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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 ottobre 2019

Corte di giustizia UE n. 1889/2019

ECLI:EU:C:2019:818
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0652_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑652/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Articolo 3, paragrafo 1 – Violazione dell’obbligo di dichiarazione – Articolo 9, paragrafo 1 – Sanzioni previste dal diritto nazionale – Normativa nazionale – Sanzione pecuniaria e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata – Proporzionalità» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento n. 1889/2005 – Obbligo di dichiarazione – Violazione – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa e la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata – Inammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 3, 4, § 2, e 9, § 1) (v. punti 29, 31‑34, 36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare una violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3 di tale regolamento, prevede, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata. ( 1 ) GU C 4 del 7.1.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0652_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑652/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Articolo 3, paragrafo 1 – Violazione dell’obbligo di dichiarazione – Articolo 9, paragrafo 1 – Sanzioni previste dal diritto nazionale – Normativa nazionale – Sanzione pecuniaria e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata – Proporzionalità» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento n. 1889/2005 – Obbligo di dichiarazione – Violazione – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa e la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata – Inammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 3, 4, § 2, e 9, § 1) (v. punti 29, 31‑34, 36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare una violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3 di tale regolamento, prevede, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata. ( 1 ) GU C 4 del 7.1.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1889/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris