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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36952/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto in abitazione, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen. e, previa esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, rimodulando la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la Corte territoriale, una volta esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose che determinava la procedibilità di ufficio della violazione di domicilio, avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di querela e, di conseguenza, avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sostiene il ricorrente che la violazione di domicilio era stata attuata dall'originario computato Marullo e che il ritrovamento di alcuni effetti personali del Doria era dovutO alla sua permanenza saltuaria quale ospite del Marullo, dove però non aveva mai pernottato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che andavano concesse sulla scorta delle condizioni di salute del ricorrente — che imponevano di riporre i medicinali in contenitore refrigerato — e delle scelte processuali collaborative del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che invoca l'improcedibilità dei reati per mancanza di querela — è manifestamente infondato in quanto è stato verificato, mendiante interpello della competente Procura della Repubblica, che la persona offesa aveva presentato querela presso la Stazione dei Carabinieri di Calimera il 6 ottobre 2020.

2. Il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta vizio di motivazione quanto all'attribuzione del fatto all'imputato — è versato in fatto e aspecifico, dal momento che pretende di imporre una diversa lettura delle fonti di prova, senza evidenziare, nel ragionamento probatorio della Corte di appello, alcun vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è aspecifico in quanto continua ad agitare la rilevanza in bonam partem di una serie di indicatori (il comportamento processuale, le condizioni personali), senza tuttavia avvedersi che la Corte territoriale li aveva esaminati e reputati irirlevanti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto in abitazione, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen. e, previa esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, rimodulando la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la Corte territoriale, una volta esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose che determinava la procedibilità di ufficio della violazione di domicilio, avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di querela e, di conseguenza, avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che la violazione di domicilio era stata attuata dall'originario computato Marullo e che il ritrovamento di alcuni effetti personali del Doria era dovutO alla sua permanenza saltuaria quale ospite del Marullo, dove però non aveva mai pernottato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che andavano concesse sulla scorta delle condizioni di salute del ricorrente — che imponevano di riporre i medicinali in contenitore refrigerato — e delle scelte processuali collaborative del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che invoca l'improcedibilità dei reati per mancanza di querela — è manifestamente infondato in quanto è stato verificato, mendiante interpello della competente Procura della Repubblica, che la persona offesa aveva presentato querela presso la Stazione dei Carabinieri di Calimera il 6 ottobre 2020. 2. Il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta vizio di motivazione quanto all'attribuzione del fatto all'imputato — è versato in fatto e aspecifico, dal momento che pretende di imporre una diversa lettura delle fonti di prova, senza evidenziare, nel ragionamento probatorio della Corte di appello, alcun vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è aspecifico in quanto continua ad agitare la rilevanza in bonam partem di una serie di indicatori (il comportamento processuale, le condizioni personali), senza tuttavia avvedersi che la Corte territoriale li aveva esaminati e reputati irirlevanti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Sentenza Cassazione n. 36952/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris