CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1967
Cassazione n. 21008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo e il terzo dei motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge, assertivamente reiterandosi censure in tema di omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata esclusione della contestata recidiva reiterata ed infra-quinquennale, sulle quali la sentenza impugnata si è, di contro, puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag. 7) le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sedè deducibili, incentrati, per un verso, sulle connotazioni assunte, ai fini del riconosciuto aggravamento della pericolosità, dai numerosi e gravi precedenti penali a carico dell'imputato, per altro verso sulle note modali proprie dei fatti oggetto della regiudicanda e sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; - che nel primo motivo di ricorso, inoltre, vengono assertivamente reiterate censure già esaustivamente esaminate e congruamente disattese dalle conformi decisioni di merito in relazione al prospettato difetto di configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., omettendo, peraltro, di confrontarsi criticamente con le argomentazioni al riguardo illustrate nella sentenza impugnata (v., in particolare, pagg. 6- 7), che ha puntualmente dato conto dello specifico contesto fattuale in cui la condotta delittuosa è stata posta in essere, delle caratteristiche personologiche del soggetto attivo, del contenuto delle frasi minatorie da lui pronunciate all'indirizzo dei pubblici ufficiali e dei gesti violenti che le hanno accompagnate, per evidenziarne, con una motivazione esente da vizi in questa Sede deducibili, la ricorrenza del requisito della idoneità costrittiva rilevante ai fini della integrazione della richiamata fattispecie incriminatrice. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P