri casi rimangono invariate le percentuali del grano e dell'olio, però vi è solo il 5 % di orzo mondato e il 5 % di avena spuntata, oppure il 7 % di orzo mondato e il 3 % di avena spuntata, cioè le percentuali di grano denaturato (87 %), di cereali diversi dal grano (10 %) e di olio di pesce (3 %) sono rimaste costanti. Le dichiarazioni dell'importatore e l'odore caratteristico emanante dalle partite inducevano la dogana di Treviri a classificare il prodotto alla voce 23.07 B.I.d.1 della tariffa doganale comune e ad applicare il prelievo corrispondente. Tuttavia alcuni campioni venivano fatti analizzare dall'ufficio tecnico doganale di Francoforte sul Meno, che constatava una percentuale di grano tenero pari al 77 %. 7 % di avena spuntata e 16 % di orzo — 92 % di grano e 8 % di orzo — ed infine 96 % di grano e 4 % di orzo. I risultati dell'analisi venivano integrati con la specificazione che la percentuale di olio di fegato di merluzzo riscontrata nei campioni era pari allo 0,76 - 0,87 %. L'ufficio doganale tedesco modificava perciò la classificazione dei prodotti, all'importazione veniva applicato un supplemento di prelievo per colmare la differenza di onere tra le voci 23.07 e 10.01 B (semplice miscela di chicchi di cereali). Il prelievo totale ammontava quindi a 5433,70 DM. L'opposizione della Arend van de Poll al provvedimento che modificava il prelievo veniva respinta con decisione 20 aprile 1967. L'atto è stato impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza 3 maggio 1972, sospendeva il procedimento per deferirvi le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l'allegato del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62, in relazione alla voce tariffaria «ex 23.07» ed all'art. 12 del regolamento del Consiglio CEE n. 55/62, vada interpretato nel senso che già una miscela di grano tenero e di orzo, o di questi più avena e granoturco, costituisce un foraggio preparato. 2) In caso affermativo: Se sia necessario che i vari cereali si trovino fra loro in un determinato rapporto percentuale (minimo). Nell'affermativa, quale sia questo rapporto. 3) In caso di soluzione negativa della questione n. 1: Se l'allegato del regolamento 19/62 e l'art. 12 del regolamento 55/62 vadano interpretati nel senso che si ha un foraggio «preparato» solo nel caso in cui alla miscela di cereali siono stati aggiunti altri ingredienti (non cereali). 4) Nell'affermativa: Se lo 0,87 o lo 0,76 % di olio di fegato di merluzzo o di olio di pesce siano degli ingredienti del genere. 5) In caso di soluzione negativa della questione n. 3: Se si abbia un foraggio «preparato» anche nel caso in cui è stato aggiunto un denaturante. Se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce siano dei denaturanti ai sensi del regolamento 178/64. 6) Nell'affermativa: In via generale, se sia necessaria per la denaturazione la presenza di una determinata percentuale di denaturante, ovvero sia sufficiente che la merce sia stata resa inservibile per l'alimentazione umana. 7) Qualora sia necessaria una determinata percentuale: Se, in una miscela di grano tenero, orzo ed eventualmente avena, sia sufficiente che detta percentuale sia contenuta nel grano tenero. 8) In caso di soluzione affermativa delle questioni 6 e 7: Se piccole differenze in meno siano tollerate. Nell'affermativa: entro quali limiti. Premetto subito che mi pare impossibile rispondere al secondo e al quarto punto, o almeno è impossibile rispondere in modo consono al tenore delle questioni. Per classificare una miscela «foraggio preparato», quale dev'essere la percentuale minima delle componenti? (grano tenero, orzo, eventualmente avena e granoturco) ? L'aggiunta dello 0,87 e dello 0,76 % d'olio di fegato di merluzzo o di olio di pesce deve indurre a considerare la miscela, in quanto tale, come componente foraggera? Rispondendo a queste domande, applichereste la tariffa doganale ad una determinata fattispecie, in quanto le percentuali e le componenti indicate dal giudice nazionale sono, senza possibilità di dubbio, quelle indicate nelle perizie o nelle fatture oggetto della controversia di merito. Esula dalla vostra competenza l'applicazione del trattato ad una fattispecie di cui dovete conoscere solo in via pregiudiziale. Anzi, se le questioni deferite sono redatte in modo confuso, la Corte ne desume i problemi giuridici inerenti l'interpretazione del trattato. Chiarito questo punto, mi pare opportuno considerare congiuntamente le prime due questioni deferite dal giudice a quo; la terza, la quarta e la quinta e sesta questione vanno pure esaminate insieme, mentre la settima rappresenta semplicemente una modalità. L'ottava riguarda poi un problema di cui vi siete già occupati nella causa 26-72, Oliefabrieken. I — Con la prima questione il giudice tedesco vi chiede di specificare quali cereali, secondo la disciplina allora vigente, dovevano comporre una miscela affinché questo prodotto costituisse un «foraggio preparato» e, posto che le componenti fossero grano tenero, orzo, avena e granoturco, in quali percentuali dovevano esser presenti. Sul primo punto si deve tener conto del fatto che una miscela di cereali come quella di cui trattasi non costituisce automaticamente un foraggio preparato se non vi si aggiungono altre componenti, potrebbe essere invece anche una semplice miscela di cereali contemplata al capitolo 10 e come tale dovrebbe venir classificata in base al prodotto che la caratterizza, come prescrivono le norme generali sull'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU 20 dicembre 1960 pag. 1543, § 2, ultima frase e § 3 b); regolamento n. 139 del Consiglio del 14 novembre 1962, relativo ai prelievi applicabili alle miscele di cereali). In secondo luogo un prodotto di questo tipo potrebbe venir classificato come foraggio preparato di cui al capitolo 23, pur se non è stato aggiunto olio di pesce, purché però la percentuale delle componenti indichi chiaramente che il prodotto deve servire a questo scopo. Se nel prodotto sono presenti chicchi interi di grano, il prodotto potrebbe venir classificato sotto la voce 23.07 solo se la percentuale di chicchi di cereali diversi dal grano fosse superiore ad un minimo prefissato. Non è comunque vostro compito stabilire quale debba essere la percentuale delle componenti di un prodotto. A mo' d'esempio, noterò che in Francia, prima del 1 o aprile 1967, per venir classificato come preparazione di cui al capitolo 23, un prodotto doveva contenere al massimo il 90 % di chicchi di grano interi, mentre il rimanente 10 % era rappresentato da chicchi interi di orzo o di segala, miscela cui era stato aggiunto lo 0,3 % d'olio di pesce. II — Il secondo gruppo di questioni (terza, quarta, quinta e sesta) deferito dal giudice tedesco si risolve nella richiesta di specificare in base a quali criteri si possa definire foraggio preparato un prodotto come quello contemplato nelle due prime questioni. Con la quinta questione entra però in gioco una nuova nozione, cioè l'incidenza della denaturazione del grano. Se una miscela di cereali, anche in percentuali chiare e indiscusse, non può venir classificata come tale «foraggio preparato» destinato all'alimentazione degli animali, si rende necessaria l'aggiunta di una o più sostanze diverse atte a denaturarla. Per di più le sostanze denaturanti non devono essere inferiori ad una determinata percentuale. Non dimentichiamo pero che, allora, la struttura dell'ordinamento del mercato dei cereali era ancora lacunosa, il che ci obbliga ad operare una distinzione. Se il prodotto rimaneva nello Stato membro produttore, lo si poteva considerare foraggio preparato ai sensi della disciplina interna purché il prodotto fosse stato denaturato o fosse stata denaturata la componente di grano. Se invece il prodotto veniva esportato verso altri Stati membri, detta denaturazione poteva anche essere insufficiente, secondo la disciplina dello Stato importatore, a farlo classificare foraggio preparato: era necessario che il prodotto usato come denaturante fosse stato impiegato in una proporzione superiore a quella prescritta per la denaturazione nello stato esportatore, in altri termini la sostanza aggiunta doveva costituire di per sé una componente foraggera autonoma. Questo requisito non è prescritto esplicitamente nelle note esplicative della tariffa doganale, ma corrisponde al loro spirito. L'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce sono sostanze normalmente impiegate per denaturare il grano, denaturazione che conferisce il diritto a riscuotere un premio comunitario; d'altro canto l'aggiunta d'olio di fegato di merluzzo consente di ottenere un'apprezzata componente foraggera almeno nella proporzione in cui quest'olio, se aggiunto nella percentuale minima, entra nella composizione dei foraggi preparati e a condizione che dette preparazioni siano normalmente destinate solo a determinate specie di animali: una percentuale troppo alta di olio di fegato di merluzzo conferirebbe alla carne del pollame caratteristiche sgradite (odore, colore, ecc.). Si può rispondere al giudice di merito che, come sostanza denaturante dei cereali di base, si può impiegare l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce, anche se, pur costituendo un tipico prodotto di denaturazione ai sensi del regolamento n. 178/64, questo prodotto costituisce una componente foraggera, se miscelato in percentuale sufficiente, solo per l'alimentazione di alcuni animali, giacché la sua presenza è controindicata per l'alimentazione di altri animali. L'antitesi presupposta nella sesta questione deferita dal giudice nazionale non sussiste: l'aggiunta d'olio di pesce (in percentuale minima) denatura il prodotto, che quindi non può più servire all'alimentazione umana, poiché scopo della denaturazione è esattamente quello di far sì che il cereale non possa venir venduto per fini alimentari, a condizione beninteso che il metodo di denaturazione sia sufficientemente efficace. In effetti, il problema che deve risolvere il giudice tedesco è l'apparente contraddizione tra l'affermazione che non vi è denaturazione se non si aggiunge una quantità minima di olio di fegato di merluzzo, d'altra parte non si può definire foraggio preparato un prodotto in cui non è stata incorporata una percentuale di olio di fegato di merluzzo superiore alla precedente. A che può servire un prodotto denaturato se non all'alimentazione degli animali? Si può rispondere che la denaturazione — effettuata correttamente — ha anzitutto lo scopo di evitare crisi sul mercato dei prodotti che incontrano difficoltà di collocamento se venduti secondo i criteri d'impiego più logici, ad esempio i cereali panificabili (grano tenero, segala) rifiutati dal ramo della panetteria-pasticceria. Il cereale panificabile deve quindi venir denaturato sotto il controllo dell'organismo d'intervento, oppure, meglio ancora, dopo la denaturazione deve venir incorporato nei mangimi. Affinché il grano denaturato mediante aggiunta di olio di fegato di merluzzo sia considerato tale, l'olio aggiunto non deve essere inferiore ad una percentuale minima; tale percentuale a quel tempo variava a seconda delle legislazioni nazionali e a seconda che il grano da denaturare fosse a sua volta miscelato con altri cereali. Sara sufficiente richiamarsi ai considerandi e ai dispositivi del regolamento del Consiglio n. 172/67 del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione: «I metodi di denaturazione devono essere sufficientemente efficaci …» art. 2: «I mezzi impiegati… devono garantire che il grano e la segala denaturati non possono più essere utilizzati per il consumo umano»… per rilevare che denaturazione non è sinonimo di inidoneità all'utilizzazione per il consumo umano, né, a maggior ragione, di idoneità specifica ed esclusiva all'alimentazione degli animali ed in particolare del pollame. In altri termini, tenuto conto delle disparità che ancora esistevano in quel tempo tra le discipline nazionali, è possibile che la percentuale di olio di pesce contenuta in uno dei cereali che componevano la miscela fosse sufficiente per considerare questo cereale inadeguato all'alimentazione umana nello Stato membro esportatore e quindi conferire il diritto al premio di denaturazione, senza per questo dover considerare il prodotto foraggio preparato tipico nello Stato membro importatore. L'immissione dello 0,4 % d'olio di pesce in 100 kg di chicchi interi di grano o l'immissione dello 0,3 % d'olio di pesce ad una miscela di 90 kg di chicchi interi di grano e di 10 kg di chicchi interi di orzo o di segala era in quel tempo sufficiente a denaturare il grano ai sensi della disciplina francese, però non bastava per trasformare questo prodotto in un foraggio preparato sotto il profilo della classificazione comunitaria delle importazioni. D'altro canto, allora, non vi era differenza di oneri fiscali all'importazione tra prodotti denaturati o meno, come non vi è differenza se il prodotto è o meno avariato, come avete stabilito nella vostra sentenza 15 dicembre 1970, causa 31-70. La classificazione di un prodotto va effettuata secondo criteri tariffari e non in base ad altre disposizioni d'indole sanitaria o alimentare. Non ha quindi importanza il fatto che l'Einfuhr- und Vorratsstelle, che aveva rilasciato le licenze d'importazione con prelievo prefissato abbia ritenuto, sulla scorta della perizia effettuata dall'ufficio federale delle ricerche sull'impiego dei cereali di Berlino, che il 24 giugno 1965 aveva comunicato l'esito delle analisi, che si trattava di una miscela di chicchi destinata all'alimentazione degli animali ai sensi della legge tedesca sui foraggi. D'altro canto, la percentuale risultante dall'analisi di laboratorio dei campioni forniti dall'importatore, vale a dire 7,7 % di orzo non mondato (e non 10 %) e 0,3-0,4 % di olio di pesce è ancora meno favorevole all'importatore e il fatto che il laboratorio abbia giudicato che il prodotto costituisse comunque un foraggio miscelato in chicchi ai sensi della disciplina tedesca non esclude affatto che potesse trattarsi di una miscela semplice. È infine superfluo prendere in considerazione la complicazione che ha dettato il settimo punto al giudice tedesco: il problema è stato sollevato, a quanto pare, poiché nelle fatture il fornitore francese affermava che il prodotto conteneva grano già denaturato cui sarebbe stato ulteriormente aggiunto il 3 % di olio di fegato di merluzzo. Non ha importanza il fatto che l'olio di fegato di merluzzo sia stato aggiunto al grano tenero per denaturarlo e non alla miscela di cereali già composta, ciò che importa è che la percentuale di olio di fegato di merluzzo sia stata sufficiente a far classificare il prodotto finito come foraggio preparato. Si può aggiungere che, se in base alla legge vigente in Francia a quel tempo era sufficiente che il grano tenero fosse già stato denaturato con l'1 % di olio di fegato di merluzzo per poterlo esportare come foraggio preparato, la miscela importata dall'attrice, pur supponendo che fosse composta di non più del 90 % di grano denaturato, avrebbe dovuto contenere una percentuale complessiva dello 0,9 % di olio di pesce. Dalla perizia di Francoforte effettuata su due campioni risulta che questo prodotto, in entrambi i casi, conteneva oltre il 90 % di grano e ciononostante la percentuale di olio di pesce non superava lo 0,87 %. III — Giungiamo quindi all'ultima questione: l'attrice ha affermato che la percentuale massima dello 0,87 % d'olio di fegato di merluzzo è dovuta all'essiccazione, all'assorbimento dell'olio da parte dei sacchi usati nell'imballaggio, alla scarsa razionalità con cui sono stati prelevati i campioni, ed ancora al difetta d'omogeneità della miscela. Tale difesa però mira a portarvi su un terreno dal quale ho tentato di distogliervi già nelle conclusioni presentate nella causa 26-72, Oliefabrieken. Poiché non è stabilito quale sia la percentuale minima di sostanza come l'olio di pesce o l'olio di fegato di merluzzo in base alla quale si possa classificare una miscela, spetta al giudice nazionale stabilire questa proporzione e valutare inoltre se essa possa venir modificata in base alle caratteristiche dell'imballo del prodotto. Permettetemi infine di esprimere la mia opinione personale su un problema sollevato solo in udienza e che riguarda l'effettiva destinazione della miscela: se non era destinata all'alimentazione degli animali, a che avrebbe potuto servire? Il punto non è stato chiarito. Se non è ora possibile stabilire come sia stato impiegato il prodotto importato, posso sempre immaginare che, trattandosi di un prodotto di valore relativamente alto, composto essenzialmente di grano tenero denaturato, ai sensi della disciplina francese, se non poteva venir impiegato come prodotto alimentare, dopo alcune edulcorazioni, avrebbe potuto venire utilizzato per la preparazione di una maggior quantità di alimenti foraggeri definitivi, quindi si sarebbe potuto definire una premiscela ai sensi dell'attuale versione delle note esplicative di Bruxelles alla voce 23.07-II-C. Però all'epoca di cui ci occupiamo, la voce 23.07 comprendeva solo i prodotti ottenuti da un procedimento di trasformazione definitivo, come avete sancito nella vostra sentenza 23 marzo 1972 nella causa 36-71, Henck. Propongo quindi che affermiate per diritto che, tenuto conto della disciplina allora vigente: 1 o Per classificare un prodotto alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, si deve tener conto delle componenti essenziali di una miscela di cereali, essendo pacifico che i cereali diversi dal grano tenero devono essere presenti in percentuale sufficiente, percentuale che il giudice nazionale è competente a determinare. 2 o Nell'ipotesi in cui una miscela di cereali, sulla semplice scorta delle sue componenti cerealicole non potesse venir classificata come foraggio preparato della voce 23.07, è necessario che alla miscela in questione vengano aggiunte sostanze diverse, come l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce che costituiscono elementi che compongono esclusivamente le preparazioni destinate all'alimentazione degli animali. 3 o La denaturazione di una delle componenti di una miscela cerealicola, specie mediante aggiunta di sostanze come l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce, può far sì che il prodotto venga classificato foraggio preparato di cui alla voce 23.07 sempreché la sostanza così incorporata, trattandosi di una componente foraggera tipica, raggiunga una percentuale che spetta al giudice nazionale determinare. 4 o Non ha importanza il fatto che la sostanza incorporata per la denaturazione sia stata aggiunta ad una delle componenti della miscela oppure al complesso delle componenti già miscelate. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris