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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20081/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza del dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione delle fonti di prova e del rilievo scriminante che, nella prospetta2:ione difensiva, andava ricondotto all'antefatto - costituito dalle ragioni che avevano determinato il controllo dei carabinieri - e, pertanto, suppostamente ingiusto, a fronte di un'attività di polizia legittima e affatto arbitraria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. FAI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] dirdano [OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza del dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione delle fonti di prova e del rilievo scriminante che, nella prospetta2:ione difensiva, andava ricondotto all'antefatto - costituito dalle ragioni che avevano determinato il controllo dei carabinieri - e, pertanto, suppostamente ingiusto, a fronte di un'attività di polizia legittima e affatto arbitraria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. FAI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] dirdano [OSCURATO:PERSONA] DEPOS
Sentenza Cassazione n. 20081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris