CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05L3E87 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 6 della impugnata sentenza; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria reitera una doglianza che già ha trovato adeguata risposta negli argomenti esposti dalla corte di appello alle pp. 8-9 della sentenza; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più VA idonea a. realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Li, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il quarto motivo deduce un errore materiale non determinante alcuna nullità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]