Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 44728/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 29/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] francese di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di violenza aggravata

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20-24 della legge 22 aprile 2005, n. 69; si fa riferimento alla richiesta di rinvio della consegna per essere Scalzo sottoposto a procedimenti penali in Italia.

La Corte avrebbe errato nel compiere la valutazione di opportunità richiesta dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005, disponendo la consegna in ragione della maggiore gravità del reato oggetto del mandato di arresto europeo rispetto a quello per il quale era fissata udienza il 5 ottobre al Tribunale di Torino, dello stato detentivo del ricorrente per il reato per il quale è stata richiesta la consegna e della possibilità per lo stesso Scalzo di chiedere un rinvio del processo davanti al Giudice italiano.

Assume invece il ricorrente che Scalzo sarebbe stato condannato all'esito del primo grado di giudizio di altro processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ed avrebbe ricevuto dieci avvisi di conclusione delle indagini preliminari; si aggiunge che nel caso in cui fosse stata accolta la richiesta di rinvio della consegna nessun pregiudizio avrebbe patito lo Stato richiedente, attesa la possibilità di celebrare in contumacia "quel" processo, laddove invece proprio la disposta consegna produrrà un rinvio dei processi pendenti in Italia.

La Corte, da una parte, avrebbe fatto riferimento ad uno solo dei dodici procedimenti penali pendenti nei riguardi di Scalzo, e, dall'altra, si sarebbe limitata a valorizzare solo il parametro della gravità del reato oggetto del mandato di arresto europeo, mentre invece avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dei singoli procedimenti ai quali il ricorrente è interessato.

3. Sono pervenute note di udienza da parte del difensore del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posto a fondamento del ricorso principale, evidenziando come il processo in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Torino riguardi molteplici imputati e si preannunci ad istruttoria complessa; tali profili, si argomenta, avrebbero dovuto essere presi in maggiore considerazione dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, n l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164).

3. In tale contesto la Corte di appello ha spiegato correttamente perché, nel caso di specie non vi siano le condizioni per rinviare la consegna del ricorrente allo Stato emittente, tenuto conto non solo della maggiore gravità dei fatti per i quali la consegna è stata richiesta rispetto a quello per il quale è in corso di celebrazione il processo al Tribunale di Torino, ma, soprattutto, dello stato detentivo di Scalzo - che è stato attinto da una misura cautelare solo nel procedimento per il quale è richiesta la consegna- e che ben potrà chiedere un rinvio del processo al Giudice italiano dovuto alla esecuzione del mandato di arresto che valuterà le modalità con cui procedere alla celebrazione del processo.

La Corte di appello ha peraltro subordinato la consegna alla condizione che Scalzo , alla conclusione del processo, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente a lui inflitta dall'[OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale ampia trama argomentativa il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità, essendosi limitato il ricorrente a produrre atti relativi proprio al procedimento preso compiutamente in considerazione dalla Corte di appello (N. 7666/2018 R.G.N.R.) ovvero atti riguardanti lo svolgimento di indagini preliminari in altri procedimenti nei riguardi del ricorrente senza nemmeno indicare quale sia stato lo sviluppo di detti procedimenti; né, sotto ulteriore profilo, è stato chiarito alcunchè in ordine agli sviluppi del processo per il quale è stata emessa sentenza di condanna.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duangla in favore della Cassa delle ammende.

Tk 6". $^ it Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 29/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] francese di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di violenza aggravata 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20-24 della legge 22 aprile 2005, n. 69; si fa riferimento alla richiesta di rinvio della consegna per essere Scalzo sottoposto a procedimenti penali in Italia. La Corte avrebbe errato nel compiere la valutazione di opportunità richiesta dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005, disponendo la consegna in ragione della maggiore gravità del reato oggetto del mandato di arresto europeo rispetto a quello per il quale era fissata udienza il 5 ottobre al Tribunale di Torino, dello stato detentivo del ricorrente per il reato per il quale è stata richiesta la consegna e della possibilità per lo stesso Scalzo di chiedere un rinvio del processo davanti al Giudice italiano. Assume invece il ricorrente che Scalzo sarebbe stato condannato all'esito del primo grado di giudizio di altro processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ed avrebbe ricevuto dieci avvisi di conclusione delle indagini preliminari; si aggiunge che nel caso in cui fosse stata accolta la richiesta di rinvio della consegna nessun pregiudizio avrebbe patito lo Stato richiedente, attesa la possibilità di celebrare in contumacia "quel" processo, laddove invece proprio la disposta consegna produrrà un rinvio dei processi pendenti in Italia. La Corte, da una parte, avrebbe fatto riferimento ad uno solo dei dodici procedimenti penali pendenti nei riguardi di Scalzo, e, dall'altra, si sarebbe limitata a valorizzare solo il parametro della gravità del reato oggetto del mandato di arresto europeo, mentre invece avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dei singoli procedimenti ai quali il ricorrente è interessato. 3. Sono pervenute note di udienza da parte del difensore del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posto a fondamento del ricorso principale, evidenziando come il processo in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Torino riguardi molteplici imputati e si preannunci ad istruttoria complessa; tali profili, si argomenta, avrebbero dovuto essere presi in maggiore considerazione dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, n l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164). 3. In tale contesto la Corte di appello ha spiegato correttamente perché, nel caso di specie non vi siano le condizioni per rinviare la consegna del ricorrente allo Stato emittente, tenuto conto non solo della maggiore gravità dei fatti per i quali la consegna è stata richiesta rispetto a quello per il quale è in corso di celebrazione il processo al Tribunale di Torino, ma, soprattutto, dello stato detentivo di Scalzo - che è stato attinto da una misura cautelare solo nel procedimento per il quale è richiesta la consegna- e che ben potrà chiedere un rinvio del processo al Giudice italiano dovuto alla esecuzione del mandato di arresto che valuterà le modalità con cui procedere alla celebrazione del processo. La Corte di appello ha peraltro subordinato la consegna alla condizione che Scalzo , alla conclusione del processo, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente a lui inflitta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale ampia trama argomentativa il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità, essendosi limitato il ricorrente a produrre atti relativi proprio al procedimento preso compiutamente in considerazione dalla Corte di appello (N. 7666/2018 R.G.N.R.) ovvero atti riguardanti lo svolgimento di indagini preliminari in altri procedimenti nei riguardi del ricorrente senza nemmeno indicare quale sia stato lo sviluppo di detti procedimenti; né, sotto ulteriore profilo, è stato chiarito alcunchè in ordine agli sviluppi del processo per il quale è stata emessa sentenza di condanna. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duangla in favore della Cassa delle ammende. Tk 6". $^ it Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 de
Sentenza Cassazione n. 44728/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris