Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑102/07
adidas AG e adidas [OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Marchi — Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE — Imperativo di disponibilità — Marchi figurativi a tre bande — Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento — Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest’ultimo»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso
illecito del suo marchio
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b)]
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso
illecito del suo marchio
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b)]
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Limitazione degli effetti del marchio
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 6, n. 1, lett. b)]
1.
Secondo il decimo ‘considerando’ della prima direttiva 89/104 sui marchi, la valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione
«dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può
essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e
il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale,
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
Non può rientrare tra questi fattori pertinenti la circostanza che esista, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità
del segno. Infatti, come risulta dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, la questione dell’esistenza
di un rischio di confusione deve essere risolta fondandosi sulla percezione, da parte del pubblico, dei prodotti coperti dal
marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo, dall’altro. Inoltre, segni che devono
restare disponibili in linea di principio per tutti gli operatori economici possono essere utilizzati in maniera abusiva al
fine di creare una confusione nella mente del consumatore. Se, in un tale contesto, il terzo potesse avvalersi dell’imperativo
di disponibilità per utilizzare liberamente un segno purtuttavia simile al marchio, senza che il titolare di quest’ultimo
possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, si pregiudicherebbe l’applicazione effettiva della regola prevista
all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva.
(v. punti 29‑31)
2.
La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita
dall’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia
di marchi d’impresa, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il segno presenta una somiglianza con il marchio registrato
tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate
economicamente.
Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva, questa valutazione del rischio di confusione non dipende unicamente
dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio
in considerazione, in particolare, della notorietà di quest’ultimo sul mercato. Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà
il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti
da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo
la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi.
(v. punti 34, 36)
3.
L’art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi
d’impresa, introduce, a favore dei marchi che godono di notorietà, una protezione la cui attuazione non richiede l’esistenza
di un rischio di confusione. Infatti, questa disposizione si applica a situazioni in cui la condizione specifica della tutela
è costituita da un uso senza giusta causa del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arreca loro pregiudizio.
I pregiudizi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza
tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire
stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio
notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente
che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un
nesso tra il segno e il marchio. L’esistenza di un tale nesso deve essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di
tutti i fattori pertinenti.
L’imperativo di disponibilità è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno
utilizzato dal terzo sia al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto marchio e il detto segno.
Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio.
(v. punti 40‑43)
4.
L’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva stabilisce che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l’uso, nel commercio,
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Limitando così gli effetti del diritto
esclusivo del titolare del marchio, l’art. 6 della direttiva mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei
diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato
comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza
non falsato che il Trattato intende introdurre e conservare.
Più specificamente, l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori
economici di utilizzare indicazioni descrittive. Questa disposizione costituisce quindi un’espressione dell’imperativo di
disponibilità. Tuttavia, l’imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti
del marchio che si aggiunga a quelle esplicitamente previste all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Occorre a tal riguardo
sottolineare che, affinché un terzo possa far valere le limitazioni degli effetti del marchio contenute all’art. 6, n. 1,
lett. b), della direttiva e avvalersi in tale contesto dell’imperativo di disponibilità che è alla base di tale disposizione,
occorre che l’indicazione da esso utilizzata sia, come richiede tale disposizione, relativa a una delle caratteristiche del
prodotto commercializzato o del servizio fornito da questo terzo.
(v. punti 44‑47)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 aprile 2008 (
*
)
«Marchi – Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE – Imperativo di disponibilità – Marchi figurativi a tre bande – Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento – Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest’ultimo»
Nel procedimento C‑102/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 16 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2007, nella causa
adidas AG,
adidas [OSCURATO:PERSONA] BV,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
C&A Nederland CV,
H&M Hennes & [OSCURATO:PERSONA] BV,
Vendex KBB Nederland BV
,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič (relatore) e E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 dicembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la adidas AG e per la adidas [OSCURATO:PERSONA] BV, dai sigg. G. Vos e A. Quaedvlieg, advocaten;
– per la [OSCURATO:PERSONA] CV e la [OSCURATO:PERSONA] CV, dal sig. J. Brinkhof, advocaat;
– per la H&M Hennes & [OSCURATO:PERSONA] BV, dal sig. G. van Roeyen, advocaat;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Edenborough, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la adidas AG e la adidas [OSCURATO:PERSONA] BV alla [OSCURATO:PERSONA] CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla C&A Nederland CV (in prosieguo: la «C&A»), alla H&M Hennes & [OSCURATO:PERSONA]
BV (in prosieguo: la «H&M») e alla Vendex KBB Nederland BV (in prosieguo: la «Vendex»), relativamente all’estensione della
protezione dei marchi figurativi a tre bande di cui la adidas AG è titolare.
Ambito normativo
3
L’art 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», stabilisce, al n. 1:
«l. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
– dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
– dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
– dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
(...)».
4
L’art. 3, n. 3, della direttiva enuncia:
«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1,
lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un
carattere distintivo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando
il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».
5
L’art. 5 della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone, ai nn. 1 e 2:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza
dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui
esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli
stessi».
6
L’art. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al n. 1:
«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare
come accessori o pezzi di ricambio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».
7
L’art. 12 della direttiva, intitolato «Motivi di decadenza», enuncia, al n. 2:
«Il marchio di impresa è suscettibile (…) di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:
a) è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto
o servizio per il quale è registrato;
(...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8
La società adidas AG è titolare di marchi figurativi costituiti da tre bande verticali parallele, di uguale larghezza, che
sono apposte lateralmente su capi di abbigliamento sportivo e casual, ed il cui colore contrasta con il colore principale
di questi capi.
9
La società adidas [OSCURATO:PERSONA] BV è titolare di una licenza esclusiva per il [OSCURATO:PERSONA] concessa dalla adidas AG.
10
[OSCURATO:PERSONA], la C&A, la H&M e la Vendex sono imprese concorrenti che esercitano il commercio nel settore tessile.
11
Dopo aver constatato che alcuni di questi concorrenti avevano cominciato a mettere in vendita capi di abbigliamento sportivo
e casual sui quali figurano due bande parallele il cui colore contrasta con il colore principale di questi ultimi, la adidas
AG e la adidas [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo, congiuntamente, la «adidas») hanno avviato dinanzi al Rechtbank te Breda un procedimento
sommario nei confronti della H&M nonché un’azione nel merito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della C&A, affinché fosse vietato
a queste imprese di utilizzare qualsiasi segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della adidas o da un
motivo corrispondente ad esso, quale il motivo a due bande parallele utilizzato da queste imprese.
12
[OSCURATO:PERSONA], la C&A, la H&M e la Vendex hanno, dal canto loro, proposto domande dinanzi al Rechtbank te Breda affinché quest’ultimo
dichiarasse che esse erano libere di far figurare due bande a fini decorativi su capi di abbigliamento sportivo e casual.
13
Con sentenza 2 ottobre 1997, il presidente del Rechtbank te Breda, statuendo nel procedimento sommario, ha ingiunto alla H&M
di cessare di utilizzare nel [OSCURATO:PERSONA] il segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della adidas o qualsiasi
altro segno ad esso corrispondente, quale il motivo a due bande utilizzato dalla H&M.
14
Con una sentenza interlocutoria del 13 ottobre 1998, il Rechtbank te Breda ha dichiarato che vi era stata violazione dei marchi
di cui la adidas è titolare.
15
Le sentenze 2 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 hanno costituito oggetto di appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te ’s‑Hertogenbosch.
16
Con sentenza 29 marzo 2005, il [OSCURATO:PERSONA] te ’s‑Hertogenbosch ha annullato le sentenze 2 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 e,
statuendo esso stesso sulla controversia, ha respinto sia la domanda della adidas che quelle della [OSCURATO:PERSONA], della C&A,
della H&M e della Vendex in quanto, da un lato, non vi era stata violazione dei marchi di cui la adidas è titolare e, dall’altro,
le domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla C&A, dalla H&M e dalla Vendex avevano una portata troppo generica.
17
[OSCURATO:PERSONA] te ’s‑Hertogenbosch ha precisato che un motivo a tre bande come quello che è stato registrato su domanda della
adidas è di per sé poco distintivo, ma, a causa degli sforzi pubblicitari sostenuti dalla adidas, i marchi di cui questa è
titolare hanno acquisito un carattere distintivo considerevole e sono divenuti notoriamente conosciuti. I detti marchi beneficerebbero
quindi di una protezione estesa per quanto riguarda il motivo a tre bande. Tuttavia, dato che le bande e i semplici motivi
a bande sono, in via di principio, segni che devono rimanere disponibili e che non si prestano quindi ad un diritto esclusivo,
i marchi di cui la adidas è titolare non potrebbero offrire una qualsiasi protezione contro l’uso di motivi a due bande.
18
L’adidas ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, affermando che, nella struttura del
regime introdotto dalla direttiva, l’imperativo di disponibilità deve essere preso in considerazione solo all’atto dell’applicazione
degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità previsti all’art. 3 della direttiva.
19
In tale contesto lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini della determinazione dell’ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di carattere
distintivo o in un’indicazione rispondente alla descrizione di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, ma che attraverso
l’uso abbia acquisito carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione, occorra tenere conto dell’interesse generale
a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi
analoghi.
2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili,
vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.
3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio
sia privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un’indicazione
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
20
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza in quale misura occorra
tener conto dell’interesse generale consistente nel non restringere indebitamente la disponibilità di taluni segni all’atto
della valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare di un marchio.
21
Il detto giudice ha formulato tale domanda in relazione al motivo a tre bande registrato su domanda dell’adidas, che ha acquisito
un carattere distintivo con l’uso. In particolare, esso chiede se, allorché terzi utilizzano segni identici o similari al
marchio di cui trattasi senza il consenso del titolare di quest’ultimo e fanno valere a sostegno di tale uso l’imperativo
di disponibilità, si debba accertare se i detti segni siano considerati o meno dal pubblico interessato come decorativi, se
siano o meno privi di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, e se abbiano o meno carattere
descrittivo ai sensi del suo art. 3, n. 1, lett. c).
Considerazioni preliminari
22
Come ha ricordato l’avvocato generale ai paragrafi 33 e segg. delle sue conclusioni, esistono considerazioni di interesse
generale, relative in particolare alla necessità di una concorrenza non falsata, le quali raccomandano che taluni segni possano
essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori economici.
23
Come la Corte ha già dichiarato, questo imperativo di disponibilità costituisce la ratio che è alla base di taluni impedimenti
alla registrazione enunciati all’art. 3 della direttiva (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 maggio 1999, cause riunite
C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779, punto 25; 8 aprile 2003, cause da C‑53/01 a C‑55/01, Linde e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3161, punto 73, e 6 maggio 2003, causa C‑104/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3793, punto 53).
24
Inoltre, l’art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva prevede che il marchio d’impresa è suscettibile di decadenza quando, dopo
la registrazione, è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale
del prodotto o del servizio per il quale è registrato. Con tale disposizione, il legislatore comunitario ha proceduto al contemperamento
degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni (v. sentenza
27 aprile 2006, causa C‑145/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3703, punto 19).
25
Se risulta così che l’imperativo di disponibilità svolge un ruolo pertinente nell’ambito degli artt. 3 e 12 della direttiva,
si deve constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale oltrepassa tale ambito, poiché solleva la questione
se l’imperativo di disponibilità costituisca un criterio di valutazione, dopo la registrazione di un marchio, al fine di delimitare
l’estensione del diritto esclusivo del titolare del marchio. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], la C&A, la H&M e la Vendex non cercano
di ottenere una dichiarazione di nullità ai sensi del detto art. 3 o di decadenza ai sensi del detto art. 12, ma invocano
la necessità di disponibilità di motivi a bande diversi da quello registrato su domanda dell’adidas, al fine di far valere
il loro diritto di utilizzare tali motivi senza il consenso di questa.
26
Orbene, allorché un terzo si avvale dell’imperativo di disponibilità per far valere il suo diritto di utilizzare un segno
diverso da quello registrato su domanda del titolare del marchio, la pertinenza di un tale argomento non può essere valutata
nell’ambito degli artt. 3 e 12 della direttiva, ma deve essere esaminata in relazione all’art. 5 della direttiva, che riguarda
la protezione del marchio registrato contro l’utilizzo di segni da parte di terzi, nonché in relazione all’art. 6, n. 1, lett. b),
della direttiva, se il segno di cui trattasi rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.
Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
27
Conferendo al titolare di un marchio il diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile, in caso di rischio
di confusione, ed elencando gli usi di un segno siffatto che possono essere vietati, l’art. 5 della direttiva è diretto a
tutelare il titolare stesso contro usi di segni idonei a ledere tale marchio (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 14).
28
Il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della protezione conferita dal marchio registrato, in particolare
contro l’uso da parte di terzi di segni non identici. La Corte ha definito questa condizione come il rischio che il pubblico
possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente
collegate (v. sentenze 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto 17, nonché 6 ottobre
2005, causa C‑120/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8551, punti 24 e 26).
29
Secondo il decimo ‘considerando’ della direttiva, la valutazione dell’esistenza di un tale rischio «dipende da numerosi fattori
e, segnatamente, dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio
di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o
servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale tenendo conto di tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (v. sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto 22; 22 giugno
2000, causa C‑425/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4861, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
30
Non può rientrare tra questi fattori pertinenti la circostanza che esiste, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità
del segno. Infatti, come risulta dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva e dalla giurisprudenza sopra
citata, la questione dell’esistenza di un rischio di confusione deve essere risolta fondandosi sulla percezione, da parte
del pubblico, dei prodotti coperti dal marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo,
dall’altro.
31
Inoltre, segni che devono restare disponibili in linea di principio per tutti gli operatori economici sono suscettibili di
essere utilizzati in maniera abusiva al fine di creare una confusione nella mente del consumatore. Se, in un tale contesto,
il terzo potesse avvalersi dell’imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno purtuttavia simile al marchio,
senza che il titolare di quest’ultimo possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, si pregiudicherebbe l’applicazione
effettiva della regola prevista all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva.
32
Questa considerazione vale in particolare per i motivi a bande. Come l’adidas ha ammesso nella parte introduttiva delle sue
osservazioni, i motivi a bande in quanto tali sono disponibili e possono quindi essere apposti in molti modi su capi di abbigliamento
sportivi e casual da tutti gli operatori. Tuttavia, i concorrenti dell’adidas non possono essere autorizzati a ledere il motivo
a tre bande registrato su domanda di quest’ultima apponendo sui capi di abbigliamento sportivo e casual che commercializzano
motivi a bande talmente simili a quello registrato su domanda dell’adidas da dare adito a un rischio di confusione per il
pubblico.
33
Spetterà al giudice nazionale verificare se sussista un tale rischio di confusione. Al fine di questa verifica è utile esaminare
il quesito del giudice nazionale relativo alla necessità di accertare se il pubblico percepisca il segno utilizzato dal terzo
come un semplice ornamento del prodotto di cui trattasi.
34
A tal riguardo, occorre rilevare che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare
un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo,
il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti
provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
35
Nella fattispecie, occorrerà valutare se il consumatore medio, allorché percepisce capi di abbigliamento sportivo e casual
sui quali sono apposti motivi a bande negli stessi punti e con le stesse caratteristiche del motivo a bande registrato su
domanda dell’adidas, con la sola differenza che essi sono composti da due e non da tre bande, possa essere tratto in inganno
sull’origine di tale prodotto, credendo che questo venga commercializzato dalla adidas AG, dalla adidas [OSCURATO:PERSONA] BV o da un’impresa
collegata economicamente ad esse.
36
Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva, questa valutazione non dipende unicamente dal grado di somiglianza
tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in
particolare, della notorietà di quest’ultimo sul mercato. Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori
che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe
ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale,
che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi.
Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva
37
È pacifico tra le parti nella causa principale che il motivo a tre bande registrato su domanda dell’adidas costituisce un
marchio che gode di notorietà. Inoltre, è pacifico che la normativa vigente nei [OSCURATO:PERSONA] contiene la regola di cui all’art. 5,
n. 2, della direttiva. Del resto, la Corte ha precisato che l’art. 5, n. 2, della direttiva si applica anche in relazione
ai prodotti e ai servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato (v., in tal senso, sentenze 9 gennaio
2003, causa C‑292/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑389, punto 30, nonché 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12537, punti 18-22)
38
Il motivo a tre bande registrato su domanda dell’adidas beneficia quindi sia della protezione conferita dall’art. 5, n. 1,
della direttiva sia di quella rafforzata, stabilita al n. 2, dello stesso articolo (v., par analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punti 18 e 19).
39
In tale contesto occorre risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale anche dal punto di vista di quest’ultima disposizione,
che riguarda specificamente la protezione dei marchi che godono di notorietà.
40
L’art. 5, n. 2, della direttiva introduce, a favore dei marchi che godono di notorietà, una protezione la cui attuazione non
richiede l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, questa disposizione si applica a situazioni in cui la condizione
specifica della tutela è costituita da un uso senza giusta causa del segno controverso che consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arreca loro pregiudizio (sentenze sopra citate [OSCURATO:PERSONA], punto 36, nonché [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 27).
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I pregiudizi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza
tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire
stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio
notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente
che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un
nesso tra il segno e il marchio (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 29 e 31).
42
L’esistenza di un tale nesso deve essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
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Si deve constatare che l’imperativo di disponibilità è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio
notorio ed il segno utilizzato dal terzo sia al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto
marchio e il detto segno. Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l’uso del segno tragga indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio.
Sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva
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L’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva stabilisce che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l’uso, nel commercio,
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
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Limitando così gli effetti del diritto esclusivo del titolare del marchio, l’art. 6 della direttiva mira a conciliare gli
interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché della libera
prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento
essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende introdurre e conservare (v. sentenza 17 marzo
2005, causa C‑228/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2337, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
46
Più specificamente, l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori
economici di utilizzare indicazioni descrittive. Questa disposizione costituisce quindi, come ha rilevato l’avvocato generale
ai paragrafi 75 e 78 delle sue conclusioni, un’espressione dell’imperativo di disponibilità.
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Tuttavia, l’imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio
che si aggiunge a quelle esplicitamente previste all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Occorre a tal riguardo sottolineare
che, affinché un terzo possa far valere le limitazioni degli effetti del marchio contenute all’art. 6, n. 1, lett. b), della
direttiva e avvalersi in tale contesto dell’imperativo di disponibilità che è alla base di tale disposizione, occorre che
l’indicazione da esso utilizzata sia, come richiede tale disposizione, relativa a una delle caratteristiche del prodotto commercializzato
o del servizio fornito da questo terzo (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28, e 25 gennaio 2007,
causa C‑48/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1017, punti 42‑44).
48
Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate dai concorrenti dell’adidas dinanzi alla Corte
risulta che questi ultimi fanno valere come giustificazione dell’utilizzo dei motivi a due bande controversi il carattere
puramente decorativo di questi ultimi. Ne deriva che l’apposizione, da parte di questi concorrenti, di motivi a bande su capi
di abbigliamento non mira a fornire un’indicazione relativa a una delle caratteristiche di questi prodotti.
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Sulla base di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarando
che la direttiva deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell’imperativo di disponibilità all’atto della
valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare d’un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione
la limitazione degli effetti del marchio definita all’art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in
materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell’imperativo di disponibilità
all’atto della valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare d’un marchio, salvo nella misura in cui trova
applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all’art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.