CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 09056/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 25 settembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della detenzione domiciliare ed ha respinto quella di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo inammissibile la detenzione domiciliare stante il titolo di reato ostativo, e insufficiente per la concessione dell'affidamento in prova la mera condotta intramuraria regolare, a fronte di una revisione critica ancora "difficoltosa e stentata", caratterizzata dalla negazione del grave delitto addebitatogli e dalla mancanza di iniziative risarcitorie in favore della persona offesa, costituita parte civile, avendo omesso di pagare sia la provvisionale liquidata dal giudice di appello, sia le spese processuali dei due gradi di giudizio; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non avendo il Tribunale di sorveglianza valutato che la buona condotta carceraria, caratterizzata dall'essere stato ammesso al lavoro interno quale bibliotecario, è sintomatica di un inizio di rieducazione, che la non ammissione della sussistenza del reato per il quale è stato condannato non dimostra la mancanza di una revisione critica del proprio passato, e che l'omesso pagamento della provvisionale e delle spese processuali è dovuto esclusivamente alla sopravvenuta carcerazione, subito dopo il rigetto del suo ricorso; ritenuto che la richiesta di trattazione orale, avanzata dal ricorrente in data 25 gennaio 2025, non può essere accolta, in quanto tale forma di trattazione non è prevista dal rito camerale non partecipato, disposto ai sensi degli artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, dal momento che l'ordinanza risulta avere affrontato e valutato approfonditamente tutti gli elementi che possono dimostrare l'effettivo inizio di una rivalutazione critica, che può consentire la concessione della misura alternativa richiesta, e ne ha motivatamente escluso la sussistenza, atteso che la stessa équipe trattamentale del carcere, pur dando atto del buon comportamento intramurario, non ha ritenuto di suggerire esperienze esterne /;p1 temporanee, come la concessione di permessi-premio, ed ha definito il processo di revisione critica ancora difficoltoso e limitato; ritenuto altresì che il ricorso non si confronta con l'ordinanza, laddove questa ha valutato negativamente l'assenza di iniziative risarcitorie da parte del ricorrente e l'assenza di suoi sforzi per «avvicinarsi alla posizione della vittima», limitandosi a giustificare l'omesso pagamento del risarcimento stabilito in favore della parte civile, mentre tali iniziative possono consistere anche in esplicite manifestazioni di pentimento e resipiscenza, o comunque in forme riparatorie non esclusivamente monetarie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo evidenziato alcuna violazione di legge ed alcun effettivo vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 f