CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la qup msla confermata la pronuncia emessa il 10 settembre 2020 dal Tribunale di t4che la ha condannata per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, aggravato dall'ottenimento del beneficio, commesso in Avellino in data 11 ottobre 2017; ritenuto che il motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso, afferenti la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, rappresentano la reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e propongono una diversa lettura dei fatti, inammissibile in fase di legittimità; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità con riferimento alla prova del dolo dei reato contestato, evidenziando la rilevante difformità tra il reddito dichiarato e quello accertato, peraltro inerente a soggetti in stretto legame di parentela con la dichiarante, e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il !ler!