Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45732/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'opposizione avverso la decisione in data 8 gennaio 2020 di diniego della remissione del debito richiesto da [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che si è ritenuta l'assenza del requisito della regolare condotta, nonostante quanto rappresentato dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata e senza fornire adeguate spiegazioni circa le violazioni citate e la loro gravità.

3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché, introducendo nuovi rilievi e invocando nuove valutazioni, in opposizione a quelle fondanti la negazione del requisito della regolare condotta, citano inconferenti considerazioni che si riferiscono solo a certi semestri della detenzione e omettono di confrontarsi con i richiami specifici - già intervenuti nel provvedimento opposto - delle numerose e gravi sanzioni disciplinari come attestate dalla cartella personale in atti, nonché con le altre illustrazioni svolte nel provvedimento qui impugnato, che mostrano di apprezzare i tratti concreti delle recenti condotte definitivamente sanzionate.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'opposizione avverso la decisione in data 8 gennaio 2020 di diniego della remissione del debito richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che si è ritenuta l'assenza del requisito della regolare condotta, nonostante quanto rappresentato dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata e senza fornire adeguate spiegazioni circa le violazioni citate e la loro gravità. 3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché, introducendo nuovi rilievi e invocando nuove valutazioni, in opposizione a quelle fondanti la negazione del requisito della regolare condotta, citano inconferenti considerazioni che si riferiscono solo a certi semestri della detenzione e omettono di confrontarsi con i richiami specifici - già intervenuti nel provvedimento opposto - delle numerose e gravi sanzioni disciplinari come attestate dalla cartella personale in atti, nonché con le altre illustrazioni svolte nel provvedimento qui impugnato, che mostrano di apprezzare i tratti concreti delle recenti condotte definitivamente sanzionate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45732/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris