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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione, in relazione a plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel recepire il concordato di pena, ha ritenuto non applicabile la preclusione stabilita dall'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 alle fattispecie delittuose contestate all'imputato, sulla base del rilievo che gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 74/2000 non presuppongono l'esistenza di un debito tributario (da estinguere per poter accedere al rito alternativo) e che per l'ipotesi di cui all'art. 5 tale pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, una causa di non punibilità, con la conseguente inapplicabilità a tale ipotesi della disciplina di cui all'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, della condizione di accesso al rito alternativo del patteggiamento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000, a causa dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena su richiesta pur non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dal secondo comma di tale disposizione, costituita dal pagamento dei debiti tributari e dei relativi interessi e sanzioni, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, in quanto, pur essendo alcune delle condotte anteriori alla introduzione di tale disposizione, la stessa, di natura processuale, dovrebbe considerarsi applicabile immediatamente anche alle condotte anteriori, condizionando l'ammissione al rito speciale per tutti i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 ed essendo applicabile, stante la sua natura processuale, anche ai reati consumati prima della sua introduzione, per opera dell'art. 12 del d.lgs. 158/2015 (si richiama, per una ipotesi analoga, la sentenza n. 9990 del 2017).

3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la restituzione degli atti al Tribunale, evidenziando l'applicabilità alle ipotesi delittuose di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 della condizione di ammissibilità al rito alternativo prevista dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 e la unitarietà del concordato di pena, che, in quanto relativo anche a contestazioni di detta ipotesi delittuosa, dovrebbe essere integralmente travolto dal vizio derivante dalla assenza di detta condizione di ammissibilità. 2 P

4. Con memoria del 29 novembre 2021 l'imputato ha resistito al ricorso del pubblico ministero, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando come per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000 il ravvedimento operoso costituisce una causa di non punibilità, e quindi non può condizionare l'ammissione al patteggiamento, e che il perfezionamento dei reati di cui agli artt. 8 e 10 del medesimo d.lgs. 74/2000 non richiede una evasione d'imposta e dunque l'esistenza di un debito tributario, con la conseguente inapplicabilità agli stessi della condizione di ammissibilità al patteggiamento di cui il pubblico ministero ricorrente aveva lamentato l'inosservanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Va, anzitutto, dato atto della ammissibilità del ricorso, proposto nei confronti di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avendo questa Corte già affermato, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che nella ipotesi in cui sia stato recepito un concordato di pena la cui ammissione è subordinata all'integrale pagamento dei debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, prima dell'apertura del dibattimento, si versa in una ipotesi di illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena (Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, P.G. in proc.

Bentivogli, Rv. 278014), con la conseguente ricorribilità della sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Nella medesima sentenza Bentivogli è stato anche affermato che detta condizione di ammissibilità del patteggiamento, prevista dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (in senso analogo v. anche Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, P.G. in proc.

Mirelli, Rv. 269645, richiamata anche nel ricorso, secondo cui "La previsione contenuta nell'art. 444, comma primo ter, cod. proc. pen., che subordina, per alcuni delitti ivi indicati, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ha natura esclusivamente procedimentale quale condizione per accedere al rito speciale, con la conseguenza che la norma, introdotta con la legge 27 maggio 2015, n.69, trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore").3.

Ciò premesso, quanto alla ammissibilità del ricorso e alla applicabilità della disposizione di cui è stata denunciata l'errata applicazione, va osservato che mentre per i reati richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, cioè quelli di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, il pagamento dei debiti tributari, degli interessi e delle sanzioni, è causa di non punibilità, per i reati di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto (tra cui quello di cui all'art. 5) la non punibilità è subordinata a ulteriori condizioni (costituite dall'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali), il che spiega l'applicabilità per i medesimi reati della previsione di cui all'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 (v., in tal senso, Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709; conf.

Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, Emin, Rv. 277897, e Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, P.G. in proc.

Incerti, Rv. 273607).

Va aggiunto, alla luce degli altri reati contestati e oggetto del concordato di pena recepito dalla sentenza impugnata (e cioè quelli di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000), che presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13 bis d.lgs. 74/2000 (v.

Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671).

Ne consegue che il ricorso risulta infondato quanto alla prospettazione della violazione di legge in relazione alle contestazioni dei reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000, ai quali, come evidenziato, non è applicabile la suddetta condizione di ammissibilità del patteggiannento, mentre, per le ragioni anzidette, esso risulta fondato per quanto riguarda le contestazioni del reato di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 74/2000, ossia i capi f), g) e h), alle quali è applicabile detta condizione di ammissibilità.

Poiché l'accordo sulla pena è stato unitariamente raggiunto per tutti i reati e comprende anche detti reati, per i quali non è stata accertata la sussistenza della ‘ vi; condizione di ammissibilità di cui all'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, deve concludersi che il concordato di pena è stato ammesso in violazione di legge, determinante una illegalità della pena nel senso anzidetto, con la conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione, in relazione a plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel recepire il concordato di pena, ha ritenuto non applicabile la preclusione stabilita dall'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 alle fattispecie delittuose contestate all'imputato, sulla base del rilievo che gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 74/2000 non presuppongono l'esistenza di un debito tributario (da estinguere per poter accedere al rito alternativo) e che per l'ipotesi di cui all'art. 5 tale pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, una causa di non punibilità, con la conseguente inapplicabilità a tale ipotesi della disciplina di cui all'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, della condizione di accesso al rito alternativo del patteggiamento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000, a causa dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena su richiesta pur non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dal secondo comma di tale disposizione, costituita dal pagamento dei debiti tributari e dei relativi interessi e sanzioni, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, in quanto, pur essendo alcune delle condotte anteriori alla introduzione di tale disposizione, la stessa, di natura processuale, dovrebbe considerarsi applicabile immediatamente anche alle condotte anteriori, condizionando l'ammissione al rito speciale per tutti i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 ed essendo applicabile, stante la sua natura processuale, anche ai reati consumati prima della sua introduzione, per opera dell'art. 12 del d.lgs. 158/2015 (si richiama, per una ipotesi analoga, la sentenza n. 9990 del 2017). 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la restituzione degli atti al Tribunale, evidenziando l'applicabilità alle ipotesi delittuose di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 della condizione di ammissibilità al rito alternativo prevista dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 e la unitarietà del concordato di pena, che, in quanto relativo anche a contestazioni di detta ipotesi delittuosa, dovrebbe essere integralmente travolto dal vizio derivante dalla assenza di detta condizione di ammissibilità. 2 P 4. Con memoria del 29 novembre 2021 l'imputato ha resistito al ricorso del pubblico ministero, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando come per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000 il ravvedimento operoso costituisce una causa di non punibilità, e quindi non può condizionare l'ammissione al patteggiamento, e che il perfezionamento dei reati di cui agli artt. 8 e 10 del medesimo d.lgs. 74/2000 non richiede una evasione d'imposta e dunque l'esistenza di un debito tributario, con la conseguente inapplicabilità agli stessi della condizione di ammissibilità al patteggiamento di cui il pubblico ministero ricorrente aveva lamentato l'inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Va, anzitutto, dato atto della ammissibilità del ricorso, proposto nei confronti di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avendo questa Corte già affermato, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che nella ipotesi in cui sia stato recepito un concordato di pena la cui ammissione è subordinata all'integrale pagamento dei debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, prima dell'apertura del dibattimento, si versa in una ipotesi di illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena (Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, P.G. in proc. Bentivogli, Rv. 278014), con la conseguente ricorribilità della sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Nella medesima sentenza Bentivogli è stato anche affermato che detta condizione di ammissibilità del patteggiamento, prevista dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (in senso analogo v. anche Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, P.G. in proc. Mirelli, Rv. 269645, richiamata anche nel ricorso, secondo cui "La previsione contenuta nell'art. 444, comma primo ter, cod. proc. pen., che subordina, per alcuni delitti ivi indicati, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ha natura esclusivamente procedimentale quale condizione per accedere al rito speciale, con la conseguenza che la norma, introdotta con la legge 27 maggio 2015, n.69, trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore").3. Ciò premesso, quanto alla ammissibilità del ricorso e alla applicabilità della disposizione di cui è stata denunciata l'errata applicazione, va osservato che mentre per i reati richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, cioè quelli di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, il pagamento dei debiti tributari, degli interessi e delle sanzioni, è causa di non punibilità, per i reati di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto (tra cui quello di cui all'art. 5) la non punibilità è subordinata a ulteriori condizioni (costituite dall'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali), il che spiega l'applicabilità per i medesimi reati della previsione di cui all'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 (v., in tal senso, Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709; conf. Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, Emin, Rv. 277897, e Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, P.G. in proc. Incerti, Rv. 273607). Va aggiunto, alla luce degli altri reati contestati e oggetto del concordato di pena recepito dalla sentenza impugnata (e cioè quelli di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000), che presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13 bis d.lgs. 74/2000 (v. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671). Ne consegue che il ricorso risulta infondato quanto alla prospettazione della violazione di legge in relazione alle contestazioni dei reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000, ai quali, come evidenziato, non è applicabile la suddetta condizione di ammissibilità del patteggiannento, mentre, per le ragioni anzidette, esso risulta fondato per quanto riguarda le contestazioni del reato di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 74/2000, ossia i capi f), g) e h), alle quali è applicabile detta condizione di ammissibilità. Poiché l'accordo sulla pena è stato unitariamente raggiunto per tutti i reati e comprende anche detti reati, per i quali non è stata accertata la sussistenza della ‘ vi; condizione di ammissibilità di cui all'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, deve concludersi che il concordato di pena è stato ammesso in violazione di legge, determinante una illegalità della pena nel senso anzidetto, con la conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
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