CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12984/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 108 , presso lo studio dell ’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante;elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.85, presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che l a rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 7651/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 18novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che 1. l a [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso che gesti va un impianto di [OSCURATO:PERSONA] da Rifiuti (CDR)sito a Colleferro, nel quale molti operatori, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., conferivano CDR ai fini della termovalorizzazione e della produzione di energia; che la [OSCURATO:SOCIETA]. , in violazione degli accordi commerciali stipulati inter partes , pur continuando a conferire CDR, aveva omesso di pagare le fatture relative al corrispettivodelle prestazioni di termovalorizzazione; e che tale inadempimentosi era protratto per un lungo periododi tempo, con particolare riferimento ai corrispettivi dovuti per i conferimenti effettuati successivamente al rinnovo delle condizioni contrattuali del febbraio 2013, con cui era stata concordata una modifica tariffariain aumento– convenne in giudizio la propria debitrice dinanzi al Tribunale di Velletri, domandandone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.991.191,26, oltre accessori, relativ a ai compensi delle prestazioni effettuate dal marzo 2013 al febbraio 2014, a titolo di adempimento dell’ obbligazione contrattualmente assunta, oppure, in via subordinata, a tito lo di indennità per l ’ ingiustificato arricchimento conseguito con la fruizione non retribuita dei propri servizi; il Tribunale di Velletri rigettò la domanda, reputando, per un verso,che non potesse ritenersi stipulato tra le parti un contratto per le prestazioni successive al 2013e, per altro verso, che d ifettasse la prova della quantità di prestazioni effettuate , necessaria a i fini della determinazione della consistenza del dedotto ingiustificato arricchimento;2.la decisione del primo giudice è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale ha rigettato l’impugnazione della E.P. Sistemis.p.a., sul rilievo che essa non avrebbe depositato il fascicolo di primo grado, verosimilmente contene n te i documenti necessari all’accoglimentodella domanda; la Corte territoriale ha affermato, precis amente , che , avuto riguardo all’indice degli atti inserito nel fascicolod’ufficio formato dalla propriacancelleria, mentre risultavano depositati, in appello , oltre al fascicolo d’ ufficio di primo grado, i fascicoli di entrambi i gradi dell a società appellata, non risultava, invece, il deposito del fascicolodi parte di primo gradodella società appellante, che era stato ritirato su delega del difensore presso la can celleria del Tribunale di Velletri, ma del cui successivo nuovo deposito la E.P. Sistemi aveva omesso di dare la prova; in ragione di tale omissione,che non precludeva la decisione nel merito del gravame, non si rinvenivano in atti né il documento (indicato comedoc.1 fasc. I grado) costituito dalla lette ra del 13 febbraio 2013, asseritamente inviata dalla E.P. Sistemi alla [OSCURATO:SOCIETA] e contene n te la nuova propostacontrattuale per l’anno 2013, con la modifica tariffaria in aumento; né i documenti prodotti come da indice in calce alla citazione di primo grado o allegati allamemoria di cui all’art.183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ. (in particolare le fatture e i report/rifiut i produttore, indicati come docc.4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado ); la mancanza del primo documentoimplicava il necessario rigetto del motivo di appelloconcernente la domanda di adempimento , anche in considerazione delle contestazionidell’appellata in ordine al difetto di prova della stipula di un valido contratto per l’anno 2013; la mancanza del second o ordine di documenti comportava, invece , la reiezione del motivo di gravame relativo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento , in assenza di elementi atti a comprovare l’entità delleprestazioni effettuate in favore de ll’appellata ; 3. p ropone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di un unico,articolato motivo; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art.115 c od. proc. civ., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ.; La [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il fascicolo di parte di primo grado era stato da essa prodotto nel giudizio di appello in via telematica , unitamente alla attestazione con cui si dava atto della conformità della copia informaticaall’originale analogico da cui era stat a estratt a ; a conforto di tale deduzione, la ricorrente trascrive nel corpo del ricorso per cassazione(pp.10 e 11) la schermata polisweb relativa al procedimento d’appello recante il n. R.G. 3200/2017 (definito dalla Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata), la quale evidenzierebbe la presenzatra gli altri, di un fileunico, contenente tutti gli atti e documenti del fascicolo di primo grado,denominato “fascicolo di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.pdf”; ciò dedotto e trascritto,la [OSCURATO:PERSONA] a fferma , dunque, che « la sentenza è palesemente errata nella parte in cui riporta la mancata produzione del fascicolo di parte della E.P. Sistemi» (p.11del ricorso);evidenzia che la ritenuta mancata produzione del fascicolo di primo grado è «circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti» (p.14 ricorso cit. ) e che tale errore è stato decisivo, perché la C orte d’appello ha posto a base della propria decisione «solo» (p.14 cit. ) questa circostanza, sul presupposto che i documenti non depositati erano «necessari a provare la fondatezza della censura alla sentenza appellata» (p.13ricorso cit.) e che il loro esame «avrebbe condotto ad una decisione sicuramente diversa» (p.15ricorso cit.); 2.di fronte alle censure formulate dalla società ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]., in controricorso, non prende posizione sull’errore attribuito allaCorte di merito , m a si limita a contestare la validità del deposito telematico effettuato dalla controparte, sostenendo che il deposito degli atti sul PCT deve avvenire con un fileper ogni documento, e non con un file unico e omnicomprensivo, contene n te tutti gli atti e documenti relativi ad un intero gradodi giudizio; 3.il ricorso per cassazione è inammissibile; con esso, infatti, è stato indebitamente dedotto un vizio della sentenzadi appello che avrebbe dovuto essere censurato con il diverso rimedio della revocazione,ai sensi dell’art.395 cod. proc. civ.; invero, la società ricorrente denuncia, non già un errore di diritto (in iudicando o in procedendo ) in cui sarebbe incorso il giudice del merito, bensì un errore di fatto, ovverosia una svista percettiva immediatamente percettibile che lo avrebbe indotto a supporre l’inesistenza di un fatto (la produzione del fascicolo diprimo grado della parte appellante, contenente i documenti ritenuti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda) che risult erebbe invece incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa, essendo immediatamente verificabile la presenza , tra gli atti depositati in via telematica, del file denominato “ fascicolo di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.pdf”,contenente tutti gli atti e documenti del fascicolo di primo grado,salva og ni questione sulla validità ed efficacia di tale forma di deposito; si aggiunga che, alla stregua della prospettazione della società ricorrente, l’erronea supposizione dell’inesistenza della circostanza di fatto relativa allaproduzione del fascicolo di parte di primo grado e dei documenti in esso contenuti, non solo non avrebbe riguardato un punto controverso su cui la sentenza di appello si sia pronunciata (l a questione sollevata dalla controricorrente sulla non validità del deposito telematico effettuato con un file omnicompre n sivo di tutti i documenti si pone al di fuori del perimetro della svista percettiva imputata al giudice del merito ed è stata sollevata all’esito di t ale imputazione contenuta nel ricorsoper cassazione), ma sarebbe anche stata essenziale e decisiva, nel senso che, in mancanza di essa, la decisione della Corte di meritosarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata; si verte, dunque, nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art.395, n. 4, cod.proc. civ., che postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e che postula una svista percettiva del giudice concernenteun punto non controverso ed avente caratteredecisivo (Cass, Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass.11 gennaio 2018, n. 442; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 10 giugno 2021, n. 16439; Cass. 29 marzo 2016, n. 6038; Cass. 14 novembre 2014, n. 24334); ad onta della formale intestazione del motivo di ricorso pe r cassazione, non viene invece in considerazione l’ error in procedendo consistentenella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il quale postula invece che l’errore del giudice di merito cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo di una prova– non sulla esistenza o insussistenza di un fatto –e che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione tra le parti(Cass. 09/02/2023, n. 3955; Cass. 21/12/2022, n. 37382; Cass. 03/05/2022, n.13918); il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione va, dunque, dichiarato inammissibile per essere stato indebitamente censurato, con esso, unvizio revocatorio della sentenza impugnata; 4.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d