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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11422/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] per l’Informazione e l’Editoria rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12; –ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liq.ne autorizzato a resistere in giudizio con decreto G.D.

Tribunale Firenze del 7.4.2017 rappresentato e difeso per procura in margine al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amora che chiede inviarsi le comunicazioni relative al processo alla p.e.c ovvero al fax n. 055.264470); –controricorrentee ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] amministrazione.

Contributi all’editoria ex legge n. 250/1990.

R.G.N.

Cron.

Rep.

C.C.22/3/23 2 avverso la sentenza n. 6755/2016 della Corte di appello di Roma emessa il 2.1 1.2016 e depositata l ’11 . 11 .2016 nel procedimento n. 3691.2013RG; sentita la relazione in camera di consiglio del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contrapposti ricorsi per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via principale, ed il Fall.to [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in via incidentale impugnano l'epigrafata sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, a definizione del contenzioso arbitrale insorto tra loro in merito all'erogazione dei contributi previsti in favore delle imprese editrici ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 250, rigettando l'appello della parte pubblica, ha confermato le determinazioni assunte dal giudice di primo grado che nell'accogliere la domanda attrice aveva fatto rilevare come nella specie non fosse stata provata la ricorrenza della condizione ostativa enunciata dall'art. 3, comma 11-ter, l. 250/1990 del collegamento con altra impresa richiedente la medesima contribuzione.

2. Respinta inizialmente l'e ccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Fallimento sul rilievo che il giudizio, interrottosi ex lege per effetto della relativa dichiarazione, non era stato riassunto nel termine trimestrale dell'art. 305 cod. proc. civ., il giudice d'appello, sul filo delle argomentazioni della sentenza di primo grado, non censurate in parte qua in modo specifico, ha quindi rimarcato che, costituendo l'assenza di collegamento condizione impeditiva all'erogazione, l'onere di fornirne la prova facesse carico all'amministrazione appellante, sicché non era rimeditabile l'approdo della sentenza di primo grado che aveva giudicato insufficienti gli esiti dell'istruttoria svolta dall'AGCOM, tradottisi nell'espressione di un parere perplesso evidenziante una sola potenziale situazione impediente.

Né a giudizio del decidente poteva in tal guisa ascriversi rilievo agli accertamenti in corso da parte dell'autorità giudiziaria penale ed ai provvedimenti di sequestro eseguiti in danno di società facenti parte del medesimo gruppo editoriale, trattandosi di atti relativi a procedimento penale in relazione al quale nulla era dato sapere in ordine al vaglio dibattimentale.

3. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri sulla scorta di due motivi e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tre motivi.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale concludendo per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

5. Con il primo motivo del ricorso principale la Presidenza del consiglio dei Ministri deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, 132 cpc per aver la Corte di appello dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame per difetto di specificità del motivo laddove il motivo contestava la attribuzione ad essa Presidenza del Consiglio l’onere di provare il collegamento societario ostativo alriconoscimento del diritto al contributo.

6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c. 11 ter della legge n. 250/1999 e dell’art. 1 c. 574 della legge n. 266/2005.

La PCDM contesta il diniego di rilevanza del parere di AGCOM sul collegamento societario e la attribuzione del predetto onero probatorio alla Presidenza in quanto sostanzialmente impeditivo alla operatività della disposizione di legge che esclude il diritto al contributo sul presupposto dell’esistenza di situazioni di collegamento/controllo con altre imprese di settore.

Accertamento quest’ultimo che non può essere compiuto dalla Presidenza del Consiglio priva di potere accertativo in materia mentre non può che spettare all’Antitrust, amministrazione tecnica del settore.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Fallimento deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 L. n. 267/1942 e 305 cpc la violazione dell’art. 111 della Costituzione e del principio del giusto processo per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di estinzione del processo sollevata per la mancata riassunzione del giudizio, da parte della Presidenza del Consiglio, nel termine di tre mesi dalla conoscenza della dichiarazione di fallimento, ritenendo che vi era stata una mera conoscenza di fatto dell’evento interruttivo automatico costituito dalla dichiarazione di fallimento.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 L. n. 267/1942 e dell’art. 305 c.p.c. nonché la violazione /o falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione per aver denegato la Corte di appello la richiesta dichiarazione di estinzione del giudizio con motivazione contraddittoria e carente circa un fatto decisivo quale la conoscenza effettiva dell’evento interruttivo da parte della Presidenza del Consiglio.

9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Violazione dell’art. 111 Costituzione e del principio del giusto processo per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante la carenza assoluta di specificità dei motivi di gravame proposti.

RITENUTO CHE10.

Il ricorso deve essere discusso in pubblica udienza non sussistendo i presupposti per la sua decisione in adunanza camerale non partecipata; P. Q. M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per l’Informazione e l’Editoria rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12; –ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liq.ne autorizzato a resistere in giudizio con decreto G.D. Tribunale Firenze del 7.4.2017 rappresentato e difeso per procura in margine al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amora che chiede inviarsi le comunicazioni relative al processo alla p.e.c ovvero al fax n. 055.264470); –controricorrentee ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] amministrazione. Contributi all’editoria ex legge n. 250/1990. R.G.N. Cron. Rep. C.C.22/3/23 2 avverso la sentenza n. 6755/2016 della Corte di appello di Roma emessa il 2.1 1.2016 e depositata l ’11 . 11 .2016 nel procedimento n. 3691.2013RG; sentita la relazione in camera di consiglio del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contrapposti ricorsi per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via principale, ed il Fall.to [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in via incidentale impugnano l'epigrafata sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, a definizione del contenzioso arbitrale insorto tra loro in merito all'erogazione dei contributi previsti in favore delle imprese editrici ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 250, rigettando l'appello della parte pubblica, ha confermato le determinazioni assunte dal giudice di primo grado che nell'accogliere la domanda attrice aveva fatto rilevare come nella specie non fosse stata provata la ricorrenza della condizione ostativa enunciata dall'art. 3, comma 11-ter, l. 250/1990 del collegamento con altra impresa richiedente la medesima contribuzione. 2. Respinta inizialmente l'e ccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Fallimento sul rilievo che il giudizio, interrottosi ex lege per effetto della relativa dichiarazione, non era stato riassunto nel termine trimestrale dell'art. 305 cod. proc. civ., il giudice d'appello, sul filo delle argomentazioni della sentenza di primo grado, non censurate in parte qua in modo specifico, ha quindi rimarcato che, costituendo l'assenza di collegamento condizione impeditiva all'erogazione, l'onere di fornirne la prova facesse carico all'amministrazione appellante, sicché non era rimeditabile l'approdo della sentenza di primo grado che aveva giudicato insufficienti gli esiti dell'istruttoria svolta dall'AGCOM, tradottisi nell'espressione di un parere perplesso evidenziante una sola potenziale situazione impediente. Né a giudizio del decidente poteva in tal guisa ascriversi rilievo agli accertamenti in corso da parte dell'autorità giudiziaria penale ed ai provvedimenti di sequestro eseguiti in danno di società facenti parte del medesimo gruppo editoriale, trattandosi di atti relativi a procedimento penale in relazione al quale nulla era dato sapere in ordine al vaglio dibattimentale. 3. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri sulla scorta di due motivi e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tre motivi. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale concludendo per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. 5. Con il primo motivo del ricorso principale la Presidenza del consiglio dei Ministri deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, 132 cpc per aver la Corte di appello dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame per difetto di specificità del motivo laddove il motivo contestava la attribuzione ad essa Presidenza del Consiglio l’onere di provare il collegamento societario ostativo alriconoscimento del diritto al contributo. 6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c. 11 ter della legge n. 250/1999 e dell’art. 1 c. 574 della legge n. 266/2005. La PCDM contesta il diniego di rilevanza del parere di AGCOM sul collegamento societario e la attribuzione del predetto onero probatorio alla Presidenza in quanto sostanzialmente impeditivo alla operatività della disposizione di legge che esclude il diritto al contributo sul presupposto dell’esistenza di situazioni di collegamento/controllo con altre imprese di settore. Accertamento quest’ultimo che non può essere compiuto dalla Presidenza del Consiglio priva di potere accertativo in materia mentre non può che spettare all’Antitrust, amministrazione tecnica del settore. 7. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Fallimento deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 L. n. 267/1942 e 305 cpc la violazione dell’art. 111 della Costituzione e del principio del giusto processo per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di estinzione del processo sollevata per la mancata riassunzione del giudizio, da parte della Presidenza del Consiglio, nel termine di tre mesi dalla conoscenza della dichiarazione di fallimento, ritenendo che vi era stata una mera conoscenza di fatto dell’evento interruttivo automatico costituito dalla dichiarazione di fallimento. 8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 L. n. 267/1942 e dell’art. 305 c.p.c. nonché la violazione /o falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione per aver denegato la Corte di appello la richiesta dichiarazione di estinzione del giudizio con motivazione contraddittoria e carente circa un fatto decisivo quale la conoscenza effettiva dell’evento interruttivo da parte della Presidenza del Consiglio. 9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Violazione dell’art. 111 Costituzione e del principio del giusto processo per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante la carenza assoluta di specificità dei motivi di gravame proposti. RITENUTO CHE10. Il ricorso deve essere discusso in pubblica udienza non sussistendo i presupposti per la sua decisione in adunanza camerale non partecipata; P. Q. M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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