CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di legge nonché di insufficienza della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza - nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento e facendo buon governo del principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01), ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, era stato sottoposto a fermo perché gravemente indiziato del reato di tentata rapina commesso con l'uso di un coltello a serramanico. Da tale episodio di indubbia gravità il Tribunale ha tratto la convinzione non manifestamente illogica che Aiello, fin dall'inizio dell'esecuzione della misura, non aveva aderito al programma di risocializzazione. Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 e da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01), ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere