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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49177/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, per escludere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse declinata all'uso esclusivamente personale, come fosse significativo il dato ponderale complessivo di circa 30 grammi di hashish da cui erano ricavabili 140 dosi, le modalità di detenzione sia indosso che in casa, l'occultamento all'interno degli indumenti intimi in occasione di un controllo in cui veniva visto confabulare con un giovane che si dava alla fuga, oltre al rinvenimento di un bilancino di precisione presso l'abitazione; rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo attraverso c:ui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale rilevato la non scarsa offensività della condotta in ragione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente sequestrata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, per escludere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse declinata all'uso esclusivamente personale, come fosse significativo il dato ponderale complessivo di circa 30 grammi di hashish da cui erano ricavabili 140 dosi, le modalità di detenzione sia indosso che in casa, l'occultamento all'interno degli indumenti intimi in occasione di un controllo in cui veniva visto confabulare con un giovane che si dava alla fuga, oltre al rinvenimento di un bilancino di precisione presso l'abitazione; rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo attraverso c:ui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale rilevato la non scarsa offensività della condotta in ragione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente sequestrata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 49177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris