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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 agosto 1977

Cassazione n. 13706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 04/08/2021 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Dper [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, proprietario delle quote sociali della società [OSCURATO:PERSONA] srl, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, nell'ambito di indagini svolte in relazione a plurime violazioni del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, 5 e 8 e art. 416 cod.pen.

H Tribunale di Rovigo, con l'impugnata ordinanza, premesso che il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, nell'ambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, disponeva il sequestro diretto del profitto del reato e per equivalente su beni mobili, immobili o altre disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che era stato eseguito per equivalente sul 100% delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] srl, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del Cesare in quanto non legittimato a proporre motivi attinenti ai presupposti del sequestro per equivalente e quindi del profilo del difetto del presupposto dell'incapienza dei beni degli indagati.

2. - Per l'annullamento dell'ordinanza, il difensore del Cesare, munito di procura speciale, deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter cod.pen., 321 comma 2 bis cod.proc.pen. e 324 cod.proc.pen.

Secondo il ricorrente il tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta dal terzo interessato sul rilievo che se è riconosciuto il diritto del terzo interessato, proprietario del bene sequestrato, a proporre il riesame del decreto che dispone il sequestro del bene, tale diritto non potrebbe avere limiti e non potrebbe precludere al terzo di censurare il provvedimento genetico e i suoi presupposti di legittimità.

Quanto al caso in esame, il decreto di sequestro preventivo per equivalente necessitava del presupposto della verifica dell'incapienza dei beni degli indagati sui cui operare il sequestro in via diretta del profitto del reato.

Tale mancanza avrebbe influenza sull'efficacia del sequestro disposto per equivalente nei confronti del terzo.

La polizia giudiziaria avrebbe omesso tale verifica prima di sottoporre a vincolo beni di proprietà del Cesare, terzo interessato, ed avrebbe operato in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. trattandosi finanche di un atto arbitrario della polizia giudiziaria.

Il ricorrente avrebbe interesse ad impugnare il provvedimento genetico e quello emesso nella fase esecutiva e l'omissione di verifica circa l'incapienza dei beni degli indagati determinerebbe l'inefficacia del decreto dei confronti del Cesare.

L'interesse ad impugnare il decreto di sequestro anche con riguardo alla mancanza dei presupposti genetici, da parte del terzo, non potrebbe essere superata dalla circostanza che i beni del terzo, sottoposti a sequestro, risultino nella disponibilità degli indagati.

Anche in questo caso sussisterebbe un vulnus per il terzo nel caso di ritenuta mancanza di interesse ad impugnare.

3. Il Procuratore generale, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è manifestamente infondato perché diretto a rimettere in discussione un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato con argomenti di pure critica e dissenso non supportati da valide ragioni giuridiche.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

5. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".

In particolare, la confisca per equivalente - e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso (Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010, Provenzale, Rv. 249752).

Va, altresì, ricordato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari, si ammette la praticabilità del sequestro preventivo a struttura mista (Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631), ossia quello che prevede, come petitum cautelare, sia il sequestro in forma diretta (in via principale) che quello per equivalente (ma in via subordinata), subordinatamente cioè all'impossibilità di esecuzione del primo, nel senso che l'eseguibilità del sequestro di valore si pone in stretta relazione con il verificarsi dell'impossibilità di eseguire quello in forma specifica.

Ferma la legittimità del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv. 274074 - 01), la circostanza che, per disporre subordinatamente il sequestro in funzione della confisca per equivalente, si debba procedere ad accertare l'impossibilità di esecuzione del sequestro in via diretta del profitto del reato, non rileva e non ha riflessi sul terzo estraneo al reato proprietario dei beni sequestrati in via equivalente.

Si è già visto come la confisca per equivalente -e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso e, a differenza della confisca diretta, impone un vincolo di valore corrispondente al profitto del reato che risulta in sè non più (in tutto o in parte) aggredibili.

Per queste ragioni si afferma il principio della verifica dell'incapienza.

Ciò sta a significare che il requisito del previo accertamento dell'incapienza dei beni degli indagati attiene ai requisiti di legittimità del sequestro che non il terzo non è legittimato a prospettare.

Ma tale presupposto di legittimità del sequestro non rileva per il terzo che, proprietario del bene, è del tutto indifferente rispetto alla questione: egli, infatti, per domandare la restituzione del bene, unica richiesta di interesse, deve unicamente allegare la situazione giuridica con la cosa sequestrata che fonda il suo diritto alla restituzione e l'assenza di contributo nel reato.

Di conseguenza, deve confermarsi il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, tra cui il profilo dell'indagine sull'incapienza dei beni da sottoporre a confisca in via diretta, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019, Organo, non massimata).

Una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato.

5. Tali principi non subiscono, non essendovi ragioni giuridiche, deroghe nel caso, come quello in esame, in cui il sequestro disposto dal Giudice, è a struttura mista.

Da cui l'affermazione che il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, circostanze neppure dimostrate dal ricorrente.

Infine, non è invocabile l'inefficacia derivata al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 324 cod.proc.pen. 6.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 04/08/2021 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Dper [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, proprietario delle quote sociali della società [OSCURATO:PERSONA] srl, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, nell'ambito di indagini svolte in relazione a plurime violazioni del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, 5 e 8 e art. 416 cod.pen. H Tribunale di Rovigo, con l'impugnata ordinanza, premesso che il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, nell'ambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, disponeva il sequestro diretto del profitto del reato e per equivalente su beni mobili, immobili o altre disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che era stato eseguito per equivalente sul 100% delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] srl, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del Cesare in quanto non legittimato a proporre motivi attinenti ai presupposti del sequestro per equivalente e quindi del profilo del difetto del presupposto dell'incapienza dei beni degli indagati. 2. - Per l'annullamento dell'ordinanza, il difensore del Cesare, munito di procura speciale, deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter cod.pen., 321 comma 2 bis cod.proc.pen. e 324 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente il tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta dal terzo interessato sul rilievo che se è riconosciuto il diritto del terzo interessato, proprietario del bene sequestrato, a proporre il riesame del decreto che dispone il sequestro del bene, tale diritto non potrebbe avere limiti e non potrebbe precludere al terzo di censurare il provvedimento genetico e i suoi presupposti di legittimità. Quanto al caso in esame, il decreto di sequestro preventivo per equivalente necessitava del presupposto della verifica dell'incapienza dei beni degli indagati sui cui operare il sequestro in via diretta del profitto del reato. Tale mancanza avrebbe influenza sull'efficacia del sequestro disposto per equivalente nei confronti del terzo. La polizia giudiziaria avrebbe omesso tale verifica prima di sottoporre a vincolo beni di proprietà del Cesare, terzo interessato, ed avrebbe operato in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. trattandosi finanche di un atto arbitrario della polizia giudiziaria. Il ricorrente avrebbe interesse ad impugnare il provvedimento genetico e quello emesso nella fase esecutiva e l'omissione di verifica circa l'incapienza dei beni degli indagati determinerebbe l'inefficacia del decreto dei confronti del Cesare. L'interesse ad impugnare il decreto di sequestro anche con riguardo alla mancanza dei presupposti genetici, da parte del terzo, non potrebbe essere superata dalla circostanza che i beni del terzo, sottoposti a sequestro, risultino nella disponibilità degli indagati. Anche in questo caso sussisterebbe un vulnus per il terzo nel caso di ritenuta mancanza di interesse ad impugnare. 3. Il Procuratore generale, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è manifestamente infondato perché diretto a rimettere in discussione un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato con argomenti di pure critica e dissenso non supportati da valide ragioni giuridiche. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). 5. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". In particolare, la confisca per equivalente - e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso (Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010, Provenzale, Rv. 249752). Va, altresì, ricordato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari, si ammette la praticabilità del sequestro preventivo a struttura mista (Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631), ossia quello che prevede, come petitum cautelare, sia il sequestro in forma diretta (in via principale) che quello per equivalente (ma in via subordinata), subordinatamente cioè all'impossibilità di esecuzione del primo, nel senso che l'eseguibilità del sequestro di valore si pone in stretta relazione con il verificarsi dell'impossibilità di eseguire quello in forma specifica. Ferma la legittimità del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv. 274074 - 01), la circostanza che, per disporre subordinatamente il sequestro in funzione della confisca per equivalente, si debba procedere ad accertare l'impossibilità di esecuzione del sequestro in via diretta del profitto del reato, non rileva e non ha riflessi sul terzo estraneo al reato proprietario dei beni sequestrati in via equivalente. Si è già visto come la confisca per equivalente -e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso e, a differenza della confisca diretta, impone un vincolo di valore corrispondente al profitto del reato che risulta in sè non più (in tutto o in parte) aggredibili. Per queste ragioni si afferma il principio della verifica dell'incapienza. Ciò sta a significare che il requisito del previo accertamento dell'incapienza dei beni degli indagati attiene ai requisiti di legittimità del sequestro che non il terzo non è legittimato a prospettare. Ma tale presupposto di legittimità del sequestro non rileva per il terzo che, proprietario del bene, è del tutto indifferente rispetto alla questione: egli, infatti, per domandare la restituzione del bene, unica richiesta di interesse, deve unicamente allegare la situazione giuridica con la cosa sequestrata che fonda il suo diritto alla restituzione e l'assenza di contributo nel reato. Di conseguenza, deve confermarsi il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, tra cui il profilo dell'indagine sull'incapienza dei beni da sottoporre a confisca in via diretta, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019, Organo, non massimata). Una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato. 5. Tali principi non subiscono, non essendovi ragioni giuridiche, deroghe nel caso, come quello in esame, in cui il sequestro disposto dal Giudice, è a struttura mista. Da cui l'affermazione che il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, circostanze neppure dimostrate dal ricorrente. Infine, non è invocabile l'inefficacia derivata al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 324 cod.proc.pen. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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