CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della Parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Caserta, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di invasione di terreni o edifici. 1. Il ricorrente, con tre motivi, deduce: 1.1. «nullità della sentenza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 633 cod. pen. ed al mancato riconoscimento della sussistenza del principio ne bis in idem», per avere il Tribunale confermato la sentenza di primo grado «limitandosi ad argomentare che si trattava di fatti diversi, aventi ad oggetto condotte diverse e particelle diverse da quelle prese in esame» senza, peraltro, accertare se si trattasse di una nuova condotta invasiva o della protrazione di un'occupazione già realizzata, a fronte della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli che ha prosciolto l'imputato (sent. 4218/2016), ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla stessa porzione di terreno (particella 98); 1.2. «nullità della sentenza per vizio di motivazione (nella specie omessa motivazione e travisamento di prova) ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 633 cod. pen. quanto alla mancanza dell'elemento oggettivo», per avere i giudici del merito omesso di «esaminare tutti gli elementi loro rappresentati, nonché di fornire una corretta interpretazione degli stessi». In particolare, avrebbero omesso di effettuare un'adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e travisato quelle della teste Brignola escussa ex novo nella stessa sede e dalla quale emergerebbe che l'originario ingresso nel fondo è avvenuto in modo legittimo, così da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 633 cod. pen.; 1.3. «nullità della sentenza per violazione di legge, nonché per manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa dichiarazione ed applicazione dell'istituto della prescrizione», poiché, configurando l'art. 633 cod. pen. un reato istantaneo ad effetti permanenti, la condotta successiva all'invasione finalizzata all'occupazione non avrebbe alcuna rilevanza penale laddove il perdurare degli effetti non derivi da un'attività continua e costante del soggetto agente. Di talché, eventuali effetti permanenti, non dovrebbero incidere sulla prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione del principio "ne bis in idem" è manifestamente infondato, avendo il Tribunale evidenziato le ragioni in forza delle quali va esclusa l'identità tra il fatto in questione e quello oggetto della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli (sent. 4218/2016), specificatamente allegata nel ricorso. Al riguardo, si è affermato che «per quanto originati dalla stessa vicenda» si tratta di «fatti diversi» (pag. 4): ad eccezione dell'identità di persone, trattandosi del medesimo soggetto attivo e della medesima persona offesa, si rinviene una sostanziale differenza tra gli elementi costituivi del reato in questione e quelli del reato oggetto della sentenza richiamata dall'imputato, il quale, peraltro, era stato inizialmente qualificato ai sensi dell'art. 646 cod. pen. Si precisa, infatti, che la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riguarda l'appropriazione indebita di una porzione di terreno di proprietà della persona offesa corrispondente alla recinzione e alla siepe di confine che divideva la particella 98 dalla particella ex 5005 - poiché l'imputato «operando con mezzi meccanici (...) sulla particella 98 ed effettuando un riporto di terreno alla particella ex 5005 nella sua disponibilità» si è appropriato della predetta porzione di terra -, accertata il 13/07/2010 e riqualificata nel reato di cui all'art. 633 cod. pen. Pertanto, il giudice dell'impugnazione, con motivazione esaustiva e scevra da vizi di logicità, ha escluso il "ne bis in idem", non ravvisando i presupposti del cosiddetto "divieto del secondo giudizio", trattandosi di fatti storici diversi, avvenuti in tempi ed in luoghi differenti (nel caso in esame all'imputato è contestato di avere occupato dal 2008 il terreno della persona offesa, sito in [OSCURATO:PERSONA]. Casolla e contraddistinto con p.11a 98, ovvero di avere esteso l'occupazione del cantiere edile alla porzione "est" di suddetto terreno, per la quale non aveva alcuna autorizzazione, non limitandola alla sezione "ovest" come da scrittura privata intercorsa tra le parti). Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui, «ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge» (ex multis, Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687-01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220-01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448-01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Bianucci, Rv. 275518-02).Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non si rivela appropriato il richiamo all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 7911 del 20/01/2017, poiché, oltre che rappresentare un orientamento minoritario che può considerarsi ormai superato (v. Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01; Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco, Rv. 274902-01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 29657 del 27703/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01), concerne una situazione diversa da quella in esame, vale a dire l'ipotesi di un'occupazione abusiva realizzata in un momento successivo alla già intervenuta sentenza di condanna in relazione alla stessa area contestata. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il travisamento di prova e la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è inammissibile, poiché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità a fronte di un percorso motivazionale, giuridicamente corretto e logicamente coerente, che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. A seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente e adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata (Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006, Foschini, Rv.234622-01; Sez. 5, n. 8096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lussanna, Rv. 235734-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). Invero, lungi dall'aderire «in maniera stereotipata alla decisione del giudice di prime cure», il giudice del merito ha adeguatamente motivato sulle dichiarazioni, «precise e dettagliate», della persona offesa, le quali «risultano puntualmente riscontrate dalle altre risultanze istruttorie»: in particolare, dalla «copiosa documentazione acquisita (anche fotografica)» dalla quale «si evince in modo chiaro che all'imputato era stata attribuita la facoltà di depositare materiali e utilizzare a tal fine soltanto la zona ovest della particella 98, mentre quella est rimaneva di pertinenza delle proprietarie fino a diverso atto» (pagg. 4-5) e dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava gli accordi intervenuti tra la persona offesa e l'imputato riferendo che, a seguito di un sopralluogo avvenuto nell'agosto 2008, contrariamente a quanto stabilito, la zona est della particella 98 risultava occupata con uomini e mezzi fino al 2010, con materiali e attrezzature fino al 2013 e con l'abbandono di una gru nel periodo successivo (pagg. 3-5 sent. di primo grado). Per quanto concerne la censura inerente al travisamento delle dichiarazioni della teste Brignola, occorre ricordare che in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone (Sez. 4, n. 37982 del 03/10/2008, Rv. 241023) mentre, nella specie, il verbale di udienza del 05/11/2019 allegato al ricorso contiene unicamente l'esame della p.o. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, qualora ci si trovi innanzi, come nel caso in esame, ad una cd. doppia conforme (doppia pronuncia di uguale segno) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell'iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo»: ex plurimis, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217 - 01). Conseguentemente, alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, non risulta continente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto, poiché dalle sentenze emerge che la detenzione legittima della particella 98 concerneva soltanto la parte ovest del fondo, come da scrittura privata tra le parti, mentre la parte est del suddetto terreno, per la quale non sussisteva alcuna autorizzazione, era stata illegittimamente occupata a partire dall'agosto 2008 fino almeno all'ottobre 2019. 3. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato: in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità va ribadito che, avendo il delitto di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo - determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene - il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio o dal terreno ovvero, in mancanza, con la pronunzia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46692. Del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Tv. 274458-02; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160). Pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione del reato deve individuarsi il 30/10/2019, poiché dalle dichiarazioni integrative rese il 05/11/2019 dalla persona offesa «emergeva in modo chiaro che l'occupazione dell'area interessata si era protratta almeno fino alla settimana prima della sua deposizione, sia con materiale da risulta che con una gru abbandonata sul posto» (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Pertanto, alla data odierna il reato non risulta estinto per prescrizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'attività defensionale svolta, della notula presentata e della tariffa legale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assiste