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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37660/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asolo (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art. 314, cod. pen., impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 3 marzo 2021, che ha confermato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente per oggetto, in via diretta, le disponibilità liquide della "[OSCURATO:SOCIETA].", nella misura del profitto del reato, stimato in 286.979,50 euro, e, per il caso d'incapienza, i beni della stessa società, nonché le liquidità e gli altri beni nella disponibilità personale degli indagati, fino a concorrenza di quell'importo.

A costei si contesta l'omissione del versamento delle somme riscosse a titolo di c.d.

"tassa di soggiorno", nell'esercizio dell'attività alberghiera svolta attraverso l'anzidetta società, della quale ella è stata amministratrice e legale rappresentante dal 2015 al 14 novembre 2018.

2. Il ricorso rassegna due doglianze.

2.1. Con la prima si deduce l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, ovvero: a) per non essere stata previamente verificata la disponibilità di liquidità e di beni suscettibili di apprensione da parte della società, con conseguente violazione del principio di sussidiarietà del sequestro dei beni personali degli indagati; b) per non essere stato il provvedimento di sequestro mai notificato alla società, essendo state le relative comunicazioni effettuate al coindagato Santoro - legale rappresentante della stessa - non già in tale qualità, bensì esclusivamente come indagato; c) per l'assenza di qualsiasi collegamento con il reato delle somme giacenti sul conto corrente bancario dell'indagata sottoposto a vincolo, essendone stata dimostrata la provenienza esclusiva da ratei di pensione.

2.2. Con il secondo motivo, l'illegittimità del provvedimento viene dedotta per aver esso attinto tutte le somme giacenti sul predetto conto corrente, così violando il disposto dell'art. 545, cod. proc. civ., laddove prevede l'impignorabilità di una somma pari al triplo dell'assegno sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo.

Il termine per proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse dal Tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccicché, Rv. 265559).

Nel caso specifico, l'ordinanza del Tribunale è stata notificata all'indagata ed al suo difensore, per via telematica, il 26 marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, sempre telematicamente (vds. attestazione di avvenuta ricezione, in atti), soltanto il 21 aprile successivo, quindi ventisei giorni dopo.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asolo (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art. 314, cod. pen., impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 3 marzo 2021, che ha confermato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente per oggetto, in via diretta, le disponibilità liquide della "[OSCURATO:SOCIETA].", nella misura del profitto del reato, stimato in 286.979,50 euro, e, per il caso d'incapienza, i beni della stessa società, nonché le liquidità e gli altri beni nella disponibilità personale degli indagati, fino a concorrenza di quell'importo. A costei si contesta l'omissione del versamento delle somme riscosse a titolo di c.d. "tassa di soggiorno", nell'esercizio dell'attività alberghiera svolta attraverso l'anzidetta società, della quale ella è stata amministratrice e legale rappresentante dal 2015 al 14 novembre 2018. 2. Il ricorso rassegna due doglianze. 2.1. Con la prima si deduce l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, ovvero: a) per non essere stata previamente verificata la disponibilità di liquidità e di beni suscettibili di apprensione da parte della società, con conseguente violazione del principio di sussidiarietà del sequestro dei beni personali degli indagati; b) per non essere stato il provvedimento di sequestro mai notificato alla società, essendo state le relative comunicazioni effettuate al coindagato Santoro - legale rappresentante della stessa - non già in tale qualità, bensì esclusivamente come indagato; c) per l'assenza di qualsiasi collegamento con il reato delle somme giacenti sul conto corrente bancario dell'indagata sottoposto a vincolo, essendone stata dimostrata la provenienza esclusiva da ratei di pensione. 2.2. Con il secondo motivo, l'illegittimità del provvedimento viene dedotta per aver esso attinto tutte le somme giacenti sul predetto conto corrente, così violando il disposto dell'art. 545, cod. proc. civ., laddove prevede l'impignorabilità di una somma pari al triplo dell'assegno sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo. Il termine per proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse dal Tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccicché, Rv. 265559). Nel caso specifico, l'ordinanza del Tribunale è stata notificata all'indagata ed al suo difensore, per via telematica, il 26 marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, sempre telematicamente (vds. attestazione di avvenuta ricezione, in atti), soltanto il 21 aprile successivo, quindi ventisei giorni dopo. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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