CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva, nella specie giustificato e sorretto da motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità della condotta, tenuto anche conto della genericità della richiesta di esclusione della recidiva- meramente affermata, ma non argomentata- nell'atto di appello ( pag. 3) e del lieve scostamento dal minimo edittale in ragione della trasgressività dimostrata dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] C uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 3 A 2 '