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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20433/2026

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fesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–riunito al ricorso iscritto al n. 30132–2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026COMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-controricorrente–avverso le sentenze nn. 4142/2020 e 6406/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositate in data 22/9/2020 e9/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANODe [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, iscritto al n.

R.G.8388/2021 per la cassazione della sentenza n. 4142/2020, con cui laCommissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appelloavverso la sentenza n. 1311/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diSalerno, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego del Comune di Salernodi rimborso TARSU nei limiti di quanto statuito con sentenza n. 6009/2016,ritenendo doversi attivare lo strumento processuale dell’ottemperanza.Il Comune resiste con controricorso.Con successivo ricorso, iscritto al n.

R.G. 30132/2022, il Comune di Salernopropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania avevadichiarato la revocazione della sentenza n. 4142/2020 della Commissionetributaria regionale della Campania, oggetto del ricorso dianzi illustrato.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. resiste con controricorso.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte formulava proposta di definizioneanticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riguardo alricorso n.

R.G. 8388/2021.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ha da ultimo depositato memoria difensiva nel ricorsoiscritto al nr.

R.G. 30132/2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra ildeposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente disezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte delCollegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisceil giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Va premesso che le due impugnazioni risultano proposte l’una avversopronuncia della CTR, quale giudice di appello, e l’altra contro la sentenza dellastessa CTR che ha deciso sull’istanza di revocazione relativa alla medesimapronuncia.2.2 Qualora pendano contemporaneamente il ricorso per cassazione avversola sentenza impugnata anche per revocazione e il ricorso per cassazioneavverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, occorre dunque dispornela riunione in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) dell'art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unicogiudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosiritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dallanorma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le duepronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza oggettodi revocazione può risultare determinante la pronuncia di cassazioneriguardante la sentenza resa in sede di revocazione (cfr. Cass. n. 9592/2024;Cass. n. 21315/2022; Cass. n. 16902/2021; Cass. n. 1078/2024).2.3.

I giudizi devono pertanto essere riuniti e dev’essere trattato con prioritàil ricorso R.G. n. 30132/2022, poiché il suo eventuale accoglimento incide sullasentenza oggetto del giudizio R.G. n. 8388/2021, il cui sindacato avanti questaCorte diverrebbe privo di interesse.3.1.

Con il primo motivo del ricorso iscritto al nr. 30132/2022 il Comunericorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazioneNumero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell'art. 2909 c.c. lamentando l’erroneità della sentenza di revocazione ededucendo che: con la sentenza n. 6406/2022 era stato accolto il ricorso perrevocazione ritenendo sussistente un «evidente contrasto di giudicati» tra lasentenza n. 1973/2019 - con cui era stato disposto che la «sentenza (della CTRn. 6009/2016) divenuta definitiva non contiene, né in dispositivo né in partemotiva, alcuna condanna o, comunque, alcuna specifica prescrizione dirimborso da eseguire e, quindi, non è percorribile, il ricorso di ottemperanza…»- e la sentenza n. 4142/2020 - con cui era stato affermato che «la decisione(della CTR n. 6009/2016) ... contiene un comando che, passata in giudicato lasentenza, deve essere posto in esecuzione.

E lo strumento processuale è quellodell'ottemperanza…» -, rilevando che, di detto contrasto, il giudice di appellonon avrebbe tenuto conto.3.2.

La censura è infondata.3.3.

Dall’esame degli atti emerge infatti che: la sentenza n. 1973/2019 resadalla CTR della Campania (depositata il 7.03.2019) avente fra le parti autoritàdi cosa giudicata aveva dichiarato inammissibile il ricorso al giudizio diottemperanza, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. con riguardo alla sentenza n.6009/2016, della medesima Commissione tributaria regionale, resa nel giudizioproposto avverso gli avvisi di accertamento TARSU - annualità dal 2007 al2011 – emessi a carico della contribuente, con cui era stato deciso quantosegue: «...il Collegio ritiene che in riforma dell’impugnata sentenza, la TARSUrelativa agli anni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune diSalerno in base alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le areesoggette alla tassa senza alcuna contestazione da parte del Comune impositore... »; con la sentenza n. 4142/2020 (resa nel giudizio proposto avverso ildiniego di rimborso delle somme versate dal contribuente a titolo di TARSU2007-2011, a seguito dell’annullamento dei relativi atti impositivi con lasentenza n. 6009/2016), è stato deciso quanto segue: «...

Appare opportunopremettere che la [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, - sez. staccata diSalerno, con sentenza n. 6009/2016, ha statuito che "la TARSU relativa aglianni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune di Salerno inbase alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le aree soggettealla tassa.

La decisione, quindi, contiene un comando che, passata in giudicatoNumero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026la sentenza, deve essere posto in esecuzione.

E lo strumento processuale èquello dell'ottemperanza …».3.4.

Si versa, dunque, effettivamente in un’ipotesi di due decisioni (di cuiuna passata in giudicato) che danno soluzioni incompatibili sullo stessorapporto (stessa sentenza da eseguire, stessi soggetti, stessa situazionefattuale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme versate ineccesso dal contribuente a titolo di TARSU 2007-2011), con conseguentecontrasto di giudicati, previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., che sussiste qualoratra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra ledue vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degliestremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deveavere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche unfatto costituente un possibile antecedente logico (cfr. Cass. n. 33733/2022).3.5.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere inordine al giudizio per cassazione introdotto con ricorso n.

R.G. 8388/2021 peressere venuta meno la sentenza impugnata, a seguito della sua revocazioneda parte della Commissione tributaria regionale della Campania con sentenzaoggetto di successivo ricorso per cassazione, ossia il ricorso, n. 30132/2022R.G., riunito al precedente ed oggetto di rigetto con la presente decisione (v.Cass.

SU n. 25278/2006; v. anche: Cass. n. 9201/2021, Sez.

Un. n.10553/2017, Cass. n. 21951/2013).3.6.

Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso persopravvenuta carenza di interesse.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso iscritto al n.

R.G. 30312/2022 il Comunedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente dichiarato «il diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. adottenere dal Comune di Salerno il rimborso della somma di 98.924,75»sebbene la contribuente fosse decaduta dal rimborso delle somme versate peril decorso di due anni dal pagamento, non avendo la sentenza n. 6009/2016affatto riconosciuto «un diritto alla restituzione, né accerta(...to)... un diritto arimborso».4.2.

La censura è infondata.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/20264.3.

In tema di tributi locali, il termine di decadenza dal dirittoal rimborso delle somme versate e non dovute è fissato dall'art. 1, comma 164,della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quelloin cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal giorno delpassaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza dellesomme di cui si chiede il rimborso, e che nel caso in esame corrisponde alpassaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, con cui era stata«definitivamente accertata la non assoggettabilità alla Tarsu di tutte le areedestinate alla vendita, al deposito, all'imballaggio e alle spedizioni delle merci,in quanto produttive di rifiuti speciali oggetto di smaltimento in proprio, cosìlimitando la debenza della tassa alle surreali destinata ad uffici pari a soli 126mq» (pag. 3 sentenza n. 6406/2022).4.4.

Ne consegue la tempestività della richiesta di rimborso dellacontribuente sulla scorta di quanto correttamente affermato dalla Commissionetributaria regionale con riguardo al mancato decorso del termine quinquennaledi cui alla all’art. 1, comma 164, primo periodo l. 296/2006 («...

Il dies a quodella decorrenza di tale termine, come precisato dalla stessa norma, deveessere fissato in quello in cui è stato “definitivamente accertato il diritto allarestituzione”, che, nel caso di specie, va necessariamente posto in coincidenzacon il giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, nonpotendo prima di essa il contribuente far valere alcun diritto al rimborso.

Iltermine in questione risulta quindi rispettato nella specie atteso che la suddettasentenza 6009/2016 risulta depositata il 23.06.2016, venendo il termine lungoper ricorrere per cassazione avverso la stessa ad essere scaduto il 23.01.2017con conseguente passaggio in giudicato ... l'istanza di rimborso è statanotificata al Comune di Salerno in data 23.01.2017 con largo anticipo sultermine di decadenza ... ».5.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso n.

R.G.30132/2022 e va dichiarato inammissibile il ricorso n.

R.G. 8388/2021 persopravvenuta carenza di interesse.6.

Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio di legittimitàn.

R.G. 8388/2021 per la carenza di interesse determinata dalla decisione delricorso n.

R.G. 30132/2022; le spese di quest’ultimo giudizio seguono invecela soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/20267.

Non ricorrono, con riguardo al giudizio n.

R.G. 8388/2021, i presuppostiper l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata ascoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass. n.1343/2019; Cass. n. 18348/2017; Cass. n. 13636/2015) - induce ad escludereche il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi diinammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. n. 16765/2020;Cass. n. 31372 e 14782 del 2018; Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015).

P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n.

R.G. 30132/2022 al ricorso n.R.G. 8388/2021; dichiara inammissibile il ricorso n.

R.G. 8388/2021 persopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese del giudizio n.

R.G.8388/2021;condanna il Comune ricorrente a pagare le spese del giudizio n.

R.G.30132/2022 in favore della controricorrente, liquidandole in misura pari adeuro 5.880,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto, nel giudizio n.

R.G. 30132/2022, della sussistenza delle condizioni peril versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–riunito al ricorso iscritto al n. 30132–2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026COMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-controricorrente–avverso le sentenze nn. 4142/2020 e 6406/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositate in data 22/9/2020 e9/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANODe [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, iscritto al n. R.G.8388/2021 per la cassazione della sentenza n. 4142/2020, con cui laCommissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appelloavverso la sentenza n. 1311/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diSalerno, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego del Comune di Salernodi rimborso TARSU nei limiti di quanto statuito con sentenza n. 6009/2016,ritenendo doversi attivare lo strumento processuale dell’ottemperanza.Il Comune resiste con controricorso.Con successivo ricorso, iscritto al n. R.G. 30132/2022, il Comune di Salernopropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania avevadichiarato la revocazione della sentenza n. 4142/2020 della Commissionetributaria regionale della Campania, oggetto del ricorso dianzi illustrato.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. resiste con controricorso.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte formulava proposta di definizioneanticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riguardo alricorso n. R.G. 8388/2021.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ha da ultimo depositato memoria difensiva nel ricorsoiscritto al nr. R.G. 30132/2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra ildeposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente disezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte delCollegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisceil giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Va premesso che le due impugnazioni risultano proposte l’una avversopronuncia della CTR, quale giudice di appello, e l’altra contro la sentenza dellastessa CTR che ha deciso sull’istanza di revocazione relativa alla medesimapronuncia.2.2 Qualora pendano contemporaneamente il ricorso per cassazione avversola sentenza impugnata anche per revocazione e il ricorso per cassazioneavverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, occorre dunque dispornela riunione in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) dell'art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unicogiudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosiritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dallanorma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le duepronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza oggettodi revocazione può risultare determinante la pronuncia di cassazioneriguardante la sentenza resa in sede di revocazione (cfr. Cass. n. 9592/2024;Cass. n. 21315/2022; Cass. n. 16902/2021; Cass. n. 1078/2024).2.3. I giudizi devono pertanto essere riuniti e dev’essere trattato con prioritàil ricorso R.G. n. 30132/2022, poiché il suo eventuale accoglimento incide sullasentenza oggetto del giudizio R.G. n. 8388/2021, il cui sindacato avanti questaCorte diverrebbe privo di interesse.3.1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al nr. 30132/2022 il Comunericorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazioneNumero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell'art. 2909 c.c. lamentando l’erroneità della sentenza di revocazione ededucendo che: con la sentenza n. 6406/2022 era stato accolto il ricorso perrevocazione ritenendo sussistente un «evidente contrasto di giudicati» tra lasentenza n. 1973/2019 - con cui era stato disposto che la «sentenza (della CTRn. 6009/2016) divenuta definitiva non contiene, né in dispositivo né in partemotiva, alcuna condanna o, comunque, alcuna specifica prescrizione dirimborso da eseguire e, quindi, non è percorribile, il ricorso di ottemperanza…»- e la sentenza n. 4142/2020 - con cui era stato affermato che «la decisione(della CTR n. 6009/2016) ... contiene un comando che, passata in giudicato lasentenza, deve essere posto in esecuzione. E lo strumento processuale è quellodell'ottemperanza…» -, rilevando che, di detto contrasto, il giudice di appellonon avrebbe tenuto conto.3.2. La censura è infondata.3.3. Dall’esame degli atti emerge infatti che: la sentenza n. 1973/2019 resadalla CTR della Campania (depositata il 7.03.2019) avente fra le parti autoritàdi cosa giudicata aveva dichiarato inammissibile il ricorso al giudizio diottemperanza, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. con riguardo alla sentenza n.6009/2016, della medesima Commissione tributaria regionale, resa nel giudizioproposto avverso gli avvisi di accertamento TARSU - annualità dal 2007 al2011 – emessi a carico della contribuente, con cui era stato deciso quantosegue: «...il Collegio ritiene che in riforma dell’impugnata sentenza, la TARSUrelativa agli anni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune diSalerno in base alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le areesoggette alla tassa senza alcuna contestazione da parte del Comune impositore... »; con la sentenza n. 4142/2020 (resa nel giudizio proposto avverso ildiniego di rimborso delle somme versate dal contribuente a titolo di TARSU2007-2011, a seguito dell’annullamento dei relativi atti impositivi con lasentenza n. 6009/2016), è stato deciso quanto segue: «... Appare opportunopremettere che la [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, - sez. staccata diSalerno, con sentenza n. 6009/2016, ha statuito che "la TARSU relativa aglianni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune di Salerno inbase alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le aree soggettealla tassa. La decisione, quindi, contiene un comando che, passata in giudicatoNumero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/2026la sentenza, deve essere posto in esecuzione. E lo strumento processuale èquello dell'ottemperanza …».3.4. Si versa, dunque, effettivamente in un’ipotesi di due decisioni (di cuiuna passata in giudicato) che danno soluzioni incompatibili sullo stessorapporto (stessa sentenza da eseguire, stessi soggetti, stessa situazionefattuale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme versate ineccesso dal contribuente a titolo di TARSU 2007-2011), con conseguentecontrasto di giudicati, previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., che sussiste qualoratra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra ledue vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degliestremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deveavere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche unfatto costituente un possibile antecedente logico (cfr. Cass. n. 33733/2022).3.5. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere inordine al giudizio per cassazione introdotto con ricorso n. R.G. 8388/2021 peressere venuta meno la sentenza impugnata, a seguito della sua revocazioneda parte della Commissione tributaria regionale della Campania con sentenzaoggetto di successivo ricorso per cassazione, ossia il ricorso, n. 30132/2022R.G., riunito al precedente ed oggetto di rigetto con la presente decisione (v.Cass. SU n. 25278/2006; v. anche: Cass. n. 9201/2021, Sez. Un. n.10553/2017, Cass. n. 21951/2013).3.6. Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso persopravvenuta carenza di interesse.4.1. Con il secondo motivo di ricorso iscritto al n. R.G. 30312/2022 il Comunedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente dichiarato «il diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. adottenere dal Comune di Salerno il rimborso della somma di 98.924,75»sebbene la contribuente fosse decaduta dal rimborso delle somme versate peril decorso di due anni dal pagamento, non avendo la sentenza n. 6009/2016affatto riconosciuto «un diritto alla restituzione, né accerta(...to)... un diritto arimborso».4.2. La censura è infondata.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/20264.3. In tema di tributi locali, il termine di decadenza dal dirittoal rimborso delle somme versate e non dovute è fissato dall'art. 1, comma 164,della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quelloin cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal giorno delpassaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza dellesomme di cui si chiede il rimborso, e che nel caso in esame corrisponde alpassaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, con cui era stata«definitivamente accertata la non assoggettabilità alla Tarsu di tutte le areedestinate alla vendita, al deposito, all'imballaggio e alle spedizioni delle merci,in quanto produttive di rifiuti speciali oggetto di smaltimento in proprio, cosìlimitando la debenza della tassa alle surreali destinata ad uffici pari a soli 126mq» (pag. 3 sentenza n. 6406/2022).4.4. Ne consegue la tempestività della richiesta di rimborso dellacontribuente sulla scorta di quanto correttamente affermato dalla Commissionetributaria regionale con riguardo al mancato decorso del termine quinquennaledi cui alla all’art. 1, comma 164, primo periodo l. 296/2006 («... Il dies a quodella decorrenza di tale termine, come precisato dalla stessa norma, deveessere fissato in quello in cui è stato “definitivamente accertato il diritto allarestituzione”, che, nel caso di specie, va necessariamente posto in coincidenzacon il giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, nonpotendo prima di essa il contribuente far valere alcun diritto al rimborso. Iltermine in questione risulta quindi rispettato nella specie atteso che la suddettasentenza 6009/2016 risulta depositata il 23.06.2016, venendo il termine lungoper ricorrere per cassazione avverso la stessa ad essere scaduto il 23.01.2017con conseguente passaggio in giudicato ... l'istanza di rimborso è statanotificata al Comune di Salerno in data 23.01.2017 con largo anticipo sultermine di decadenza ... ».5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso n. R.G.30132/2022 e va dichiarato inammissibile il ricorso n. R.G. 8388/2021 persopravvenuta carenza di interesse.6. Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio di legittimitàn. R.G. 8388/2021 per la carenza di interesse determinata dalla decisione delricorso n. R.G. 30132/2022; le spese di quest’ultimo giudizio seguono invecela soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 8388/2021Numero sezionale 4912/2026Numero di raccolta generale 20433/2026Data pubblicazione 17/06/20267. Non ricorrono, con riguardo al giudizio n. R.G. 8388/2021, i presuppostiper l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata ascoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass. n.1343/2019; Cass. n. 18348/2017; Cass. n. 13636/2015) - induce ad escludereche il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi diinammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. n. 16765/2020;Cass. n. 31372 e 14782 del 2018; Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015). P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. R.G. 30132/2022 al ricorso n.R.G. 8388/2021; dichiara inammissibile il ricorso n. R.G. 8388/2021 persopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese del giudizio n. R.G.8388/2021;condanna il Comune ricorrente a pagare le spese del giudizio n. R.G.30132/2022 in favore della controricorrente, liquidandole in misura pari adeuro 5.880,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto, nel giudizio n. R.G. 30132/2022, della sussistenza delle condizioni peril versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 20433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris