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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21374/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità degli indizi ai fini della affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione nel fatto nella diversa fattispecie dell'incauto acquisto ovvero nel favoreggiamento reale, non è deducibile avendo la Corte risposto in merito in maniera giuridicamente corretta, senza che sia ravvisabile la dedotta carenza motivazionale ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che il motivo relativo all'incremento di pena per la continuazione esterna è parimenti manifestamente infondato avuto riguardo alla pertinente e non arbitraria considerazione del giudice di appello che fa leva sulla particolare intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mperiali DtPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità degli indizi ai fini della affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione nel fatto nella diversa fattispecie dell'incauto acquisto ovvero nel favoreggiamento reale, non è deducibile avendo la Corte risposto in merito in maniera giuridicamente corretta, senza che sia ravvisabile la dedotta carenza motivazionale ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che il motivo relativo all'incremento di pena per la continuazione esterna è parimenti manifestamente infondato avuto riguardo alla pertinente e non arbitraria considerazione del giudice di appello che fa leva sulla particolare intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mperiali DtPOS
Sentenza Cassazione n. 21374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris