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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 44681/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19067/24 Lanaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 13 settembre 2024; Ritenuto che le doglianze (ribadite con la citata memoria) relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria (anziché della libertà controllata, applicata dal Giudice di primo grado) sono manifestamente infondate a fronte delle argomentate valutazioni della Corte d'appello (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19067/24 Lanaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 13 settembre 2024; Ritenuto che le doglianze (ribadite con la citata memoria) relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria (anziché della libertà controllata, applicata dal Giudice di primo grado) sono manifestamente infondate a fronte delle argomentate valutazioni della Corte d'appello (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1
Sentenza Cassazione n. 44681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris